La colpevolezza, definizione e disciplina giuridica

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La colpevolezza è un concetto giuridico del diritto penale che racchiude il complesso degli elementi soggettivi sui quali si fonda la responsabilità penale.

La normativa italiana il concetto di colpevolezza

Il concetto di colpevolezza, pur non è esplicitato nell’ordinamento giuridico italiano.

Il codice penale e la Costituzione, utilizzano il termine colpevole nella diversa accezione di responsabile, e ne rappresenta un imprescindibile fondamento perché ha per funzione la delimitazione dell’area del penalmente illecito e costituisce il presupposto per l’applicabilità della pena.

Il ruolo centrale della colpevolezza nel sistema penale italiano è confermato dall’articolo 27 della Costituzione, che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale.

Secondo l’articolo 27 comma 1 della Costituzione, “La responsabilità penale è personale.”

Il principio deve essere inteso, come ha stabilito la Corte Costituzionale, oltre che come divieto di responsabilità per fatto altrui, anche come responsabilità per fatto proprio colpevole.

La stessa funzione rieducativa della pena, sancita dall’articolo 27 comma 3 della Costituzione, presuppone l’attività del principio della colpevolezza.

La pretesa rieducativa della pena non avrebbe più nessun senso se dovesse essere assoggettare a pena un individuo al quale nessun rimprovero, neanche a titolo di colpa, possa essere mosso.

Si può sostenere che colpevolezza implica rimproverabilità dell’agente per contrarietà o riprovevole indifferenza dimostrata verso l’ordinamento giuridico.

Secondo l’articolo 27 comma 3, “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”

La Costituzione repubblicana fissa un preciso limite alla nozione di colpevolezza con il principio di presunzione d’innocenza, contenuto all’articolo 27 comma 2 della Costituzione, che recita:

“L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.”

La Repubblica non ammette la pena capitale, ritenendola in contrasto sia con il principio rieducativo alla base della pena sia con i diritti umani, essi stessi oggetto di tutela costituzionale. A A questo proposito l’articolo 27 comma 4 recita:

“Non è ammessa la pena di morte.”

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La concezione psicologica di colpevolezza

Nella scienza penalistica non è stata raggiunta una opinione comune su che cosa sia la colpevolezza. Due le opinioni si sono contese il campo, la concezione psicologica e la concezione normativa.

La prima delle due teorie, sostenuta dai penalisti della Scuola classica di diritto penale e dal Carrara, identifica la colpevolezza nel legame psicologico che unisce il fatto all’autore nella forma e nei limiti del dolo o della colpa.

In questo modo, se Caio ha previsto e voluto la morte di Tizio come conseguenza della sua azione oppure omissione ci sarà dolo.

Se Caio ha voluto una condotta dalla quale è derivata la morte di Tizio, e questa era prevista o prevedibile, si dice che c’è colpa.

La concezione psicologica si propone di perseguire due finalità di valenza di carattere garantista.

In primis esprime l’idea che la responsabilità penale abbia come presupposto una partecipazione psicologica alla commissione del fatto.

Di conseguenza si definisce un concetto astratto di colpevolezza capace di comprendere in sé sia il dolo sia la colpa.

In secondo luogo la concezione psicologica tende a circoscrivere la colpevolezza all’atto di volontà relativo al singolo reato, indipendentemente dalla personalità del reo e dal processo motivazionale che sorregge la condotta.

La concezione normativa di colpevolezza

Un’altra parte della dottrina non si è trovata d’accordo con la teoria psicologica in relazione alla sua incapacità di graduare la responsabilità penale in relazione alle ragioni soggettive che hanno spinto alla commissione del reato.

Si è anche opposta obiezione al fatto che il dolo e la colpa sono concetti che difettano di comuni denominatori idonei a consentirne l’appartenenza a un’ unica categoria.

Si è così data alla luce un’altra teoria, la cosiddetta teoria normativa, che definisce la colpevolezza il giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso della volontà rispetto alla norma di obbligo.

In altre parole, la colpevolezza è la contraddittorietà tra la volontà dell’individuo nel caso concreto e la volontà della norma.

La teoria normativa è stata proposta per la prima volta con dovizia di argomentazioni dal giurista tedesco Reinhard Frank che fece un esempio diventato famoso per spiegare la concezione della colpevolezza.

Si tratta del caso di un cassiere di un’azienda commerciale e di un portavalori che commettono entrambi un’appropriazione indebita

Il primo ha uno stipendio buono, conduce una vita agiata e non ha figli.

Il secondo non è pagato bene, ha una famiglia numerosa e una moglie a suo carico che necessita di cure psichiche.

Il dolo è presente in ambedue le ipotesi di reato, ma è opinione comune che il secondo individuo sia meno colpevole del primo.

Nella dottrina italiana, la concezione normativa ha finito con il prevalere.

La stessa afferma che è colpevole un individuo che abbia realizzato con dolo o colpa la fattispecie prevista dalla legge come reato, in assenza di circostanze tali da rendere necessitata l’azione illecita.

La struttura della colpevolezza intesa in senso normativo composta in questo modo:

Imputabilità. intesa come capacità di intendere e di volere.

Suitas, vale a dire, coscienza e volontà dell’azione o dell’omissione.

Dolo, colpa o preterintenzione, come criteri di imputazione soggettiva dell’evento dannoso o pericoloso derivato dalla condotta cosciente e volontaria.

Conoscibilità del precetto penale, alla luce della famosa sentenza della Corte Costituzionale 364 del 1988.

Assenza di cause di esclusione della colpevolezza, in particolare l’errore.23

Riassumendo

La colpevolezza si potrebbe definire come l’insieme dei requisiti per l’imputazione soggettiva del fatto all’agente.

Indica l’attribuibilità del fatto alla volontà dell’autore.

Più precisamente, la colpevolezza indica che il soggetto ha compiuto l’atto come una libera scelta, commettendo il fatto nonostante avesse la possibilità di adottare un diverso comportamento.

Il termine colpevolezza non ricorre nel codice, il quale contempla il dolo e la colpa, nonché il requisito della coscienza e volontà, ed è stato coniato dalla dottrina.

Alcuni autori lo contestano, ritenendo che abbia un significato tecnico più processuale che altro. Essendo entrato nell’utilizzo comune e trovandosi nella manualistica di diritto penale, è necessario tenerne conto.

Si tratta di un concetto processuale, che indica il soggetto che è stato giudicato colpevole del reato contestatogli, e che, con il passare del tempo ha assunto un significato sostanziale.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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