“La Compagnia si impegna a rilasciare la garanzia di cui all’art. 30 comma 2 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni (ora art. 113 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i.) fino alla data di collaudo qualora l’offerta risultasse aggiudicat

Lazzini Sonia 24/05/07
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In tema di validità delle condizioni di una cauzione provvisoria rispetto al mancato allegato specifico, merita di essere segnalata la fattispecie sottoposta al Tar Campania , Napoli e risolta con la sentenza numero 3054 del 2 aprile 2007 :
 
< La Compagnia si impegna a rilasciare la garanzia di cui all’art. 30 comma 2 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni fino alla data di collaudo qualora l’offerta risultasse aggiudicataria”.
 
Tale dicitura a ben vedere integra appieno l ‘impegno prescritto dalla seconda parte del primo comma dell’art. 30 della legge 109/94 cioè l’impegno che a dire il ricorrente non sarebbe stato assolto dalla controinteressata e dà ragione della inconsistenza non solo della censura dedotta con il motivo principale ma anche dei motivi aggiunti
 
Né giova alla ricorrente obiettare con questi ultimi motivi la irrilevanza giuridica del citato allegato per l’asserita    incertezza del suo collegamento con la polizza.   Il riferimento, contenuto sull’allegato, al numero 043946965-9 riportato sulla polizza dà sufficiente garanzia, in mancanza di prova contraria da parte della ricorrente, del rapporto di collegamento integrativo e unitario della polizza con l’allegato, entrambi sottoscritti dalla stessa Compagnia>
 
A cura di *************
 
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N.3054 Reg. Sent.
 
                            =================       ANNO 2007
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, SEDE DI NAPOLI, OTTAVA SEZIONE, composto dai Magistrati:  
 
 
 
 
Dr. *************** -Presidente
 
Dr. ********************-Componente Rel.
 
Dr.**************O- Componente
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 9188/2001 R. G. proposto dalla Impresa *** Domenico in qualità di impresa mandataria dell’ATI, formata con l’impresa *** Costruzioni in persona dei rispettivi rappresentanti legali pp. tt. rappresentati e difesi dagli ************************** e ********************* presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Napoli viale Gramsci n. 16
 
contro
 
Consorzio A.S.I. Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento in persona del rappresentante legale p. t. rappresentato e difeso dall’Avvocato ***************** con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli via Toledo n. 156 presso lo studio legale Soprano ;
 
e nei confronti:
 
della società *** s.r.l.controinteressata in persona del rappresentante legale p.t. rappresentato e difeso dagli Avv. ti ************** e *************************** presso il cui studio legale elettivamente domicilia in Napoli via dei Mille n. 74
 
 
per l’annullamento
 
dei seguenti provvedimenti:
 
-verbali di gara n. 1 e n. 2 della gara indetta dal Consorzio ASI -Area Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento- per l’affidamento dei lavori di completamento del viadotto sul fiume Calore, nella parte in cui aggiudica la gara alla società Tecnocostruzione anziché escluderla dalla competizione gara;
 
-delibera n. 64 dell’8.8.2001 del citato Consorzio ASI di approvazione dei predetti verbali;
 
-bando di gara in parte qua;
 
VISTI il ricorso ed i relativi allegati;
 
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio intimato;
 
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata;
 
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
VISTI gli atti tutti di causa;
 
UDITI nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2007 il relatore dr. ******************** e gli Avv.ti come da verbale di udienza;
 
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO
 
Con il gravame in epigrafe ritualmente notificato l’impresa *** Domenico premesso che partecipava in costituenda ATI con la ditta *** Costruzione alla gara indetta dal Consorzio ASI Area di sviluppo industriale della Provincia di Benevento per l’affidamento dei lavori di completamento del viadotto sul fiume Calore, classificandosi al secondo posto della relativa graduatoria, impugna i provvedimenti nella stessa epigrafe indicati in particolare il provvedimento di aggiudicazione della gara alla controinteressata assumendo che la stessa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver prestato una cauzione carente e inadeguata;
 
Deduce con un unico articolato motivo la violazione dell’art. 30 della legge n. 109/1994.
 
