La buona condotta carceraria – Scheda di Diritto

La buona condotta carceraria è un principio dell’ordinamento penitenziario e rappresenta un criterio essenziale per il trattamento dei detenuti.

Redazione 07/03/25

La buona condotta carceraria è un principio cardine dell’ordinamento penitenziario italiano e rappresenta un criterio essenziale per il trattamento dei detenuti. Essa influisce su importanti benefici come la liberazione anticipata, le misure alternative alla detenzione e la valutazione del percorso rieducativo del condannato.
La normativa di riferimento è la Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), che stabilisce le condizioni per il riconoscimento della buona condotta e le sue implicazioni sul regime di esecuzione della pena. In questa scheda analizzeremo il concetto, i requisiti, gli effetti e le eventuali cause di revoca della buona condotta carceraria.

Indice

1. Definizione e requisiti della buona condotta carceraria


Per buona condotta carceraria si intende il comportamento del detenuto conforme alle norme di convivenza e disciplina stabilite all’interno dell’istituto penitenziario. L’ordinamento penitenziario non fornisce una definizione univoca, ma la giurisprudenza ha chiarito che essa si fonda su due elementi principali:

  • L’assenza di infrazioni disciplinari gravi: il detenuto non deve aver commesso atti di insubordinazione, violenza o altri comportamenti che violino il regolamento interno.
  • L’adesione ai programmi di rieducazione e reinserimento sociale: il condannato deve dimostrare un impegno concreto nella partecipazione ad attività formative, lavorative o educative.

L’art. 54 dell’Ordinamento Penitenziario prevede che la buona condotta venga valutata anche in relazione alla personalità del detenuto e alla sua evoluzione nel corso della detenzione.

2. Effetti della buona condotta


Il riconoscimento della buona condotta può avere effetti significativi sull’esecuzione della pena. Tra i principali benefici troviamo:

  • Liberazione anticipata: l’art. 54 dell’ordinamento penitenziario stabilisce che il detenuto che abbia tenuto una condotta regolare può ottenere una riduzione della pena di 45 giorni per ogni semestre di detenzione. Tale beneficio viene concesso dal magistrato di sorveglianza su richiesta del detenuto.
  • Accesso alle misure alternative alla detenzione: la buona condotta è un requisito essenziale per l’ottenimento di misure alternative come l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare e la semilibertà.
  • Valutazione della pericolosità sociale: ai fini della concessione di benefici penitenziari, la buona condotta è un elemento che viene valutato dal Tribunale di sorveglianza per determinare il livello di pericolosità sociale residua del detenuto.

3. Cause di revoca della buona condotta


La buona condotta non è un beneficio acquisito in modo definitivo: può essere revocata nel caso in cui il detenuto commetta infrazioni disciplinari o manifesti comportamenti incompatibili con il percorso rieducativo.
Le cause principali di revoca includono:

  • Comportamenti violenti o aggressivi nei confronti del personale penitenziario o degli altri detenuti.
  • Violazione delle regole interne dell’istituto, come il possesso di oggetti vietati o il rifiuto di eseguire ordini legittimi.
  • Condotte illecite commesse in carcere, come la partecipazione ad attività criminali organizzate all’interno dell’istituto.

In caso di revoca, il detenuto perde i benefici precedentemente concessi e può subire un peggioramento del regime detentivo.

4. La giurisprudenza in materia di buona condotta carceraria


La giurisprudenza ha più volte ribadito il ruolo della buona condotta carceraria come elemento essenziale nel percorso di reinserimento sociale del detenuto. In particolare:

  • Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 4126/2023 ha confermato che la partecipazione ad attività rieducative è un indicatore decisivo per il riconoscimento della liberazione anticipata.
  • Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 21345/2022 ha stabilito che il comportamento negativo tenuto dal detenuto in un periodo successivo alla concessione della liberazione anticipata può giustificare la revoca del beneficio.
  • Trib. Sorveglianza di Milano, ord. n. 732/2021 ha chiarito che la buona condotta deve essere valutata in modo complessivo e non limitata all’assenza di sanzioni disciplinari.

5. Normativa di riferimento

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento Penitenziario
  • Regolamento di Esecuzione DPR 30 giugno 2000, n. 230
  • Codice Penale – Artt. 147-149 (Liberazione anticipata e misure alternative)

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