L’Ombudsman Bancario – Giustizia domestica – Soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie – Occasione mancata per pacificare banche e consumatori

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1- Introduzione – L’OMBUDSMAN Origine dell’istituto ed equivoco sul termine

La figura giuridica dell’ombudsman bancario, è ben diversa dall’ombudsman nord europeo, quest’ultima poggia le sue radici storiche nel mondo antico e fu creata per assolvere ad una funzione del tutto dissimile a quella che oggi riveste l’ombudsman bancario.

Dagli esponenti della cultura anglosassone è stata diffusa, in maniera interessata, la notizia storicamente errata, che l’origine del fenomeno dell’ombudsman sia da attribuire alla cultura scandinava.

Questa notizia ha trovato però l’avallo dal complesso di inferiorità, tipico del popolo italico, nei confronti della cultura anglosassone, la quale vincitrice dell’ultima guerra mondiale si è imposta come egemone, oltre che nel campo economico anche in quello culturale, estendendosi anche in quello giuridico, che obiettivamente non gli spetta.

La storia dell’istituto giuridico però, è conosciuta solo dagli storici, i quali sono ben consapevoli che l’ombudsman trae direttamente origine dall’istituto “defensor civitates” creato dal Diritto Romano.

La fonte più antica che ci narra di questa istituzione, risale al periodo di Valentiniano I, la quale attribuisce all’imperatore l’emanazione di un provvedimento nel 368 dC.(sebbene qualcuno attribuisce il provvedimento invece all’Imperatore Valente).

Questa istituzione era chiamata defensor civitates ed aveva funzioni molto simili a quelle attribuite oggi al moderno difensore civico, ovvero quella di difendere la plebe dalle vessazioni perpetrate dai cosiddetti potentes (1)

Ma tralasciando i contenuti della diatriba storica, sulle origini e sulle funzioni del defensor civitates, quello colpisce è la circostanza sorprendente di come già in tempi passati, (1700 anni or sono), si è sentita l’esigenza, ma soprattutto il popolo ha avuto la forza di imporre un’istituzione, che oggi in molti paesi “civili” non riesce a decollare, compreso nella nostra Italia.

 

2 – L’ombudsman moderno.

Sulla scorta dell’istituto esistente nel diritto romano, dal quale si è direttamente ispirato, l’ombudsman è stato per la prima volta inaugurato in Svezia nel 1809.

In epoca moderna, la prima volta che si riscontriamo la figura del difensore civico, la vediamo tradotta e rivestita in quella dell’ombudsman svedese, istituito con la Costituzione del regno di Svezia nel 6 giugno 1809.

Questo istituto aveva già il suo archetipo, nell’ombudsman reale, creato nel 1713 dal re Carlo XII, che governò come monarca assoluto. Durante il lungo periodo, durato tredici anni, in cui il Re soggiornò in Turchia, si diffuse il caos nell’amministrazione del regno.

Il monarca per ristabilire l’ordine, creò un nuovo ufficio che veniva investito del titolo di “Justitie Kansler”. Il quale aveva la funzione di garantire il rispetto della legge da parte dei funzionari di corte e l’adempimento dei loro rispettivi obblighi (2).

Sulla scorta delle istituzioni scandinave, l’istituzione dell’ombudsman venne recepita dalle istituzioni dell’unione europea.

 

2 – L’ombudsman bancario

A discapito dell’identità del nome assegnato, l’ombudsman bancario assolve ad una funzione totalmente diversa, se non addirittura opposta a quella dell’ombudsman europeo. Il termine ombudsman evoca funzioni di difensore del popolo e non assume il ruolo attribuitogli invece dall’Abi. L’ombudsman bancario invece, attualmente lo si può paragonare ad una sorta di GIURI’ o arbitro domestico delle banche.

Secondo qualche autore la figura dell’ombudsman bancario (3) nasce dall’esigenza, delle banche, di dare soluzione immediata all’eccessivo sorgere del contenzioso bancario con i propri clienti e di migliorare l’immagine del sistema bancario, il quale deve essere sempre ispirato ad un corretto rapporto contrattuale con il cliente, durante tutte le sue fasi, dal suo sorgere fino alla sua chiusura (4).

