L’ordine di esibizione deve essere utile in via diretta ed immediata all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa e non può avere fini meramente esplorativi

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Nota all’ordinanza 01/12/15 del tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, Dott.ssa Natalia Ceccarelli

 

Con l’ordinanza depositata il 1° dicembre 2015, il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona della dottoressa Natalia Ceccarelli, decidendo un giudizio in materia bancaria, ha rigettato l’istanza dell’attore-correntista di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c..

La motivazione del diniego è fondata,  principalmente, sulla genericità ed indeterminatezza della richiesta attorea tesa a verificare, in maniera ritenuta esplorativa dal giudicante, se i documenti di cui ha chiesto l’esibizione fossero idonei a provare le sue ragioni.

Ebbene, il Tribunale ha osservato, in primis, che ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.c.,  l’istanza di esibizione deve contenere la specifica indicazione dei documenti e la precisazione del contenuto degli stessi e ciò per dimostrare la loro utilità a provare il fatto controverso.

Inoltre, l’ordine di esibizione deve essere utile in via diretta ed immediata all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della causa e non può avere fini meramente esplorativi, ossia tesi a verificare se i documenti eventualmente supportino la tesi difensiva attorea, tanto più se si tratti di documentazione di natura contabile  per la quale si impone l’indicazione delle specifiche partite rilevanti ai fini della controversia.

Il Tribunale di Avellino si occupa, in passo della decisione, dell’onere della parte di richiedere, ex art. 119 del D. Lgs. n. 385 del 1993, alla banca la documentazione necessaria a provare la sua domanda e di ottenere, a sue spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione sull’estratto conto dell’ultimo decennio, indipendentemente dall’inadempimento del dovere di informazione da parte della banca anche dopo lo scioglimento del rapporto. 

Nel caso de quo parte attrice ha allegato alla propria produzione documentale  una raccomandata di richiesta di contratti di conto corrente, senza però specificare se e quale riscontro la banca abbia dato a tale formale richiesta di documenti.

Sulla base di tali presupposti il giudice ha ritenuto inammissibile la richiesta di c.t.u. formulata da parte attrice, non potendo la stessa avere finalità meramente esplorative, quali quelle prospettate nel caso di specie, a fronte di una generica contestazione dei tassi di interesse applicati.

Per tali motivi il Tribunale di Avellino ha rigettato le attoree richieste istruttorie ed ha fissato l’udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..

Avv. De Luca Maria Teresa

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