La cauzione provvisoria rappresenta una garanzia legata alla serietà e all’affidabilità dell’offerta, per cui l’incameramento della stessa risulta esclusivamente teso a sanzionare il comportamento dell’impresa che non ha documentato l’offerta nei modi ed

Lazzini Sonia 23/02/06
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Il Tar l?Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, con la sentenza numero 695 del 28 novembre 2005 merita di essere segnalata per gli importanti principi in tema di cauzione provvisoria? in essa contenuti:

Prima di tutto in tema di giurisdizione, l?adito giudice ci insegna che:

-rientra nell?area della giurisdizione amministrativa anche l?impugnazione dell?atto di incameramento della cauzione definitiva prestata dal privato appaltatore a garanzia del proprio esatto adempimento quando a monte della pretesa amministrativa di incameramento si ponga una causa di invalidit? dell?aggiudicazione precedentemente disposta a suo favore dalla stazione appaltante, e non gi? una mera causa di risoluzione del loro rapporto contrattuale (Cons. St., VI, 3 marzo 2004 n. 1058, e T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 13 novembre 2003 n. 1382); mentre tale giurisdizione non sussiste, come sembra evidente, nelle diverse ipotesi in cui tale incameramento ? connesso ad un inadempimento contrattuale (Cass. SS.UU., 3 maggio 2005, n. 9100, e T.A.R. Campania, sede Napoli, I, 23 maggio 2005, n. 6845-

la stessa giurisprudenza ha anche chiarito che l?istituto della cauzione provvisoria deve ricondursi alla caparra confirmatoria, sia perch? ? finalizzata a confermare la seriet? di un impegno da assumere in futuro sia perch? tale qualificazione risulta pi? coerente con l?esigenza di non vulnerare l?interesse dell?Amministrazione a pretendere il maggior danno. La ratio dell?istituto ?, in definitiva, quella di garantire la seriet? dell?offerta (Cons. St.,VI, 3 marzo 2004, n. 1058). Inoltre, a seguito dell?entrata in vigore dell?art. 10, comma 1-quater, della L. 11 febbraio 1994 n. 109, aggiunto dall?art. 3 della L. 18 novembre 1998 n. 415, la previsione dell?incameramento della cauzione provvisoria, ? stata estesa anche ai partecipanti diversi dall?aggiudicatario, assumendo in tal modo una funzione di garanzia riferita non pi? soltanto alla stipula del contratto bens? alla seriet? e affidabilit? dell?offerta (T.A.R. Lazio, sez. II, 17 maggio 2004, n. 4558)

In altri termini, la cauzione rappresenta una garanzia legata alla seriet? e all?affidabilit? dell?offerta, per cui l?incameramento della stessa risulta esclusivamente teso a sanzionare il comportamento dell?impresa che non ha documentato l?offerta nei modi ed entro il termine indicati dalla legge. Per cui, in definitiva, qualora l?impresa partecipante non soddisfi la richiesta da parte della stazione appaltante di comprovare il possesso dei requisiti richiesti, detto incameramento costituisce un obbligo per la p.a. (Cons. St., V, 4 maggio 2004, n. 2721), che prescinde anche dall?accertamento della falsit? delle dichiarazioni rese dalle imprese, restando esclusa la necessit? di indagini sull?elemento psicologico del concorrente per verificare se abbia o meno falsamente e coscientemente, ovvero con colpa, dichiarato il possesso dei requisiti, di cui invece difetta o di cui abbia comunque omesso di dimostrare l?effettivo possesso, nei modi previsti dalla lex specialis e dalla normativa regolamentare di riferimento (Cons. St., IV, 12 gennaio 2005, n. 42).

Ci? posto, poich? la ricorrente aveva in sede di gara espressamente dichiarato di possedere i requisiti richiesti e poich?, come gi? detto, di tali requisiti non era in realt? in possesso, sembra evidente che l?Amministrazione comunale non avrebbe potuto non incamerare la cauzione provvisoria da questa depositata

a cura di Sonia LAZZINI

  • qui la sentenza

Lazzini Sonia

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