Peraltro questo nuovo atteggiamento, assunto dalle banche Italiane, segue la scia di un mutamento avvenuto nel corso del tempo e che ha avuto come causa fondamentale: l’affermarsi del multi affidamento, adottato dalle banche italiane, che è di ispirazione americana e che successivamente è stato adottato dalle banche europee (5).

Ad influire ulteriormente sul rapporto banca/cliente è intervenuta la privatizzazione delle maggiori banche italiane (6) e la successiva concentrazione delle maggiori banche Italiane (7), le quali hanno cambiato notevolmente l’immagine e il rapporto con la clientela e conseguentemente hanno generato l’aumento del conflitto ed il relativo contenzioso.

Fino agli anni ottanta, il direttore di una banca – insider, (unica fonte di finanziamento per i clienti), conosceva bene tutti i sui suoi clienti e ne condizionava persino la scelta degli investimenti.

Si istaurava una sorta di rapporto personale e diretto tra cliente e direttore della banca, il quale attirava molto spesso tutti i suoi famigliari, per ottenere depositi di risparmi, tanto graditi in epoca passata (8).

Il cliente nei confronti della sua banca, aveva la sicura sensazione di trovarsi di fronte ad un’istituzione imparziale, rispettosa delle leggi e della legalità..

Oggi il rapporto banca/cliente è ulteriormente cambiato e nessuno più percepisce la sensazione che la banca sia imparziale, ma essa viene vista come qualsiasi impresa, che nella sua attività mira a conseguire esclusivamente utili.

Ma nonostante questo cambiamento, ancora in atto, in molti conservano nei confronti della banca, quell’immagine di istituzione imparziale (9) e faticano a pensare, nonostante tutti i movimenti di protesta dei consumatori, i numerosi scandali che sono venuti alla luce, dei quali si è interessata la cronaca giudiziaria (10) che in molti casi le banche azionano comportamenti che superano spesso i limiti del codice penale.(11)

La trasformazione del rapporto cliente/banca ha subito, di recente, un’ulteriore accelerazione in virtù delle numerose pronunzie della giurisprudenza, (12) anche sotto l’influenza delle Istituzioni europee e la cresciuta sensibilità verso i più deboli, consumatori e piccole imprese, la quale è divenuta meno incline ad avallare tutti i privilegi che le banche nel corso del tempo avevano acquisito.

Molte sono peraltro le irregolarità che le banche commettono e continuano a commettere nei confronti dei loro clienti (13).

L’ABI allo scopo di recuperare questo rapporto di fiducia, incrinatosi coi clienti è stato creato, un sistema di giustizia interna, capace di soddisfare le non isolate lamentele della clientela bancaria e finanziaria.

Il sistema mira ad ottenere, in maniera rapida e senza grosse spese, la soluzione delle lamentele dei suoi clienti e di risolvere altresì i casi di conflitto.

Per la verità le banche cercano oramai di evitare, con ogni mezzo, le controversia davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, per vari motivi: lungaggini processuali, costi elevati della giustizia civile, mutato orientamento della giurisprudenza.

Questi elementi hanno indotto l’ABI a predisporre sistemi di giustizia domestica come l’ombudsman o in alternativa ”Arbitro bancario”, esigenza sensibilmente raccolta dal legislatore, con l’inserimento nella legge sulla mediazione di tutte le controversie bancarie e finanziarie.

Il sistema delle ADR, in altri paesi europei, ha dato buoni risultati, in termini di speditezza, ed economicità, tuttavia occorre evidenziare che in Francia, Germania e Regno Unito ha mostrato carenza di imparzialità (14).

La scelta del termine “ombudsman”, il quale pur essendo poco conosciuto, dalla stragrande maggioranza dei clienti bancari, si colloca totalmente nella strategia mediatica dell’ABI, di presentarsi con un volto più benevolo nei confronti dei consumatori e comunque delle classi più deboli.

Ma nel termine “ombudsman” è insito il significato sostanziale di difensore civico, patrono dei deboli che li difende contro lo strapotere dei forti ed in questi periodi, paradossalmente, il potente assume sempre di più la veste dell’istituzione banca.

