L’istanza di parte ricorrente ( terza classificata) non concerne tra l’altro atti segreti o la cui conoscenza sia suscettibile di arrecare pregiudizio a terzi; al contrario, la conoscenza degli atti de quibus è dichiaratamente funzionale alla tutela di i

Lazzini Sonia 14/05/09
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Il fine primario della normativa sull’accesso va individuato nella necessità di assicurare la trasparenza amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale dell’azione pubblica; non si può ignorare la portata innovativa della Legge n.241/90 nella parte in cui essa fonda e dà facoltà di azione e di difesa ad una libertà certo presupposta fra i diritti della persona, ma al tempo stesso priva di pretese di godimento in assenza di una puntuale disciplina a livello costituzionale.
 
La normativa in materia di accesso, anche a seguito delle modifiche del 2005, è ispirata al valore funzionale dell’informazione, avuto riguardo ad una qualificazione soggettiva non generalizzata, ma nei confronti di soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Le disposizioni della Legge n.241/1990, come modificate dalla Legge n.15/2005, affermano che l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Mentre originariamente la locuzione “diritto di accesso” sollevava dubbi sulla qualificazione come diritto soggettivo o interesse legittimo, ora si parla di “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”, nel senso che l’esame e l’estrazione di copia del documento sono modalità congiunte dell’esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta. L’obiettivo è di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, mentre l’art.10 della Legge 241 rimasto immutato dopo le recenti modifiche ha riguardo ad un accesso partecipativo, con l’obiettivo di assicurare la pienezza del contraddittorio e della partecipazione a quanti sono coinvolti in un procedimento amministrativo che li riguarda
 
Merita di essere segnalata la sentenza numero 1968 del 14 aprile 2009, emessa dal Tar Campania, Napoli ed in particolare il seguente passaggio:
 
Considerato che anche il DPR n.184 del 12/4/2006, recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, ricostruisce l’accesso come situazione di diritto soggettivo in ragione sia della mancanza di discrezionalità per le Amministrazioni, verificati i presupposti per l’accesso, nell’adempiere alla pretesa del soggetto privato di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, sia della non necessità che il documento amministrativo sia relativo ad uno specifico procedimento, ed atteso che il diritto del cittadino all’informazione si connota certamente come interesse personale e concreto, serio e non emulativo né riducibile a mera curiosità, deve ritenersi che nella fattispecie sussista il presupposto soggettivo legittimante l’azione, derivante dall’aver interesse ad ottenere copia dei verbali di gara e delle offerte tecniche di coloro che sono meglio classificati in un appalto pubblico, a nulla rilevando la posizione in cui la parte si sia graduata nella procedura oggetto di controversia. >
 
Ma non solo
 
L’istanza di parte ricorrente non concerne tra l’altro atti segreti o la cui conoscenza sia suscettibile di arrecare pregiudizio a terzi; al contrario, la conoscenza degli atti de quibus è dichiaratamente funzionale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti di cui la parte ricorrente è indiscutibilmente titolare, per cui trova applicazione il principio di cui all’art. 24, comma 7, della Legge n.241/1990, secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
A tal riguardo, va precisato che la disposizione da ultimo citata non prevede un momento preciso in cui il diritto di accesso deve essere esercitato, essendo sufficiente per il giudice accertare che la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti. Né tantomeno rileva il fatto che l’interessato non dia poi corso all’azione giudiziale; si deve ritenere, infatti, che l’anticipazione del momento della conoscenza degli atti è funzionale anche ad una riduzione del contenzioso, in quanto, a seguito della visione dei documenti, l’odierna parte ricorrente potrebbe convincersi della correttezza dell’operato della P.A. e rinunciare all’azione giurisdizionale, laddove un differimento nel tempo dell’accesso può indurre l’interessato a proporre l’azione giurisdizionale, anche “al buio”, per timore di incorrere nella decadenza.
 
Di conseguenza:
 
4. Sulla base di tali premesse va dichiarata l’illegittimità del diniego sulla richiesta di accesso quale presentata da parte ricorrente; in riconoscimento del diritto di parte ricorrente all’accesso della richiesta documentazione, va, nel contempo, dichiarato – ai sensi dell’ultimo comma del precitato art. 25 – l’obbligo dell’intimata Amministrazione di esibire la documentazione medesima nel termine di giorni quindici decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
 
 
A cura di *************
 
 
 
