La contraffazione di banconote nel diritto penale svizzero

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  1. Introduzione

Nei primi decenni dell’Ottocento, le Banche Cantonali erano autonome ai fini della stampa del Franco. Nel 1891, il nuovo Art.39 BV ( attuale Art. 99 BV1 ) monopolizzò il diritto potestativo di emissione di banconote nelle mani della sola Banca Nazionale svizzera, la cui fondazione effettiva risale al 1905. Nel 1907 fu decretata la chiusura definitiva delle stamperie cantonali, pur se, nel 1914, venne eccezionalmente permesso di battere moneta alla Cassa Federale ed alla Cassa dei Prestiti della Confederazione. I tagli odierni della carta-moneta sono da 10, 20, 50, 100, 200 e 1.000 Franchi. Il biglietto da 500 Franchi è fuori corso. Tra pochi anni, sono attese importanti riforme tipografiche con banconote ancor più difficilmente imitabili.

Il Commissariato svizzero sulla Moneta falsa, nel 2003, è stato interepellato a verificare 70.030 banconote, delle quali 69.729 risultate false e 301 vere ( 311 nel 2002 ). Le denunce di Banche, Polizia e Dogane sono state, nel 2003, 5.102, ovvero il 22 % in meno rispetto al 2002 ( 6.515 ). Ognimmodo, è più appetita la falsificazione dell’ euro anziché del Franco. Nel 2004, le stampe adulterate sono state 3.080 ( 28,3 % di variazione rispetto al 2003 ). Tuttavia, l’aumento di denunce concerne più la moneta unica europea, ormai accettata in tutta la Svizzera. In Canton Ticino, i turisti italiani, benché inconsapevolmente, hanno portato molte banconote false nella Svizzera italiofona. Anche il Canton Ginevra è una Regione problematica, con 536 banconote false, tra il 2001 ed il 2003, in taglio da 200 Franchi. Nella Svizzera nord-orientale, il Commissariato sulla Moneta falsa ha sequestrato, di recente, circa 200 biglietti da 100 Franchi non veri . Molti sono stati gli arresti di contraffattori abituali i Canton Zugo ed in Canton Vaud. Si stima, inoltre, che, nella Svizzera centrale, siano presenti almeno 5.000 Franchi irregolari in taglio da 50 e da 100 Franchi, smerciati per veri in Casinò, Bar e acquisti Hi-Tech. In totale, nel 2004, gli inchiestati furono 1.198, ma, in assenza di dolo, il Ministero Pubblico della Confederazione ha dovuto abbandonare il Procedimento Penale pendente

Nel 2001, le banconote false di Franchi erano 133.267 ( più, come normale, una cifra oscura ). Nel 2002, vennero sequestrati soltanto 19.773 biglietti, saliti a 21.527 nel 2003, per un totale di circa 18.000.000 Franchi, di cui 17.600.000 scoperti in stazioni di cambio della valuta e 300.000 a titolo di reperti casuali sequestrati durante perquisizioni. Oggi, a livello mondiale, esistono Franchi falsi per un ammontare stimato in 34.000.000.000, dei quali migliaia di monete da 20 centesimi e 4.846 da 5 Franchi immesse nei distributori automatici di consumazioni alimentari e di sigarette. Il momento di spaccio doloso preferito sono le compravendite immobiliari, ma anche l’ acquisto di automobili, cavalli, oggetti d’ arte, gioielli , quadri preziosi.

L’ euro è anch’ esso sovente contraffatto, il che non turba la Macroeconomia elvetica del c.d. << Franco “forte “ >>. Nel 2002, le falsificazioni erano ancora limitate, ma, nel 2003, sono state immesse, nella Confederazione, 9.607 finte banconote di euro, per un totale di 3.322.030 euro, spacciati soprattutto nei Cantoni di confine. Il biglietto europeo maggiormente adulterato è quello da 50. Le stamperie sono dislocate in Bulgaria, in Italia, nel << Midi >> francese, in Serbia ed in Germania. L’ Austria è il Paese più colpito ( 295 % in valore assoluto ) insieme all’Italia ( 720 % in valore assoluto). Presso la Banca Centrale Europea esiste il Système de surveillance de la fausse Monnaie ( SSFM ). Anche l’ Inter.Pol è autorizzata alla confisca. Molti degli arrestati provengono dall’ ex Blocco Sovietico e sono anagraficamente giovani.

 

2. La falsificazione di valori nel Codice Penale svizzero

Gli Artt. dal 240 al 250 StGB, rispetto alla Normazione italiana, non presentano novità eccelse sotto il profilo contenutistico. Del resto, la falsificazione di monete ( Titolo X – Libro II StGB ) è un’ arte criminosa antica. L’unica novità, probabilmente, consiste nell’odierno impiego di scanner e stampanti a getto ormai accessibili a chiunque. Il solo dilemma, anche per il Legislatore svizzero, rimane l’ escussione probatoria della buona fede oggettiva di chi detiene o spende denaro finto. Da ciò discende una costante previsione codicistica di circostanze attenuanti o, viceversa, aggravanti.