A discapito del termine, l’ombudsman bancario non può assimilarsi nella realtà al difensore dei più deboli, ma più saggiamente a quella di giudice interno allo stesso sistema, una sorta di arbitro paragonabile alla figura del “giurì” (15).

Il presupposto fondamentale, per iniziare il procedimento è per il cliente, avere intrattenuto rapporti, con una banca aderente all’accordo interbancario, (entrato in vigore il primo gennaio 2006), avente per oggetto qualsiasi operazione o qualsiasi servizio intrattenuto entro due anni dal giorno prima della data di presentazione del reclamo.

Si noti bene che la figura del cliente ha sostituito quella di consumatore, con il d.lgs. 26 dicembre 2006, n. 303 dell’art. 3, lett. a), la quale differisce da quest’ultima ai sensi del codice del consumo, poiché nella categoria del cliente vengono ricomprese anche le piccole imprese, basta che venga trattata una controversia avente l’importo non superiore di euro 50.000. (16)

 

3 – Prima fase – Il reclamo presso la propria banca

Prima di adire l’ombudsman, il cliente deve depositare un reclamo presso la propria banca. Questo passaggio ha lo scopo di concedere alla banca, la possibilità di ravvedersi senza essere costretta a presentarsi davanti alla Giustizia Ordinaria, con un ulteriore aggravio di spese e lungaggini per ottenere la decisione.

All’art. 2 del regolamento approvato dall’accordo interbancario sono previste le procedure di risoluzione. Il reclamo decide su controversie, presentate dai clienti bancari, aventi per oggetto decisione di reclami su operazioni o su servizi dagli stessi intrattenuti, che non siano presentate all’autorità giudiziarie, per questioni aventi un importo non superiore ad euro 50.000 (17).

Il reclamo deve essere corredato da apposita documentazione allegata dal cliente, questa norma è ispirata al principio dispositivo, che ispira il nostro codice di procedura civile, il quale prevede il principio dell’allegazione delle prove a sostegno della domanda e/o eccezione.

In questa fase la banca potrebbe scegliere di accogliere la lamentela, allo scopo di evitare di essere condannata a pagare le spese legali se il cliente ottiene la vittoria della controversia dall’ombudsman bancario.

Il reclamo non prevede particolari forme per essere avviato, anzi anticipando la giustizia civile, il processo potrebbe essere avviato mediante mezzi informatici, sebbene questi mezzi non vengono specificati nel dettaglio. Ma non sembra esserci dubbio sulla possibilità del ricorso alla rete internet o intranet.

Nella stragrande maggioranza dei casi, è sufficiente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Non è esclusa nemmeno la forma più tradizionale e antica di avvio del reclamo, ovvero mediante consegna diretta presso lo sportello in cui il cliente detiene il rapporto. Sarà onere della banca rilasciare apposita ricevuta di consegna.

Spesso vengono messi a disposizione dei clienti, presso le proprie banche, dei moduli predisposti, nei quali sono impostate molte parti come una sorta di formulario. Il cliente deve compilarlo in tutti i suoi punti.

Questi moduli. Da un lato facilitano il ricorso del cliente, ma dall’altro il cliente potrebbe venire ingabbiato all’interno di formule entro le quali non potrebbe esprimere totalmente le sue lamentele.

A tale scopo è stata prevista la possibilità per il cliente di segnalare il maniera libera il contenuto del ricorso, disattendendo le modalità predisposte dalla propria banca.

L’Ufficio reclami deve provvedere a decidere entro sessanta giorni dalla data di presentazione del reclamo. Il termine viene aumentato fino a novanta giorni nel caso di reclami aventi per oggetto, investimenti ai sensi dell’art. 59 del regolamento vigente della CONSOB, ovvero quando la Banca agisce come intermediario finanziario per il suo cliente.

In caso di accoglimento del reclamo, entro i termini previsti, la banca oltre alla decisione, prescrive anche i modi e i termini entro i quali provvederà a dare risoluzione alla controversia.

