La Consulta interviene nuovamente sull’art. 516 c.p.p.: vediamo come

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Corte costituzionale, 16 gennaio 2020 (ud. 16 gennaio 2020, dep. 11 febbraio 2020), n. 14 (Presidente Cartabia, Relatore Viganò)

Il fatto

Il giudice a quo doveva giudicare della responsabilità penale di un imputato rinviato a giudizio per un fatto originariamente qualificato dal pubblico ministero come ricettazione ai sensi dell’art. 648 del codice penale di oggetti provenienti da un furto commesso in una chiesa.

Nel corso dell’istruttoria, il pubblico ministero aveva tuttavia ritenuto – senza peraltro che fossero emersi elementi di novità rispetto agli atti d’indagine – di contestare all’imputato, ai sensi dell’art. 516, comma 1, cod. proc. pen., di avere egli stesso sottratto gli oggetti in questione e di essere pertanto responsabile del delitto di furto in abitazione ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen..

L’imputato aveva quindi chiesto, a mezzo del proprio difensore, di essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen. previa rimessione delle questioni di legittimità costituzionale precisando altresì che tale richiesta – che egli, invero, avrebbe potuto a suo tempo formulare anche con riferimento alla originaria imputazione ex art. 648 cod. pen. – era legata alla considerazione che in caso di condanna per furto in abitazione, a differenza di quanto accade in caso di condanna per ricettazione, non è consentita la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen..

Si legga anche:”Le nuove contestazioni alla luce dell’art. 519 c.p.p.”

La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione

Con ordinanza del 25 gennaio 2019, il Tribunale ordinario di Grosseto aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in caso di contestazione di un fatto diverso, la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente osservava anzitutto che il reato contestato in udienza dal pubblico ministero rientra fra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen., è possibile la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Rilevava infatti il giudice a quo che tale disposizione consente di ammettere al rito speciale in parola gli imputati di reati puniti con la pena detentiva non superiore a quattro anni nonché di quelli indicati dall’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. mentre a sua volta il delitto di furto in abitazione prevede una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni e non è espressamente menzionato dall’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. nell’elenco dei reati per i quali si procede comunque con citazione diretta ma tuttavia, secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione, il delitto in questione rientra comunque tra quelli per i quali si procede con citazione diretta atteso che la sua mancata espressa menzione nell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. deve ricondursi unicamente a un difetto di coordinamento normativo conseguente all’elevazione a fattispecie autonoma – ad opera della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini) – del furto in abitazione che, in precedenza, rientrava tra le ipotesi di furto aggravato di cui all’art. 625 cod. pen. cui espressamente si riferisce l’art. 550, comma 2, lettera f), cod. proc. pen. (vedasi a questo proposito: Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 novembre 2017-26 gennaio 2018, n. 3807; Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 12 maggio-22 settembre 2017, n. 43958; Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 aprile-20 luglio 2012, n. 29815).

L’istanza formulata dall’imputato, secondo quanto rilevato dal giudice remittente, avrebbe tuttavia dovutoo essere respinta in quanto tardiva ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. a tenore del quale la relativa richiesta può essere proposta, nel caso di procedimento con citazione diretta a giudizio, soltanto fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente rammentava che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 141 del 2018, ha dichiarato l’art. 517 cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova, considerata quale vero e proprio rito alternativo.

A parere del giudice a quo, gli argomenti che avevano condotto a tale dichiarazione di illegittimità costituzionale avrebbero dovuto valere allo stesso modo con riferimento all’ipotesi di contestazione di un fatto diverso contemplata dall’art. 516 cod. proc. pen..

La scelta del rito costituirebbe, d’altra parte, secondo il giudice a quo, una delle più qualificanti modalità di esplicazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. (così: le sentenze n. 237 del 2012, n. 219 e n. 148 del 2004, n. 70 del 1996, n. 497 del 1995 e n. 76 del 1993) il cui esercizio dovrebbe sempre essere garantito in ogni ipotesi di mutamento, “patologico” o “fisiologico” che sia, della fisionomia originaria dell’accusa pena la violazione – altresì – del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost..

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta

Le questioni proposte venivano ritenute fondate con riferimento a entrambi i parametri evocati.

Si osservava a tal proposito come, da ultimo estesamente ricapitolato nella sentenza n. 141 del 2018, una risalente giurisprudenza della Consulta, muovendo dalla premessa per cui la scelta dei riti alternativi da parte dell’imputato costituisce una delle più qualificanti espressioni del suo diritto di difesa, ha di volta in volta dichiarato illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di essere ammesso a un rito speciale a contenuto premiale allorché, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, fosse emerso – rispettivamente – un fatto diverso da quello originariamente contestato ovvero un reato connesso o una circostanza aggravante non previamente contestati all’imputato.

Si precisava a tal riguardo come tali preclusioni fossero apparse al giudice delle leggi lesive, altresì, del principio di eguaglianza, «venendo l’imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza dalla maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero» (sentenza n. 265 del 1994).

Difatti, se in una prima fase le dichiarazioni di illegittimità costituzionale erano state spesso circoscritte all’ipotesi in cui la diversa o nuova contestazione concernesse un fatto già risultante dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale (così le sentenze n. 184 del 2014, n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994), questo criterio limitativo era stato però progressivamente abbandonato dalle pronunce più recenti (sentenze n. 82 del 2019, n. 141 del 2018, n. 206 del 2017, n. 273 del 2014 e n. 237 del 2012) nelle quali si era in sostanza sottolineato che, in ogni ipotesi di nuove contestazioni – indipendentemente dalla circostanza per cui ciò sia o meno addebitabile alla negligenza del pubblico ministero nella formulazione dell’originaria imputazione –, all’imputato deve essere restituita la possibilità di esercitare le proprie scelte difensive comprensive della decisione di chiedere un rito alternativo.

Ciò posto, la Consulta evidenziava come tale generale principio, per un verso, sia stato applicato dalla più volte menzionata sentenza n. 141 del 2018 all’ipotesi di contestazione di nuove circostanze aggravanti nel corso dell’istruttoria dibattimentale di cui all’art. 517 cod. proc. pen., in relazione all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova istituto che, ha osservato la Consulta, «ha effetti sostanziali, perché dà luogo all’estinzione del reato, ma è connotato da un’intrinseca dimensione processuale in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio» (sentenza n. 240 del 2015, nonché, nello stesso senso, sentenze n. 68 del 2019 e n. 91 del 2018), per altro verso, non possa ora che essere esteso anche all’ipotesi – strutturalmente identica, sotto il profilo che qui rileva – prevista dall’art. 516 cod. proc. pen., in questa sede censurato.

Tal che se ne faceva conseguire come l’art. 516 c.p.p. dovesse essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Veniva pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale nella parte in cui, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Conclusioni

Con la sentenza in questione, la Consulta, come già aveva fatto nel passato, interviene nuovamente sull’art. 516 c.p. stabilendo adesso la sua illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede, ove modificata l’originaria l’imputazione, che l’imputato abbia la facoltà di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Tal che ne consegue che adesso è possibile, ove emerga nel corso dell’istruzione dibattimentale che il fatto risulti essere diverso da quello originariamente contestato e sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore, che l’imputato possa richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Questa decisione, dunque, deve essere presa nella dovuta considerazione ove si verifichi una evenienza processuale di questo genere.

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