La conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore, da parte del terzo contraente deve essere effettiva

Sabrina Falco 18/01/21
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La conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore, da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale e può essere provata dal curatore, sul quale incombe l’onere probatorio tramite presunzioni, desumibili anche dall’esistenza di un’ipoteca giudiziale sul bene venduto.

riferimenti normativi: art 67, comma 2 legge fall. e gli artt. 2679, 2727 e 2729 cod. civ.

precedenti giurisprudenziali: Cassazione civile, sez I, 30/06/2020 n. 13169

Sommario: – Incipit – Il caso de quo- La questione -La conclusione – Considerazioni.

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La revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie

Il testo affronta in modo completo la revocatoria fallimentare nei confronti delle banche, privilegiandone l’aspetto pratico sulla base della più recente giurisprudenza della Cassazione e dei Tribunali italiani.L’opera è rivolta ai curatori fallimentari, ai periti, alle banche, ed ai legali che li assistono.I principali argomenti trattati riguardano i vari aspetti della revocatoria, la difficile convivenza degli articoli 67 e 70 L.F., l’analisi delle varie interpretazioni, esemplificazioni e una pratica check-list. Tutto questo sulla base della legge fallimentare attuale, aggiornata dal D.L. 23/2020 ed anche sulla base della riforma del Codice della Crisi, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021, con un accenno alla bozza di decreto correttivo ad oggi nota.Viene esemplificata la concreta impostazione di una azione revocatoria, dalla richiesta del curatore alla CTU, con sviluppo dei conteggi con metodi diversi. Vengono proposte più esemplificazioni numeriche di azioni revocatorie effettuate nella pratica, con relativi conteggi.È riportata anche un’ampia e aggiornatissima rassegna della giurisprudenza specifica di circa 70 sentenze.Giuseppe RebeccaDottore commercialista in Vicenza dal 1972. Consulente tecnico d’ufficio per i Tribunali di Bologna, Bolzano, Ferrara, Mantova, Milano, Padova, Ravenna, Rovigo, Udine, Verona, Vicenza, e per la Corte di Appello di Venezia. È stato componente di numerose Commissioni di studio istituite dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. È autore di oltre ottocento pubblicazioni, principalmente in materia fiscale, societaria, fallimentare e di arbitrato e ha coordinato o partecipato ad opere collettanee. È abitualmente relatore in pubblici convegni. (www.studiorebecca.it).

Giuseppe Rebecca | 2020 Maggioli Editore

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Incipit:

L’azione revocatoria fallimentare costituisce il principale strumento a tutela del principio della par condicio creditorum e di garanzia del rispetto della gradazione dei crediti, dunque l’oggetto della domanda revocatoria non è il bene in sé, ma la reintegra della generica garanzia patrimoniale dei creditori per mezzo dell’assoggettabilità del bene al processo esecutivo.

L’art. 67 l. fall.  compie un’importante distinzione fra le tipologie sostanziali di atti impugnabili:

  1. Una prima categoria connotata dall’anomalia del rapporto tra fallendo ed accipiens, ed è proprio da questa anomalia insita nel rapporto, che sorge la presunzione di percezione dell’insolvenza, che impone al soggetto in bonis l’onere di provare l’inscentia deconctionis.
  2. Una seconda categoria dalla quale ad essere presunto è soltanto l’eventus damni e la concreta conoscenza dell’insolvenza deve essere dimostrata dal curatore, che quindi potrà servirsi anche della prova presuntiva.

L’azione deve essere proposta davanti al foro fallimentare e deve essere avviata nel termine di decadenza di tre anni da fallimento ovvero entro cinque anni dalla data di compimento dell’atto.

Il caso de quo

La Suprema Corte di Cassazione si è trovata difronte ad un ricorso presentato dalla ricorrente in qualità di terzo contraente contro la curatela fallimentare avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina, che accoglieva l’azione revocatoria fallimentare dichiarando pertanto l’atto di compravendita inefficace nei confronti della massa creditoria. (Precedentemente il tribunale di Messina in primo grado aveva respinto la domanda di fallimento della *** s.p.a., nei confronti della ricorrente ai sensi dell’art. 67 secondo comma, della legge fall. in relazione all’atto di compravendita dell’appartamento, posto in essere durante il periodo sospetto). Così la ricorrente successivamente alla decisione in appello, proponeva ricorso per cassazione, adducendo come unico motivo di doglianza la violazione o falsa applicazione dell’art 67 legge fall. e degli artt. 2679, 2727 e 2729 cod. civile. Secondo la parte ricorrente, la decisione in secondo grado soffriva di un vizio di motivazione, dovuto dal fatto che la corte d’appello, aveva considerato sufficiente a dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza la sola esistenza di un’iscrizione ipotecaria sull’immobile trasferito, omettendo di contestualizzare l’atto compiuto in relazione al fatto storico rappresentato dalla realizzazione da parte della società nel periodo oggetto di contestazione di centinaia di immobili nella città , oltre a non considerare, che il fallimento essendo avvenuto per fatti di bancarotta non potesse essere percepito all’esterno.

 

La questione.

 

Il curatore può provare la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo, adducendo come prova presuntiva l’ipoteca giudiziale sul bene venduto?

 

La conclusione

Nel caso di specie può essere richiamata la seconda categoria di atti impugnabili sopra menzionata nell’incipit in quanto ad essere presunto è il solo eventus damni (la vendita dell’appartamento nel periodo sospetto) mentre la relativa conoscenza dell’insolvenza da parte del terzo contraente deve essere provata dal curatore, che potrà servirsi della prova presuntiva.

Non a caso la Corte di Cassazione essendo chiamata a pronunciarsi sul ricorso, con ordinanza lo ha ritenuto inammissibile.  La Corte aveva più volte in precedenza rilevato che la conoscenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente, anche se deve essere effettiva e non meramente potenziale e può risultare validamente provata dal curatore sul quale incombe l’onere probatorio tramite presunzioni gravi, precise e concordanti e tali sono anche quelle che si basano sull’esistenza di un’ipoteca giudiziale sul bene venduto, menzionata nel contratto, ed iscritta in virtù di un provvedimento definitivo di condanna della venditrice al pagamento di un rilevante importo. Il giudice di merito ha tratto il convincimento dello stato soggettivo di consapevolezza da parte del terzo contraente dal fatto che oltre all’emissione di due decreti ingiuntivi, risultavano iscritte sull’immobile due ipoteche menzionate nell’atto pubblico di vendita.

Considerazioni

La decisione presa in esame non fa altro che riconfermare quello che è l’importante ruolo del curatore fallimentare quale organo principale della procedura di fallimento, che in qualità di pubblico ufficiale per tutta la durata dell’incarico è tenuto a adempiere ai suoi doveri con diligenza.

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