 

4- Composizione del Collegio

L’ombudsman ha sede in Roma ed è composto da cinque componenti di cui un Presidente, nominato dal Governatore della Banca d’Italia, e da: a) due nominati dal presidente dell’ABI. B) altri due nominati sempre dal presidente dell’ABI ma indicati uno dal (CNCU) Consiglio nazionale dei consumatori ed uno designato da almeno due associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti, scelte tra le seguenti: Confindustria (Confederazione Generale dell’Industria Italiana), Confcommercio (Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Confagricoltura (Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana), Confartigianato (Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato), (art. 4 del regolamento ABI)

Sebbene la maggioranza dei componenti è di nomina bancaria, tre su due, l’indicazione dei due effettuata dalle associazioni di categoria e dal CNCU, mira a soddisfare l’esigenza di trasparenza e bonarietà che il sistema bancario ha voluto mostrare alla clientela, specialmente quella più diffidente e scontenta.

Ma la scelta dei componenti esterni, in minoranza rispetto a quelli di indicazione bancaria, delude le attese di trasparenza e di difesa dei più deboli insita nel nome assegnato all’istituto.

Il Presidente scelto tra personalità di indiscussa professionalità, esperienza ed imparzialità dura in carica 5 anni ed essa è rinnovabile una sola volta.

La scelta giusta di rinnovare una sola volta la carica di Presidente risponde all’esigenza del giusto rinnovamento nelle cariche necessarie, per raggiungere l’obiettivo del buon funzionamento di qualsiasi istituzione.

I componenti del collegio devono essere scelti sempre tra persone di indiscussa professionalità, esperienza ed imparzialità, essi durano in carica tre anni.

Per rispettare il criterio di imparzialità, nell’accordo è previsto che i componenti del collegio non siano stati dipendenti, o abbiano rivestito cariche, o collaborazioni continuative e coordinate nelle banche o nelle associazioni di categoria, che designano i componenti.

Il criterio di imparzialità, opportunamente previsto dal regolamento, è molto difficile da soddisfare concretamente. Spesso l’esigenza di imparzialità viene soddisfatta più nella forma, che nella sostanza, poiché da chi si riceve la nomina, normalmente si conserva un sentimento di gratitudine. Per tale ragione difficilmente verso il nominante si riesce ad essere imparziali, specie se dalla carica si ricevono compensi e prestigio come per questa istituzione.

Tuttavia le buone intenzioni e le buone linee guida non vanno scoraggiate, poiché quantomeno esse sono utili ad indicare, sebbene in linea di massima, il comportamento che deve ispirare i componenti del collegio.

 

 

5 – Il Procedimento

Dall’articolo 7 al 10 del regolamento approvato dall’accordo interbancario, è prevista la disciplina della procedura dell’ombudsman.

Oltre ai reclami decisi totalmente dagli uffici bancari, l’ombudsman si occupa di decidere anche i reclami che non sono stati decisi totalmente o parzialmente entro un anno, da parte degli uffici della banca.

Vengono decisi altresì, i reclami che entro lo stesso termine non sia stata data attuazione.

Qualora il cliente abbia presentato direttamente alla segreteria dell’ombudsman il ricorso, lo stesso viene notificato presso l’ufficio reclami della propria banca e da quel momento iniziano a decorrere i termini entro i quali deve essere deciso il ricorso. Di tale rinvio, viene dato avviso al cliente.

L’introduzione del ricorso avviene senza la prescrizione di forme particolari o come è previsto per il reclamo, la presentazione del ricorso può avvenire anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure utilizzando strumenti informatici.

Dopo la ricezione del ricorso, l’ombudsman provvede ad informare tempestivamente per iscritto la banca o l’intermediario interessato, per mezzo della sua segreteria.

Questa forma scelta ricalca quella del reclamo preliminare, previsto dall’art. 7 dell’accordo interbancario, l’unica differenza rilevante consiste nel dare l’onere alla segreteria dell’ombudsman di avvisare dell’avvenuto deposito del ricorso, naturalmente consegnandone copia alla banca chiamata in giudizio.

Seguendo il principio dispositivo, il ricorso deve essere corredato sia delle prove e deve essere completo nel contenuto di tutti gli elementi e le notizie utili.