Le alterazioni dolose perseguibili senza alcun dubbio ermeneutico sono cinque:

  1. La contraffazione dolosa di banconote e monete metalliche << al fine di metterle in circolazione come genuine >> ( Art. 240 comma 1 StGB ). La finalità fraudolenta pocanzi testualmente citata non lascia spazio a dubbi esegetici ed anzi il Magistrato può ( rectius : deve ) utilizzare l’ interpretazione letterale e pressoché matematica di tale comma 1 Art. 240 StGB

  2. La alterazione di denaro, in forma cartacea o metallica, al fine di << metterlo in circolazione con l’ apparenza di un valore superiore >> ( comma 1 Art. 241 StGB ). La predetta contraffazione ( Art. 240 StGB ) è creatio ex nihilo, allorquando, viceversa, la banconota o la moneta alterata preesisteva a livello materiale, ma ne viene aumentato il potere d’ acquisto modificando materialmente cifre, stampe, simboli, colori o dimensioni

  3. La messa in circolazione di monete o carta-monete false ( Art. 242 StGB ). Il testo di tale Norma è esplicitamente riferito a << chiunque mette in circolazione >>. Anzi, il comma 2 prevede e punisce anche lo spaccio di carta-monete previamente alterate, così come descritto nel precedente Art. 241 StGB. Senz’ altro, nessun Operatore o Dottrinario dubita circa la volontarietà e l’ auto-consapevolezza del reato di messa in circolazione di soldi materialmente non regolari. Tuttavia, chi redige, de jure condendo , avrebbe optato per una distinzione testuale esplicita tra buona fede e, all’opposto, volizione dolosa. Sotto il profilo applicativo, l’ Art. 242 StGB giuridifica senza dubbio una fattispecie dolosa, ma l’impostazione del testo normativo sembra,di primo acchito, una violazione del brocardo germanofono << kein Uebel, ohne Schuld >> [ non esiste la responsabilità senza la volontà ]

  4. L’ importazione, l’ acquisto e il deposito di denaro falso << al fine di metterlo in circolazione come genuino e inalterato >> ( comma 1 Art. 244 StGB ). Il comma 2 della medesima Norma prevede un’ aggravio della pena qualora le banconote siano immagazzinate << in grande quantità >>. Tale Art. 244 StGB descrive assai bene l’odierna situazione, nella quale esistono vere e proprie stamperie industriali di franchi e di euro falsi nell’ Est europeo ( Bulgaria e Serbia ). Anche il Diritto doganale utilizza la presente Norma quotidianamente nei Cantoni di confine attraversati da insospettabili contrabbandieri. Vero è che i lemmi << importa, acquista o tiene in deposito >> sottintendono il dolo senza incisi, avverbi o formule esplicite. Tuttavia, ogni perplessità è superata grazie alla successiva specificazione teleologica << al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati >>

  5. La detenzione e uso di macchine tipografiche appositamente predisposte per la fabbricazione di monete o carta-monete adulterate ( Art. 247 StGB ). Tale Norma punisce anche la sola detenzione di timbri appositi, filigrana, disegni, modelli. Non si tratta di un <<delitto di mero sospetto >>, né di una Regola vessatoria o liberticida. Del resto, il possesso degli strumenti ex Art. 247 StGB renderebbe poco attendibile e, anzi, risibile ogni tesi innocentista. Viene alla mente l’assai simile Art. 707 CP italiano2. In buona sostanza, l’ Art. 247 StGB non lede un garantismo oltranzista sfociante nel comico. Analoghe osservazioni valgono pure nel complesso caso della detenzione immotivata di sostanze psicotrope legali

L’ Art. 243 StGB prevede e punisce le riproduzioni bagatellari di banconote << senza fine di falsificazione >>. Si pensi p.e. a innocenti giochi carnevaleschi, ai giocattoli infantili, ai dolciumi assai simili alle vere monete a agli attrezzi impiegati nei giochi di prestigio, oppure a livello televisivo. Nel caso dell’ Art. 243 StGB, l’ animus jocandi esclude la punibilità giuridica, salvo la multa nel raro caso di negligenza di cui al comma 2

L’ Art. 249 StGB impone la distruzione dei soldi contraffatti o alterati.

