La cd. garanzia convenzionale ulteriore nelle disposizioni del codice del consumo

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Tra gli strumenti normativi di tutela in favore del consumatore – utente verso il professionista – fabbricante si segnala la garanzia convenzionale ulteriore, di cui l’art. 128, comma 2, lett. c), del Codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206), offre la seguente nozione:
 «qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità»
L’art. 133 del Codice disciplina, poi, il contenuto minimo della garanzia convenzionale, stabilendo quanto segue:
«La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione».
Orbene, non sembrano esservi dubbi sulla natura contrattuale dell’istituto, ed il dubbio è stato sollevato solo in relazione alla figura giuridica entro cui inscriverlo, individuata:
– nel contratto atipico (cd. contratto innominato di garanzia di fabbrica);
– nella promessa al pubblico;
– nel contratto con obbligazioni del solo proponente.
Volendo aprire una parentesi per accennare alla ratio della garanzia nella vendita, si ricordino le seguenti tesi dottrinali: i) responsabilità contrattuale da inadempimento; ii) assicurazione contrattuale della bontà del risultato traslativo; iii) nullità per impossibilità dell’oggetto (nel caso dell’evizione) od annullamento per errore (nel caso dei vizi, ad eccezione della mancanza di qualità, rientrante nell’inadempimento lato sensu; tra tutti, Luminoso, I contratti tipici ed atipici, Milano, 1995, 119).
Tornando alla garanzia in argomento, qualunque delle tre opzioni si voglia preferire (si ripete, contratto atipico, nella promessa al pubblico, contratto con obbligazioni del solo proponente), va da sé che l’inadempimento del produttore alle clausole della garanzia determina una di lui responsabilità civile, fondata, a seconda dell’opzione prescelta, rispettivamente sugli artt. 1322, comma 2, 1989 e ss., ovvero 1333 c.c..
Ancora, a riprova dell’autonomia di un tale rimedio, si è rilevato come dalla dichiarazione di garanzia predisposta dal fabbricante nasca «. . . un rapporto diretto tra produttore e consumatore, al quale il venditore rimane estraneo . . .».
In assonanza con quanto si è andato affermando in queste righe, si legga il considerando n. 21 della direttiva 1999/44/CE, del seguente tenore: «Considerando che è prassi corrente, per quanto riguarda alcune categorie di beni, che i venditori e i produttori offrano garanzie sui beni contro qualsiasi difetto che dovesse manifestarsi entro un certo termine; che tale prassi può contribuire ad una maggiore concorrenza nell’ambito del mercato; che siffatte garanzie, pur essendo legittimi strumenti di marketing, non dovrebbero indurre in errore il consumatore; che al fine di evitare che i consumatori siano indotti in errore, le garanzie dovrebbero contenere determinate informazioni, tra cui la dichiarazione che la garanzia lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legge».
 
Avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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