La compensatio lucri cum damno: alla luce delle sentenze a Sezioni Unite

Redazione 07/03/19
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Il giudice, per la stima e liquidazione del danno, può utilizzare la compensatio. Pur mancando un’espressa norma regolatrice, il diritto vivente ha riconosciuto tale strumento, facendo sì che un evento lesivo possa apportare al danneggiato un vantaggio economico che superi il risarcimento del danno subito.

In ordine a ciò sulla base della quantificazione del danno andrà calcolato il danno effettivo e, qualora vi siano, gli eventuali vantaggi ad esso conseguenti; occorrerà, pertanto, valutare se sia necessario scorporare gli stessi (compensatio) al fine di evitare un ingiusto arricchimento del soggetto leso.

Il danneggiato deve essere risarcito nella misura in cui possa esservi una reintegrazione, allo stato antecedente al verificarsi del danno, inoltre deve esser computato anche l’art. 1223 c.c. oltre alla perdita anche il mancato guadagno che ne siano immediata e diretta conseguenza.

Sulla base di questo occorre fare una valutazione sull’eventuale beneficio collaterale, prodottosi nella determinazione del risarcimento.

 

La questione rimessa alle Sezioni Unite

Diversi i casi che sono stati rimessi alla Corte di Cassazione , i quali avevano a oggetto la compensatio come ad esempio: nel caso di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e pensione di reversibilità; indennizzo assicurativo; sinistro stradale e rendita di inabilità permanente erogata dall’INAIL; infine, risarcimento del danno alla salute da esercizio della professione medica ed indennità di accompagnamento erogata dall’INPS.

La terza Sezione si è espressa favorevolmente per l’applicazione della compensatio, ribadendo la necessità di applicare il principio di indifferenza,  stabilendo che “il cumulo dei benefici, rispettivamente di carattere indennitario e risarcitorio, determinerebbe nei fatti una locupletazione del danneggiato, strutturalmente incompatibile con la natura meramente reintegratoria della responsabilità civile”, indicando altresì che, ai fini dell’esclusione del cumulo, basta verificare che il vantaggio sia conseguenza dell’illecito, utilizzando all’uopo “la stessa regola di causalità utilizzata per accertare se il danno sia conseguenza dell’illecito.

Anche in ragione del fatto che non venga data un’interpretazione asimmetrica dell’art. 1223 c.c., in quanto se il risarcimento si determina in relazione all’illecito, anche l’accertamento del beneficio deve avere il medesimo riferimento.

Le Sezioni Unite la sentenza n. 12564/2018

Sono così intervenute le Sezioni Unite, partendo dall’assunto che non sia possibile procedere in modo asettico al mero bilancio tra danno e beneficio ricevuto, riducendo il tutto ad una semplice operazione contabile, ma al contrario occorre svolgere un’ attenta indagine “sulla ragione giustificatrice dell’attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato”.

Il Supremo Consesso chiarisce che ai fini dell’individuazione del vantaggio computabile è necessario accertare che il vantaggio medesimo “sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell’effetto dannoso dell’illecito: sicché in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato”. Nella specie occorre “un collegamento funzionale tra la causa dell’attribuzione patrimoniale e l’obbligazione risarcitoria”.

 

E’ di recente intervenuta la Suprema Corte a sezione semplice, stabilendo che in tema di emotrasfusioni: “in caso di infezione conseguente ad emotrasfusioni o ad utilizzo di emoderivati, opera la “compensatio lucri cum damno” fra l’indennizzo ex l. n. 210/1992 ed il risarcimento del danno anche laddove non sussista apparente coincidenza tra il danneggiante ed il soggetto che eroga la provvidenza (nella specie, rispettivamente, ASL e Regione), qualora possa comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, restando in tal caso irrilevante che la l. n. 210/1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa in favore di chi abbia erogato l’indennizzo“.

Approfondisci con: “La compensatio lucri cum damno in attesa delle Sezioni Unite”

Azione di ingiustificato arricchimento

Il danneggiante potrà ricorrere eventualmente all’azione di ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c..

L’arricchimento senza causa ricorre in caso di locupletazione di un soggetto a danno di un altro. Il soggetto che depaupera il patrimonio di un altro, non possiede un titolo valido. Nella specie, se l’azione ha a oggetto un bene fungile l’obbligato è tenuto a restituire quanto ottenuto. Essendo l’azione sussidiaria non può essere proposta quando il soggetto potrebbe ricorrere a un’altra soluzione.

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