N. 01968/2009 REG.SEN.
N. 00811/2009 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 811 del 2009, proposto dalla Lavori Generali ALFA S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ************** ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via Toledo n.106;
contro
Comune di Faicchio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ************** ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via Melisurgo n.4;
nei confronti di
BETA Costruzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. *************************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. ***** in Napoli, Via del Parco Margherita n.31;
GAMMA Costruzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del diniego sull’istanza del 10/11/2008 tesa ad ottenere l’accesso agli atti riguardanti la gara per lavori di realizzazione del “Raccordo stradale al centro abitato di Faicchio” e per la condanna dell’intimata Amministrazione al rilascio di copia degli atti richiesti.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione del Comune di Faicchio;
Vista la memoria di costituzione della BETA S.r.l.;
Vista l’ulteriore memoria della BETA S.r.l.;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito il relatore Consigliere ***************** alla Camera di Consiglio del giorno 9/4/2009 e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Espone in fatto l’odierna ricorrente che, a seguito del bando di gara pubblicato su GURI del 29/10/2007 per aggiudicazione lavori realizzazione del “Raccordo stradale al centro abitato di Faicchio”, partecipava risultando al secondo posto della graduatoria provvisoria, venendo poi classificata al terzo posto all’esito di ricorso giurisdizionale. Veniva presentata istanza di accesso ai verbali di gara e alle offerte tecniche dei primi due classificati e, dopo la formazione in data 9/1/2009 del silenzio-rigetto, l’Amministrazione con nota del 26/1/2009, pur informando sui provvedimenti adottati, non rilasciava né gli atti né i verbali di gara.
Il Comune di Faicchio si è costituito in giudizio per sostenere che parte ricorrente si è comunque classificata al 3° posto, che difetterebbe la precisa indicazione del verbale richiesto e che non sarebbe stato specificato l’interesse; la controinteressata ha insistito anch’essa con argomentazioni per la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 9 aprile 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
1.Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta la violazione dell’art.22 della Legge n.241/1990.
2. Il Collegio ritiene di dover preliminarmente ribadire che il fine primario della normativa sull’accesso va individuato proprio nella necessità di assicurare la trasparenza amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale dell’azione pubblica; non si può ignorare la portata innovativa della Legge n.241/90 nella parte in cui essa fonda e dà facoltà di azione e di difesa ad una libertà certo presupposta fra i diritti della persona, ma al tempo stesso priva di pretese di godimento in assenza di una puntuale disciplina a livello costituzionale.
La normativa in materia di accesso, anche a seguito delle modifiche del 2005, è ispirata al valore funzionale dell’informazione, avuto riguardo ad una qualificazione soggettiva non generalizzata, ma nei confronti di soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
2.1 Le disposizioni della Legge n.241/1990, come modificate dalla Legge n.15/2005, affermano che l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Mentre originariamente la locuzione “diritto di accesso” sollevava dubbi sulla qualificazione come diritto soggettivo o interesse legittimo, ora si parla di “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”, nel senso che l’esame e l’estrazione di copia del documento sono modalità congiunte dell’esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta. L’obiettivo è di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, mentre l’art.10 della Legge 241 rimasto immutato dopo le recenti modifiche ha riguardo ad un accesso partecipativo, con l’obiettivo di assicurare la pienezza del contraddittorio e della partecipazione a quanti sono coinvolti in un procedimento amministrativo che li riguarda (T.A.R. Lazio, Roma, I, 15.12.2000, n.12144).
Anche la configurazione introdotta dalla Legge n.205/2000 non ha modificato la originaria natura di istituto mirato al conseguimento della conoscibilità della documentazione, indipendentemente dall’esistenza attuale o eventuale di un processo in cui tale documentazione possa essere funzionalizzata ai fini della sua decisione e quindi come istituto non diretto ad acquisire soltanto gli atti strumentalmente preordinati alla decisione nel merito del ricorso principale (ord.za T.A.R. Lazio, Roma, II, 10.3.2001, n.1834).
3. Considerato che anche il DPR n.184 del 12/4/2006, recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, ricostruisce l’accesso come situazione di diritto soggettivo in ragione sia della mancanza di discrezionalità per le Amministrazioni, verificati i presupposti per l’accesso, nell’adempiere alla pretesa del soggetto privato di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, sia della non necessità che il documento amministrativo sia relativo ad uno specifico procedimento, ed atteso che il diritto del cittadino all’informazione si connota certamente come interesse personale e concreto, serio e non emulativo né riducibile a mera curiosità, deve ritenersi che nella fattispecie sussista il presupposto soggettivo legittimante l’azione, derivante dall’aver interesse ad ottenere copia dei verbali di gara e delle offerte tecniche di coloro che sono meglio classificati in un appalto pubblico, a nulla rilevando la posizione in cui la parte si sia graduata nella procedura oggetto di controversia.
3.1 L’istanza di parte ricorrente non concerne tra l’altro atti segreti o la cui conoscenza sia suscettibile di arrecare pregiudizio a terzi; al contrario, la conoscenza degli atti de quibus è dichiaratamente funzionale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti di cui la parte ricorrente è indiscutibilmente titolare, per cui trova applicazione il principio di cui all’art. 24, comma 7, della Legge n.241/1990, secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
A tal riguardo, va precisato che la disposizione da ultimo citata non prevede un momento preciso in cui il diritto di accesso deve essere esercitato, essendo sufficiente per il giudice accertare che la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti. Né tantomeno rileva il fatto che l’interessato non dia poi corso all’azione giudiziale; si deve ritenere, infatti, che l’anticipazione del momento della conoscenza degli atti è funzionale anche ad una riduzione del contenzioso, in quanto, a seguito della visione dei documenti, l’odierna parte ricorrente potrebbe convincersi della correttezza dell’operato della P.A. e rinunciare all’azione giurisdizionale, laddove un differimento nel tempo dell’accesso può indurre l’interessato a proporre l’azione giurisdizionale, anche “al buio”, per timore di incorrere nella decadenza.
4. Sulla base di tali premesse va dichiarata l’illegittimità del diniego sulla richiesta di accesso quale presentata da parte ricorrente; in riconoscimento del diritto di parte ricorrente all’accesso della richiesta documentazione, va, nel contempo, dichiarato – ai sensi dell’ultimo comma del precitato art. 25 – l’obbligo dell’intimata Amministrazione di esibire la documentazione medesima nel termine di giorni quindici decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso come in epigrafe proposto e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del diniego sulla richiesta di accesso in epigrafe, nonché l’obbligo dell’intimata Amministrazione di esibire la documentazione come richiesta nel termine di giorni quindici decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 9/4/2009 con l’intervento dei Magistrati:
***************, Presidente
**************, Consigliere
*****************, ***********, Estensore
 
L’ESTENSORE      IL PRESIDENTE
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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