La convocazione della parte in mediazione: quando può considerarsi soddisfatta la condizione di procedibilità?

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SOMMARIO: Le modalità di convocazione della parte chiamata in mediazione  – Tribunale di Catania, Ord., 14 ottobre 2021: a) Il provvedimento del Tribunale di Catania; b) Precedenti provvedimenti e considerazioni in merito alla questione – Conclusioni

Le modalità di convocazione della parte chiamata in mediazione

Nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, la disciplina della mediazione civile e commerciale è dettata dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. In tale contesto normativo, una disposizione riguardo alla quale nel tempo si sono prospettate non poche questioni, affrontate dalla giurisprudenza, è l’art. 8 [i], che regola diversi profili attinenti allo svolgimento del procedimento di mediazione, quali la designazione del mediatore da parte del responsabile dell’organismo ove è stata presentata l’istanza, la fissazione della data del primo incontro, la comunicazione della domanda nonché della data del primo incontro all’altra parte (ossia quella che comunemente viene denominata “parte chiamata” o “parte invitata”), l’assistenza dell’avvocato in sede di mediazione, i chiarimenti che debbono essere effettuati dal mediatore designato durante il primo incontro, la possibilità di nominare uno o più mediatori ausiliari, la possibilità di avvalersi di esperti, le conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, della parte al procedimento di mediazione.

Quanto a uno dei profili contemplati dall’art. 8 D. Lgs. 28/2010, in particolare, cioè quello delle modalità secondo le quali l’altra parte, ossia la parte “chiamata” od “invitata”, deve essere convocata in mediazione, la citata disposizione normativa prevede testualmente, al comma 1, che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”. Ne deriva pertanto una questione di fondamentale importanza, giacché, ove la convocazione non fosse effettuata in maniera adeguata, ne deriverebbe, come conseguenza, l’impossibilità a considerare avverata la condizione di procedibilità e pertanto l’azione giudiziale dovrebbe essere dichiarata improcedibile dall’autorità giudiziaria. Siffatta questione deve essere affrontata allora sotto un duplice punto di vista: da un lato, si tratta di definire quando la convocazione della parte chiamata in mediazione può considerarsi adeguata o, per meglio dire, tale da far ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità; dall’altro lato, è opportuno chiarire perché irregolarità relative alla convocazione comportano il mancato avveramento della condizione di procedibilità.

Nella prospettiva di far luce sulla suesposta questione, appare molto opportuno concentrarsi su casi concreti, e quindi su provvedimenti giudiziari più o meno recenti, muovendo, in particolare, dalla recentissima ordinanza Trib. Catania, 14 ottobre 2021 [ii], per poi confrontarla con un altro provvedimento di poco precedente, per svolgere infine alcune considerazioni.

Tribunale di Catania, Ord., 14 ottobre 2021

a) Il provvedimento del Tribunale di Catania

Nel caso esaminato dal Tribunale di Catania, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in base a quanto asserito dall’avvocato di parte opponente, si ravvisavano irregolarità relativamente alla notificazione dell’istanza di mediazione, e non poteva perciò ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità. Secondo tale prospettazione, l’irregolarità della convocazione al procedimento di mediazione era dovuta al fatto che essa non era stata notificata alla parte personalmente (intendendo per “parte” il diretto interessato rispetto all’oggetto della controversia), bensì soltanto al suo avvocato difensore. Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice Istruttore, letti gli atti ed esaminata la procura alle liti depositata, ha rigettato l’eccezione di improcedibilità.

La comunicazione della data fissata per l’incontro di mediazione era avvenuta al domicilio eletto da parte opponente presso il proprio avvocato difensore. In base a quanto affermato nell’ordinanza del Tribunale di Catania, dalla procura alle liti si evinceva in maniera chiara che l’opponente aveva effettuato elezione di domicilio presso il proprio legale sia con riferimento alla fase giudiziale sia con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione. La condizione di procedibilità doveva pertanto considerarsi regolarmente esperita.

È opportuno ricordare che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 18 settembre 2020, n. 19596 [iii], nelle controversie concernenti materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. n. 28/2010, i cui giudizi siano stati introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta avviato il giudizio di opposizione e statuito sulla concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere il procedimento di mediazione grava in capo a parte opposta.

b) Precedenti provvedimenti e considerazioni in merito

alla questione

Una soluzione diametralmente opposta, se pur a fronte di un caso simile a quello preso in esame dal Tribunale di Catania, è stata adottata nel provvedimento Tribunale di Palermo, 5 settembre 2019, n. 3903 [iv]. Si trattava, anche in quel caso, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e la mediazione era stata demandata ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 [v]. Il convenuto nell’ambito di detto procedimento giudiziale aveva sollevato eccezione di improcedibilità, lamentando il non corretto esperimento della procedura stragiudiziale per il fatto che la convocazione in mediazione non era stata notificata alla parte personalmente bensì soltanto al suo avvocato difensore.