Il Consorzio intimato e la controinteressata resistono al ricorso con atti distinti e separati eccependo entrambi la inammissibilità del ricorso e assumendone la infondatezza nel merito.
 
Con atto depositato il 24 ottobre 2001 la ricorrente sviluppava ulteriori motivi aggiunti e chiedeva il risarcimento dei danni subiti.
 
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2007 il ricorso passava in decisione.
 
DIRITTO
 
Si può prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle due controparti della ricorrente perché il ricorso è palesemente infondato nel merito.
 
La ricorrente partecipante alla gara in epigrafe e collocata nella relativa graduaroria al secondo posto subito dopo la controinteressata con l’unico motivo di ricorso censura il provvedimento di aggiudicazione della gara alla controinteressata deducendo che la stessa sarebbe stata illegittimamente ammessa alla gara, in violazione dell’art. 30 della legge n. 109/1994. La tesi della ricorrente è che la controinteressata avrebbe presentato una cauzione carente e inadeguata in relazione al disposto della citata norma ditachè avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara. La controinteressata secondo la ricorrente avrebbe soltanto parzialmente ottemperato alla citata norma presentando, in relazione alla gara de qua, una “offerta corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, mediante fideiussione bancaria o assicurativa” come prescritto dalla prima parte del comma 1, ma non “corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario” come prescrtto dalla seconda parte dello stesso comma. La censura non puo essere condivisa . Dalla documentazione in atti risulta che la poliza fideiussoria presentata dalla controinteressata, alla stessa rilasciata dalla Compagnia * che, con riferimento all’adempimento in parola, non si esaurisce, come inesattamente affermato dal ricorrente, nello “impegno del contraente a richiedere la polizza per la cauzione definitiva” di cui all’art. 3 della polizza è integrata dall’allegato N.1 recante il seguente impegno: “La cauzione è prestata ai sensi dell’art. 30 comma i-2-2BIS-3-della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni come dalla legge 415/98.
 
Omissis
 
La Compagnia si impegna a rilasciare la garanzia di cui all’art. 30 comma 2 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni fino alla data di collaudo qualora l’offerta risultasse aggiudicataria”. Tale dicitura a ben vedere integra appieno l ‘impegno prescritto dalla seconda parte del primo comma dell’art. 30 della legge 109/94 cioè l’impegno che a dire il ricorrente non sarebbe stato assolto dalla controinteressata e dà ragione della inconsistenza non solo della censura dedotta con il motivo principale ma anche dei motivi aggiunti Né giova alla ricorrente obiettare con questi ultimi motivi la irrilevanza giuridica del citato allegato per l’asserita    incertezza del suo collegamento con la polizza.   Il riferimento, contenuto sull’allegato, al numero 043946965-9 riportato sulla polizza dà sufficiente garanzia, in mancanza di prova contraria da parte della ricorrente, del rapporto di collegamento integrativo e unitario della polizza con l’allegato, entrambi sottoscritti dalla stessa Compagnia.
 
 Alla stregua delle considerazioni svolte deve pertanto concludersi che il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
 
La infondatezza del ricorso come sopra accertata esclude la illegittimità del provvedimento impugnato e cioè la componente base della responsabiltà dell’Amministrazione, donde la infondatezza anche della pretesa risarcitoria vantata dalla ricorrente.
 
Si ravvisano tuttavia valide ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio. 
 
P.Q.M.
 
IL Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sezione VIII, pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta siccome infondato.
 
Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
Così deciso in Napoli nelle Camere di Consiglio del 12 febbraio 2007.
 
Il Presidente
 
Il Relatore
 
Il Segretario
 
 
 

Lazzini Sonia

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