Anche questa norma sulla completezza del ricorso, va in direzione opposta al criterio della libertà delle forme, poiché si rischia il rigetto del ricorso per mancanza di completezza.

Questa soluzione peraltro è stata scelta nella riforma del 2009, del codice di procedura civile, sul ricorso in Cassazione, la quale prevede la completezza del ricorso.

Ma questo aspetto della riforma ha suscitato parecchie critiche da parte della dottrina e degli addetti ai lavori del settore giustizia. (18)

Il ricorso è esente da spese per il cliente, il quale può essere assistito, a sue spese da persona da esso nominata, essa spesso viene scelto tra avvocati o commercialisti.

Come nel codice di procedura civile, anche per la procedura dell’ombudsman viene osservata la sospensione feriale estiva, ma solo per il mese di agosto.

In una prima fase, la segreteria dell’ombudsman, sottopone il ricorso al presidente, il quale ne constati i vizi manifesti, come l’incompetenza ed in tale caso ne propone l’inammissibilità al collegio e la decisione viene comunicata alla banca ed al cliente.

Questa scelta di valutazione preliminare è da considerare saggia ed aiuta a smaltire parecchi ricorsi, specie quelli che si presentano palesemente infondati, soddisfando il principio della celerità ed economicità nella risoluzione delle controversie.

In ogni caso la decisione nel merito del ricorso deve avvenire entro 90 giorni dalla data della sua presentazione.

La decisione deve essere corredata da motivazione ed è vincolante solamente per la banca. Essa viene comunicata dalla segreteria mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante mezzi informatici, anche in questo caso viene anticipato il processo informatico che dovrà essere avviato anche nel codice di procedura civile.

In alcuni casi però è necessario, per potere addivenire utilmente alla decisione, l’integrazione della documentazione. In tale caso, dal Collegio viene assegnato alle parti, un termine breve per il deposito dei documenti.

In considerazione dell’ulteriore tempo occorso per completare l’attività istruttoria, la decisione del ricorso può essere posticipata fino a 120 giorni

In caso di mancata ottemperanza, di consegnare documenti, questo comportamento sarà liberamente apprezzato dal collegio, ai fini della decisione finale. Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 116 del codice di procedura civile, il quale attribuisce la potestà al Giudice civile di valutare liberamente il comportamento tenuto dalle parti durante lo svolgimento del processo.

La segreteria può chiedere inoltre, all’ufficio reclami della banca o dell’intermediario di inviare, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, una memoria – corredata dalla documentazione, utile alla comprensione della controversia, nella quale sono indicate sostanzialmente le motivazioni che hanno indotto la banca alla decisione sul reclamo preliminare, o perché il reclamo non sia stato deciso parzialmente o totalmente nei termini previsti dall’accordo interbancario.

 

6 – La decisione – Tipologie

Nel regolamento approvato dall’accordo interbancario, è prevista una vasta tipologia di decisioni, sebbene esse non presentano alcuna novità giuridica, rispetto a quelle previste per altri processi:

a) Archiviazione – il provvedimento viene emesso quando vengono richiesti chiarimenti o documenti entro un termine perentorio. In caso di mancato adempimento, il comportamento viene interpretato come mancanza di interesse a proseguire il ricorso. Questo denota il carattere dispositivo, tipico del processo civile. Tale provvedimento è assimilabile peraltro a quello previsto dall’art. 309 cpc, che prevede la cancellazione dal ruolo della causa.

Se trascorso il termine, il cliente bancario torna a chiedere la continuazione, viene considerato come un nuovo ricorso. Tale specie di riassunzione è prevista allo scopo di soddisfare il principio di economia processuale

b) Cessata la materia del contendere – Spesso la banca ed il cliente si mettono d’accordo prima che si arrivi alla decisione, in tal caso il procedimento si conclude, non avendo motivo di continuare e il ricorrente si dichiara soddisfatto nella sua richiesta. La decisione del cliente deve essere messa a conoscenza al collegio e alla banca. Queste decisioni negli ultimi periodi si stanno verificando con maggiore frequenza.

