La compensazione dei crediti è un istituto giuridico previsto dal Codice Civile italiano (articoli 1241-1252 c.c.), che consente l’estinzione reciproca di obbligazioni tra due soggetti che siano contemporaneamente debitori e creditori l’uno dell’altro. Questo meccanismo mira a semplificare i rapporti obbligatori, evitando inutili scambi di prestazioni e favorendo l’efficienza nelle transazioni economiche.
Indice
1. Nozione e fondamento giuridico
Secondo l’art. 1241 c.c., la compensazione si verifica quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra per debiti e crediti reciproci; in tal caso, i rispettivi debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. La compensazione rappresenta quindi un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento, basato sull’equivalenza delle reciproche pretese.
2. Tipologie di compensazione di crediti
Il Codice Civile distingue tre forme principali di compensazione:
a) Compensazione legale
La compensazione legale opera automaticamente quando coesistono determinati requisiti:
- Reciprocità: entrambe le parti devono essere contemporaneamente debitori e creditori l’una dell’altra.
- Omogeneità: i crediti devono avere per oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili dello stesso genere.
- Liquidità: i crediti devono essere determinati nel loro ammontare.
- Esigibilità: i crediti devono essere esigibili, ovvero non sottoposti a termine o condizione.
Quando questi requisiti sono soddisfatti, la compensazione legale estingue i debiti fino alla concorrenza del loro ammontare, senza necessità di una dichiarazione delle parti o di un intervento giudiziale
b) Compensazione giudiziale
La compensazione giudiziale è dichiarata dal giudice quando uno dei crediti non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione. In tal caso, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente e può sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.
c) Compensazione volontaria
La compensazione volontaria si basa su un accordo tra le parti, anche in assenza dei requisiti previsti per le altre forme di compensazione. Le parti possono convenire di estinguere reciprocamente i loro crediti e debiti, anche se non omogenei, liquidi o esigibili.
3. Requisiti e limiti
Perché la compensazione sia valida, è necessario che i crediti siano reciproci, omogenei, liquidi ed esigibili. Tuttavia, la legge prevede alcune eccezioni:
- La compensazione non è ammessa se uno ha per oggetto beni non fungibili o prestazioni personali.
- Non è possibile compensare per derivanti da atti illeciti dolosi.
- La compensazione è esclusa in presenza di un divieto legale o convenzionale.
4. Compensazione nel fallimento
In caso di fallimento, l’art. 56 della legge fallimentare prevede che i creditori possono compensare i loro debiti verso il fallito con i crediti che vantano nei confronti dello stesso, purché i crediti siano anteriori alla dichiarazione di fallimento e sussistano i requisiti della compensazione legale. Tuttavia, la compensazione è esclusa se il creditore ha acquistato il credito dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno precedente, al fine di evitare abusi e garantire la parità di trattamento tra i creditori.
5. Compensazione impropria
Oltre alle forme previste dal Codice Civile, la giurisprudenza ha riconosciuto la cosiddetta compensazione impropria, che si verifica quando crediti e debiti derivano dallo stesso rapporto giuridico. In tal caso, il giudice può procedere d’ufficio alla verifica delle reciproche posizioni di dare e avere, senza necessità di un’eccezione di parte o di una domanda riconvenzionale.
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