Occorre tenere presente, per quanto rileva in relazione al caso in esame in ordine alla individuazione del soggetto onerato della proposizione dell’istanza di mediazione a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, che, quando è stato emesso il sopracitato provvedimento del Tribunale di Palermo, l’orientamento espresso a tale proposito dalla Corte di cassazione era quello della sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629 [vi], secondo cui l’onere di promuovere la mediazione obbligatoria gravava in capo alla parte opponente, con la conseguenza che, ove la procedura stragiudiziale non fosse avviata, ne sarebbe derivato il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 653 c.p.c.

Il Tribunale di Palermo, premesso che dalla natura obbligatoria propria della mediazione cosiddetta “demandata” (di cui al comma 2 dell’art. 5) deriva che, a seguito dell’invio da parte del Giudice, il previo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale al pari dell’ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege (di cui al comma 1-bis dell’art. 5), ha evidenziato come il D. Lgs. n. 28/2010, considerato nel suo insieme, sia teso a valorizzare la possibilità per le parti (una volta di più da intendersi come diretti interessati) di decidere del proprio conflitto.

Ciò premesso, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 [vii], per cui l’istanza di mediazione deve contenere l’indicazione dell’organismo, delle parti, dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, nonché del dettato dell’art. 8 per cui “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione […]”, secondo il Tribunale di Palermo, la notifica della comunicazione relativa all’avvio del procedimento di mediazione deve essere effettuata al domicilio della controparte anziché all’avvocato difensore della stessa. Tale soluzione sarebbe argomentabile anche tenendo presente che lo stesso D. Lgs. n. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l’atto sia portato a conoscenza del diretto interessato. In considerazione di tutto ciò, e tenendo altresì conto che nel caso di specie si evinceva, dall’esame della documentazione prodotta in causa, che l’invito a partecipare all’incontro di mediazione fissato era stato notificato mediante PEC al solo avvocato difensore di controparte e non a quest’ultima personalmente, il Tribunale di Palermo, ritenendo appunto disatteso l’impianto normativo del D. Lgs. n. 28/2010, ha ritenuto che la parte non fosse stata invitata regolarmente in mediazione, e pertanto ha dichiarato l’improcedibilità ed ha confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Nell’ottica di stabilire un rapido raffronto tra i due provvedimenti e i relativi casi presi in esame, rispettivamente dal Tribunale di Palermo e dal Tribunale di Catania, occorre rilevare che, al di là del differente soggetto onerato di promuovere la mediazione in ragione evidentemente del mutato orientamento, a tale proposito, della giurisprudenza di legittimità, la differente soluzione riguardo alla procedibilità o meno potrebbe essere dipesa dalla circostanza che, nel caso esaminato dal Tribunale di Catania, dalla procura alle liti depositata emergeva con chiarezza che parte opponente (ovverossia parte chiamata in mediazione) aveva eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento espresso alla procedura stragiudiziale.

Poste queste differenze tra i due casi sopra descritti, appare evidente come in generale sia di fondamentale importanza il riferimento al dettato dell’art. 8 D. Lgs. n. 28/2010, sicché, ove l’invito in mediazione non risultasse essere stato comunicato all’altra parte “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”, la succitata disposizione normativa dovrebbe considerarsi disattesa (come ha ritenuto, ad esempio, il Tribunale di Trapani, con l’ordinanza 13 luglio 2016 [viii], poiché, in quel caso, la comunicazione dell’invito non era stata effettuata con mezzo adeguato, stante l’errata indicazione dell’indirizzo del destinatario nella comunicazione medesima, con la conseguenza che il Tribunale ha disposto la rinnovazione della procedura con assegnazione di un termine di quindici giorni per adire l’organismo di mediazione).

Conclusioni

Per quanto concerne il tema oggetto del presente contributo, tenendo conto sia del dato normativo sia di quanto emerge dai provvedimenti esaminati poco sopra, si può concludere che, depositata la domanda di mediazione da parte dell’istante presso un organismo di mediazione e designato il mediatore professionista, l’organismo medesimo provvede a comunicare la domanda e la data fissata per il primo incontro all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, e detta comunicazione può anche essere effettuata a cura della parte istante. È ovviamente fondamentale, affinché la procedura stragiudiziale possa considerarsi correttamente instaurata, che l’indicazione dell’indirizzo del destinatario della comunicazione sia esatta, e, nell’ipotesi di mediazione demandata, la verifica del domicilio ove far pervenire l’invito deve essere preceduta dalla individuazione delle parti del procedimento giudiziale. La comunicazione della domanda e della data fissata, inoltre, dovrebbero ragionevolmente giungere alla parte chiamata con congruo anticipo rispetto al primo incontro. Quanto all’ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.

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Note

[i] Art. 8 D. Lgs. n. 28 del 2010

[ii] Tribunale di Catania, ordinanza del 14/10/2021

[iii] Cass., Sez. Un., sentenza n. 19596 del 18/09/2020

[iv] Tribunale di Palermo, sentenza n. 3903 del 05/09/2019

[v] Art. 5 D. Lgs. n. 28 del 2010

[vi] Cass., sentenza n. 24629 del 3/12/2015

[vii] Art. 4 D. Lgs. n. 28 del 2010

[viii] Tribunale di Trapani, ordinanza del 13/07/2016

 

 

Dott. Edoardo Luigi Barni

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