c) Irricevibilità – Quando il ricorrente risulta essere un terzo nel rapporto tra cliente/banca. Sebbene alla risoluzione il ricorrente mantenga un interesse.

d) L’inammissibilità – Questo tipo di decisione è prevista in diverse fattispecie: 1)quando sia stata adita l’Autorità Giudiziaria Ordinaria o un Arbitro 2) quando la domanda supera l’importo di euro 50.000, 3) quando riguarda una fattispecie sorta precedentemente alla nascita dell’ombudsman, 4) quando la lamentela riguarda rapporti extra bancari, 5) quando siano trascorsi due anni dal fatto contestato ed è trascorso più di un anno da quando il primo reclamo è stato respinto.

e) Non luogo a procedere – quando il ricorso è proposto contro una banca non aderente all’accordo interbancario sulla costituzione dell’Ombudsman.

f) Respingimento – Quando il collegio, dopo l’istruzione del procedimento, accoglie le ragioni della banca. In questo caso il cliente ha sempre la facoltà di rivolgersi alla Giustizia Ordinaria.

g) Accoglimento Quando la decisione è emessa dopo l’esame della documentazione, dei ricorsi, delle memorie difensive e Il collegio accoglie le ragioni del cliente. In questa ipotesi la banca è tenuta ad ottemperare alla decisione emessa dal Collegio, nei termini e nei modi indicati nel provvedimento.

Il collegio, in caso di mancato adempimento entro il termine assegnato alla banca, può ulteriormente condannarla, rendendo pubblica la decisione dell’ombudsman anche a mezzo stampa. Le spese della pubblicazione saranno sostenute dalla banca soccombente..

Quest’ultima ipotesi, per la verità non si è mai verificata, poiché le banche hanno sempre ottemperato alle decisioni dell’ombudsman (19).

 

7 – Considerazioni conclusive

La creazione della procedura dell’ombudsman bancario, risponde all’esigenza già sorta negli altri paesi europei (20) di risolvere il problema, che la giustizia civile, non riesce a gestire in maniera soddisfacente (21) ovvero quello di ottenere la decisione di una controversia in maniera semplice, veloce ed economica.

La creazione di una giustizia domestica, nonostante i limiti di imparzialità che presenta, è un tentativo che va apprezzato, anche perché in questa istituzione, sono stati investiti importanti risorse in termini umani e finanziarie.

Non possono essere accolte, tuttavia, le opinioni di chi ritiene che l’istituto sia stato ben considerato dalla dottrina, peraltro non citata e dai clienti. (22)

I dati pubblicati nel 2008 non sembrano esaltanti, ma meritano in ogni caso la giusta attenzione e il dovuto rispetto(23).

La procedura presenta diversi aspetti positivi per il cliente, il carattere del tutto gratuito ad eccezione delle spese postali e di quelle sostenute per una volontaria assistenza legale; la rapidità della decisione, la quale deve intervenire in un termine breve 90 o 120 giorni; la sindacabilità del comportamento negligente o scorretto della banca o dell’intermediario finanziario limitatamente a rapporti tenuti con il cliente nella esecuzione di una operazione bancaria o nella prestazione di un proprio servizio, che abbia causato al cliente un danno economicamente apprezzabile; la possibilità per il cliente di avvalersi sempre dell’autorità giudiziaria o un collegio arbitrale.
Tuttavia la procedura presenta anche aspetti negativi, come per tutte le procedure di risoluzione delle controversie (ADR), come per esempio quello della mancanza di imparzialità, la quale peraltro è richiesta nell’accordo interbancario, per tutti i componenti del collegio.(24)

La scelta dei componenti nominati, deve essere effettuata tra persone di provata imparzialità, si contraddice con la nomina fatta dall’ABI e dalla Banca d’Italia, la quale proprio in questo periodo è stata accusata anch’essa di scarsa imparzialità (25)

Ma in ogni caso spesso non basta essere imparziali, ma occorre anche apparire tali e senza volere accettare le insinuazioni ingenerose che si ascoltano, in certi ambienti, nei quali si afferma che l’ombudsman, più che essere una forma di giustizia domestica, con esso in realtà si vorrebbe addomesticare le giustizia.