Molto importante è la Norma di chiusura ex Art. 250 StGB, la quale estende espressamente la precettività degli Artt. 240 e sgg. StGB anche a banconote e monete metalliche straniere. In effetti, la Svizzera, accanto al tradizionale franco, accetta ormai pure l’ euro. Di fatto, la nostra Confederazione batte una valuta autonoma, ma il denaro straniero non è mai stato rifiutato, nemmeno per le transazioni micro-economiche di ogni giorno. Il che è dimostrato dal doppio binario euro / franchi nelle cabine telefoniche svizzere

La presente dissertazione conferma l’ universalità nonché la meta-temporalità della contraffazione e dell’ alterazione del denaro ( Artt. 240 e 241 StGB ). Tuttavia, a parere di chi scrive, non sempre il Legislatore elvetico focalizza il nodo cruciale della buona fede in senso giuridico. Probabilmente, necessitava una minore sinteticità linguistica; oppure una menzione espressa di lemmi quali << dolo >> o << volontariamente >> o << intenzionalmente >>

 

3. La falsificazione di valori nel Codice Penale italiano

A differenza del troppo sintetico Art. 242 StGB, l’ Art. 457 CP italiano tutela chi << in buona fede >> spende o mette in circolazione monete contraffatte o alterate. Nei casi estremi, ove l’ assenza di volizione dolosa non è pienamente certa o conclamata, è prevista, ancorché non applicata, la reclusione fino a sei mesi oppure la ben più equilibrata e ragionevole multa fino a 1.032 euro. E’ encomiabile, nell’ Art. 457 CP italiano, l’ inciso basilare ed indispensabile << in buona fede >>.Chi redige preferisce tale menzione espressa rispetto ai lemmi impliciti e criptici utilizzati nell’ Art. 242 StGB. Anche l’ espressione << fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti >> ( Art. 455 CP italiano ) riduce al minimo la responsabilità penale per l’ acquisto, la detenzione e la diffusione involontari di carte-monete e monete metalliche adulterate da terzi ignoti. Pertanto, gli Artt. 455 e 457 CP italiano escludono la punibilità allorquando non sussista la volontà di delinquere. La pena pecuniaria ex Art. 457 CP italiano e le blande sanzioni ex Art. 455 CP italiano recano un fine di deterrenza general-preventiva ed invitano, dunque, il privato cittadino / domiciliato a distruggere denaro finto e/o ad allertare la Polizia Giudiziaria, specialmente la Guardia di Finanza che, nell’ Ordinamento italiano, è specificamente preposta al contrasto delle frodi valutarie

Radicalmente diverse, invece, sono le circostanze previste e punite dall’ Art. 453 CP italiano. Esso,nei numeri 1) e 2 ) del primo comma, manifesta una << zero tolerance >> , come normale e prevedibile, nelle fattispecie della contraffazione ( cfr. con Art. 240 StGB ) e della alterazione ( cfr. con Art. 241 StGB ). Il numero 3) Art. 453 CP italiano sanziona chi non ha prestato ausilio ai fini della stampa delle banconote false, ma << di concerto con chi l’ ha eseguita >>, quindi con dolo diretto, introduce in Italia, detiene o spende o mette in circolazione carta-moneta o monete metalliche contraffatte ( n. 1 Art. 453 ) o alterate ( n. 2 Art. 453 ). Anche il numero 4) dell’ Articolo in questione è riferito alla spendita di soldi falsi ricevuti in malafede, ovvero con una disposizione volitiva diametralmente opposta rispetto alla buona fede menzionata nell’ Art. 457 CP italiano. Il Legislatore italiano è stato molto preciso perfino nella rubricazione delle suddette Norme. Infatti, nell’ Art. 453 CP italiano, la rubrica utilizza i termini << spendita … previo concerto di monete falsificate >>. Viceversa, la rubrica dell’ Art. 455 CP italiano parla di << spendita … senza concerto di monete falsificate >>. In buona sostanza, la Normazione italiana, rispetto a quella elvetica, ha scelto, de jure condito, la via della formulazione esplicita, anziché implicita, della distinzione tra azione dolosa, azione negligente e azione non costituente reato.

L’ Art. 456 CP italiano definisce come << aggravate >> la contraffazione e l’ alterazione di banconote qualora la << grande quantità >> di denaro falso ( cfr. con comma 2 Art. 244 StGB ) provochi distorsioni a livello macro-economico e valutario ( Sistema IS / LM ). Alla luce delle costumanze della criminalità organizzata occidentale contemporanea, la previsione ex Art. 456 CP italiano non è un’ ipotesi fantasiosa o remota, come confermato anche nelle statistiche periodiche del Commissariat contre la fausse Monnaie di Berna

L’ Art. 458 CP italiano parifica le Carte di Credito clonate alle banconote cartacee. In Europa, le cosche malavitose slavo-balcaniche hanno elaborato una notevole specializzazione nel duplicare Carte di Credito.

