La colpa non è del provider nel caso Vividown

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Un video raffigurante un giovane studente, affetto dalla sindrome di Down, ingiuriato e preso in giro dai suoi compagni di scuola proprio in relazione alla sua particolare sindrome era stato caricato su Google video, servizio di internet hosting, all’insaputa di tale soggetto.

La Suprema Corte con la sentenza  n. 3672, di pochi giorni or sono, è stata depositata il 3 febbraio, ha confermato l’assoluzione dei manager di Google Italia sotto processo per un video diffuso nel 2006 nel quale un minorenne disabile di Torino veniva maltrattato dai compagni di scuola.

Il provider non avrebbe alcun controllo sulle informazioni archiviate e non contribuirebbe in alcun modo alla loro selezione, alla loro ricerca o alla creazione del file destinate a contenerle; tali dati sarebbero invece ascrivibili al destinatario del servizio che li carica su una piattaforma. Nel caso specifico, Google Italia avrebbe quindi agito come “mero Internet host provider”, cioè come un soggetto che si sarebbe limitato a fornire una piattaforma all’interno della quale gli utenti possono caricare liberamente i loro filmati.

Nello specifico. 1) è necessario specificare i limiti di interazione tra i concetti di “trattamento” e di “titolare del trattamento”: mentre il primo è un concetto ampio, comprensivo di ogni operazione che abbia ad oggetto dati personali indipendentemente dai mezzi e dalle tecniche utilizzati, il concetto di “titolare” è, invece, assai più specifico, perché si incentra sull’esistenza di un potere decisionale in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati. 2) Google è definibile come Internet Hosting Provider e, come affermato anche nella Sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-131/12, tale soggetto è riconducibile alla categoria dei titolari del trattamento di dati solo laddove incida direttamente sulla struttura degli indici di ricerca, ad esempio favorendo o rendendo più difficile il reperimento di un determinato sito; Ciò  non sussiste, in capo ad un Internet Service Provider, anche qualora lo stesso sia qualificabile come hosting provider, un obbligo di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito da lui gestito; né sussiste in capo allo stesso alcun obbligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha immesso i dati (uploader) dell’esistenza e della necessità di fare applicazione delle norme contenute nel Codice della Privacy. 3)   nel caso di specie, quindi, il titolare del trattamento dei dati caricati sul sito Google Video è l’utente (uploader) che li ha caricati, in quanto l’essere titolare del trattamento deriva dal fatto concreto che un soggetto abbia scelto di trattare dati personali per propri fini; con la conseguenza che la persona che può essere chiamata a rispondere delle violazioni delle norme sulla protezione dei dati è il titolare del trattamento e non, invece, il mero hosting provider;

Infine in merito all’elemento soggettivo del reato, limitandosi ad evidenziare come il dolo del reato di cui all’art. 167 Codice Privacy non sia ravvisabile laddove, come nel caso di specie, oltre ad esservi la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza, non sia individuabile la conoscenza, in capo al provider Google, del dato sensibile contenuto nel video caricato dagli utenti.

Una vicenda annosa che finalmente ha visto la fine, e che troppo risalto mediatico ha dato alla vittima inconsapevole.

Antonella D’Alessandro

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