Anche perché, chi vuole ottenere la deflazione del contenzioso, deve piuttosto osservare, comportamenti preventivi che non ledono i diritti dei propri clienti. Tuttavia si constata con rammarico, che le banche però non hanno la minima intenzione di eliminare questi comportamenti (26)

Questa è la ragione principale della mancata pacificazione tra banche e consumatori utenti.

Con l’approvazione dell’art. 128 bis del TU bancario, al sistema bancario è stata indicata la linea dettata dalle istituzioni europee di aderire ai sistemi di giustizia alternativa per diminuire il carico del contenzioso presso la Giustizia Ordinaria.

A tale fine, dalla Banca d’Italia è stato creato il Conciliatore – Arbitro bancario, il quale sembra avere un buon successo, poiché essendo gestito dalla banca d’Italia presenterebbe maggiori garanzie di imparzialità.

La procedura e la nomina dei componenti del collegio è del tutto simile a quella dell’ombudsman.

Ma le garanzie di maggiore imparzialità propagandate sono del tutto ingiustificate, poiché non si capisce quale maggiore imparzialità possa offrire la Banca d’Italia rispetto all’ABI, in considerazione della circostanza che I maggiori azionisti dell’Istituto di via Nazionale siano le maggiori banche Italiane.

Questa operazione sembra piuttosto la solita manovra di immagine esterna utile a tenere a bada le diffidenze dei clienti bancari.

Con la creazione dell’Arbitro – conciliatore, l’ombudsman bancario sembra ormai destinato a scomparire, nato per motivi di immagine, morirà presumibilmente per la stessa ragione.

 

Note Bibliografiche

(1) MANNINO, Ricerche sul defensor civitatis, Milano,1984. – DE MARTINO, Storia della Costituzione Romana, I-V, Napoli, 1967. L’autore ha comunque riconosciuto l’obiettiva difficoltà di enucleare l’eventuale differenza tra le funzioni svolte dall’ecdicos e dal syndicos, uniformandosi con quanto era stato già espresso dal JONES in The Greek City from Alexander to Justinian, Oxford, 1940. – Alcuni autori hanno infatti sostanzialmente glissato sulla questione dei rapporti tra il defensor della legislazione imperiale ed i suoi eventuali prodromi. Cfr., fra gli altri, DE FRANCISCI, Storia del diritto romano, III, Milano, 1936; GUARINO, Storia del diritto romano, Napoli, 1975. Mentre TURNER, Egypt and the Roman Empire, in JEA, 22, 1926, pag. 7 e sgg., ammonisce ad evitare frettolose identificazioni in particolare tra il defensor civitatis e i suoi supposti prodromi egiziani.

(2) EKLUNDH, The Swedish Parliamentary Ombudsman System, in Human Rights Commissions and Ombudsman Offices, The Hague, 2000.

(3) BERNARDI, Ombudsman, in Novissimo digesto italiano, Torino, 1986.

(4) – G. Sangiorgi – Problemi della pratica un esempio di giustizia “domestica” alternativa a quella dell’AGO. L’Ombudsman – Giurì bancario. In Banca borsa tit. cred. 2009, 3, 344 –

(5) –G.Giuffrida – Le centrali rischi gestite da privati, in www.ildiritto.it – febbraio 2010 citata si veda nota 4 M. Mezzanotte

(6) I sei istituti di diritto pubblico erano: Banco di Sicilia, Banco di Napoli, istituto San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale del Lavoro e Banco di Sardegna.

(7) le fusioni hanno portato alla creazione di due grandi gruppi bancari, Gruppo san Paolo – Monte dei Paschi di Siena e Unicredit

(8) – G. Giuffrida – Le centrali rischi gestite da privati – cit..

(9) – Frescura Gianni. L’accertamento dell’usura nelle operazioni di credito finanziario – Padova 2009

(10) – Gli scandali che si possono elencare sono numerosi: Cirio, Parmalat, Bond Argentini, Cerruti dove molte banche hanno venduto titoli spazzatura. Per non parlare dello scandalo degli Swap e derivati venduti persino agli enti pubblici sull’argomento per una analisi approfondita si veda E. Lannutti – La Repubblica delle banche – Roma 2008.