Similmente all’ Art. 247 StGB, anche gli Artt. 460 e 461 CP italiano sanzionano il possesso ingiustificato di carta filigranata e la detenzione di scanner, stampanti, files informatici predisposti per la fabbricazione di valori falsificati.

 

4. Conclusioni

Sotto il profilo valutario, nel Biennio 2010-2011, il Franco svizzero è stato ed è una moneta molto tutelata dalla Banca Nazionale e, per conseguenza, una moneta molto forte rispetto all’ euro e al dollaro statunitense. Tuttavia, l’ equilibrio beni – servizi -moneta, in Svizzera, non è stabile come negli AnnI Ottanta e Novanta del Novecento. Senz’ altro, la Confederazione ha mantenuto vivaci le decisioni di produzione delle imprese. Altrettanto, viceversa, non si può affermare per quanto afferisce alle sempre più deboli decisioni di spesa della famiglia media elvetica.

Del resto, la moneta, negli Anni Duemila, non è più una riserva di valore certa ai fini degli acquisti futuri. In epoca odierna, i manufatti in oro e argento, i gioielli, i preziosi sigillati e soprattutto gli immobili costituiscono beni di rifugio alternativi alla combinazione tradizionale IS / LM. In buona sostanza, nella Macroeconomia svizzera, esistono sempre più monete virtuali, ovvero alternative ( << monete a costo forzoso >> ), opposte alle cc.dd. <<monete legali >>. Anche gli intermediari finanziari tradizionali, ossia gli Istituti di Credito, si sono notevolmente trasformati, come rivela l’ uso sempre più popolare del Banco – Posta. Probabilmente, la crisi contemporanea delle Banche, comprese quelle svizzere, deriva anche dal conflitto fattuale e quotidiano tra il valore nominale del Franco e la Microeconomia delle famiglie, sempre più indebitate e propense a forme alternative di mercato, come gli acquisti via Internet e lo scambio reciproco di merci necessarie alla sussistenza quotidiana. Dal che discende la crisi di molte Imprese alimentari europee e nord-americane.

In Svizzera, le banconote di taglio elevato sono usate soprattutto per transazioni illegali all’ estero. Sicché, chi detiene Fondi Neri e chi è reo di frodi tributarie non si serve dei contanti per non lasciare traccia dei commerci proibiti dal Diritto elvetico. Tant’è che risulta difficile censire l’ allocazione attuale delle banconote da 200 e da 1.000 Franchi. Analoghe osservazioni valgono pure per l’ euro. Anzi, negli USA, la Federal Reserve tende a diminuire sempre più l’ emissione di tagli elevati di moneta per ostacolare le mafie, i traffici di droghe ed il contrabbando di armi. Ciò premesso, se definiamo M1 la moneta circolante, dunque M1 = circolante = conti corrente bancari + valori cartolari. Eppure, in Svizzera , come nella vicina Italia, la nozione tradizionale di M1 è completamente inadeguata ed irrealistica, a causa dell’odierna crisi degli investimenti e delle spese (asse IS ). M1 varia anche a seconda della disoccupazione e dell’ inflazione ( asse LM ). Ovverosia, la Banca è ontologicamente un Ente di debito e non di reddito fisso. Dunque, tale reddito fisso da Macroeconomico diviene Microeconomico, con un conseguente stravolgimento dei punti d’ incrocio statistico IS / LM. Il pegno di gioielli, oro e argento ne è una prova algebrica. E’ per questo motivo che bisognerebbe spostare l’ attenzione degli analisti verso le pseudo-monete alternative, dette, nel linguaggio economista, << aggregati monetari più ampi >> ( M2 ). Negli Anni Duemila,il Franco (M1 ) è utilizzato tanto quanto M2.A sua volta, M1 / M2 varia imprevedibilmente, giacché soltanto i possessori di carta-moneta decidono essi stessi se custodire M1 e spendere M2, oppure l’opposto. Alcuni Autori hanno utilizzato l’ espressione << panico bancario >> per definire meglio ilpotere eccessivo e traballante di molti Istituti di Credito. A parere di chi scrive,è in corso un’ agonia dei grandi intermediari finanziari elvetici. Le monete alternative, la crisi economica in corso e la crescente povertà sociale, nel lungo periodo, creeranno, anche in Svizzera, una Macroeconomia meno potente eppure più democratica ed equa. Anche l’ euro risulta, mese dopo mese, sempre più avulso dalle difficoltà concrete dei risparmiatori ( v. p.e. il caso di Spagna, Italia, Grecia ed Irlanda )

1 Art. 99 BV

Politica monetaria

Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote

La Banca nazionale svizzera, in quanto Banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell’interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione

La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro

L’ utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni

2 Art. 707 CP italiano

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio, o per mendacità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’ attuale destinazione, è punito con l’ arresto da sei mesi a due anni

Allegato

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Dott. Andrea Baiguera Altieri

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