(11) – G. Frescura G. L’accertamento dell’usura cit.

(12) Sentenza Cassazione SU n.21095 del 04.11.2004

(13) G. Frescura G. L’accertamento dell’usura cit. – G. Giuffrida – L’anatocismo che era uscito dalla porta è rientrato dalla finestra – in www.Ildiritto.it – Gennaio 2010 – Ragusa.

(14) Alfonso Masucci, Le mediazione in Francia, Germania e nel Regno unito un valido rimedio alternativo alla sentenza nelle lite con la pubblica amministrazione? In Riv. It. Dir. Pubbl. comunit., 2008,6, 1353.)

(15) Giorgio Sangiorgi – Problemi cit.

(16) Sulla figura del consumatore si veda Cristina Dalia, Le nozioni di consumatore e il valore della dichiarazione di agire per finalità di consumo, in Giur. merito 2009, 6, 1733B. – Maria Costanza, I consumatori: clienti speciali delle banche, nota a Cassazione civile , 21/5/2008, n. 13051, sez. I.in Giust. civ. 2009, 3, 0701X1136756

(17) valore aumentato a seguito dell’accordo interbancario del entrato in vigore nel primo gennaio del 2006.

(18) – Mirco Minardi in www.lexforma.it del 06.05.09 – Girolamo Gibilaro in www.diritto.it/2009/11/23/la-mediazione-civile-note-sul-testo/ – Cristina Asprella, Le novità della riforma del 2009 nel processo ordinario di cognizione, in Giur. di Merito 2009,7-8,1797B – Antonio Lombardo, Le modifiche apportate dal Dlgs 18 giugno 2009 n. 69 al processo di esecuzione, in Giur.di Merito 2009,9.2079B – Guido Alpa, in Relazione sull’avvocatura del 2009, in La Previdenza Forense anno 2010 mese maggio –agosto, pag. 103.e ss – G. Beffer, La riforma del processo civile – le tabelle delle novità in www. Altalex.it 28.05.09. – Giampiero Balena – La nuova riforma della Giustizia civile – Utet 2009, sullo stesso tenore Cristina Asprella citata – “ Giovanni Negri – Il sole XXIV ORE 4 luglio 2009

(19) – Sangiorgi G. Problemi cit. – BERNARDI, Ombudsman, citato

(20) Commissione UE: Libro Verde – relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale – Bruxelles, 19.04.2002, COM (2002)196 definitivo, pg. 5.

(21) Si veda “Conferenza internazionale sul tema: La crisi della giustizia in Italia: che fare?”, organizzata dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (Milano, 14-15 novembre 2008).- Si veda anche “Banche, assicurazioni e gestori di risparmio“, a cura di M. Prosperetti e A. Colavolpe Milano, 2009.
(22) Giorgio Sangiorgio Problemi della pratica … citato per un quindicennio dal sistema bancario: l’indipendenza di giudizio dell’ombudsman bancario è stata costantemente riconosciuta dalla dottrina che si è occupata della materia ed è stata attestata dalle motivazioni delle decisioni assunte dal collegio, scrupolosamente riportate nei massimari contenuti nelle relazioni rassegnate annualmente dall’ombudsman.
(23) L’ombudsman pubblica inoltre una relazione annuale con il massimario delle decisioni di maggiore interesse. – Il regolamento vigente dell’ombudsman-giurì bancario e la statistica relativa all’anno 2008 sono pubblicati ultra nella Rubrica Cronache Legislative.

(24) – Alfonso Masucci, Le mediazione in Francia, Germania e nel Regno unito un valido rimedio alternativo alla sentenza nelle lite con la pubblica amministrazione? In Riv. It. Dir. Pubbl. comunit., 2008,6, 1353.)

(25) E. Lannutti, La repubblica delle banche cit. attualmente gli azionisti della Banca d’italia sono le maggiori banche italiane –

(26) G. Frescura – L’accertamento cit. R. – R. Di Napoli Anatocismo e vizi nei contratti bancari, Maggioli 2009 – G. Giuffrida, L’anatocismo cit.

Giuffrida Giovanni

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