L’indicazione del TAEG è valida anche se la previsione contrattuale avvenga con rinvio per relationem agli atti allegati al contratto

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La sentenza n. 4537 depositata il 25.10.2016 del Tribunale di  Lecce, nella persona del dott. Paolo Moroni, offre alcuni interessanti spunti di riflessione, su almeno due punti: la contestazione del TAN e del TAEG  e la ratio della tesi dell’esclusione del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori.

Oggetto della causa è l’accertamento della originaria usurarietà degli interessi convenuti, in sede di stipula di due diversi contratti di mutuo, e delle conseguenze sanzionatorie ad essa ricollegabili.

Con riferimento alle contestazioni relative al TAEG, o ISC (l’Isc di un conto corrente è un indicatore finalizzato a indicare il costo complessivo di un conto corrente, deve essere comunicato dalla banca prima dell’apertura del conto ed è stato introdotto dalla Banca d’Italia al fine di aumentare la trasparenza delle comunicazioni ai consumatori), il Tribunale di Lecce ha preliminarmente osservato che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice,  “risulta che le parti avessero pattuito anche il TAEG (o ISC) del contratto avendo le stesse rimandato, peraltro, per l’indicazione di detto indice numerico all’”atto di erogazione e quietanza”, prodotto dalla difesa della banca” e su cui controparte non ha assunto alcuna nuova specifica posizione.

La ricostruzione operata dal giudice sembra, pertanto,  quindi validare l’indicazione del TAEG anche nel caso in cui  la previsione contrattuale avvenga con rinvio per relationem agli atti allegati al contratto che formano parte integrante dello stesso, ricavandosi da tanto una sostanziale coincidenza tra il TAEG pattuito e quello di fatto applicato.

Per ciò che attiene poi la questione relativa al cumulo degli interessi corrispettivi e moratori, il Tribunale di Lecce afferma, sulla scorta di precedenti dello stesso giudice, di dover aderire ad un diverso orientamento, senza per ciò solo disattendere le conclusioni cui sono pervenute la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, a proposito della  necessità di computare ai fini della applicazione della normativa antiusura anche gli interessi di mora comunque convenuti o promessi (cfr. Cass. n. 350 del 9.1.2013).

Il giudice, offre un interessante spunto interpretativo, nel silenzio totale del legislatore e, comunque,  in mancanza di puntuali indicazioni della giurisprudenza sia sulla determinazione di un parametro cui commisurare gli interessi moratori che sulla cumulabilità degli stessi con gli interessi corrispettivi ai fini del superamento del tasso soglia, sottolineando il criterio di computo degli interessi.

Il Tribunale, mette in evidenza il divario esistente nel nostro  ordinamento tra la prospettiva di matrice penalistica e l’ottica civilistica degli interessi.

Ed infatti, se in sede penale non si enfatizza  troppo “l’ontologica differenza tra categorie di interessi  strutturalmente  e funzionalmente autonome”, al contrario in campo civilistico “non può prescindersi  dai principi in tema di obbligazioni (tali sono, evidentemente anche gli interessi)”.

Da questo punta di vista è lo stesso legislatore  a distinguere tra interessi corrispettivi nelle obbligazioni pecuniarie e danni nelle obbligazioni pecuniarie; di tale distinzione esiste traccia anche nella legislazione speciale: si pensi alla disciplina dettata in tema di inadempimento nelle transazioni commerciali ai sensi del D. Lgs. 231 del 2002 e agli interessi compensativi la cui esistenza è stata ricavata per via interpretativa dall’art. 1499 c.c..

Il Tribunale di Lecce, inoltre, mostra di condividere i principi civilistici e la logica finanziaria in tema di interessi cui si informa  la Banca d’Italia nei Chiarimenti in materia di legge antiusura del 3.7.2013, pur nella consapevolezza del carattere non vincolante di detti chiarimenti, neppure assurgendo gli stessi al rango di fonti secondarie del diritto.

Il giudice ritiene che il parametro adottato dalla Banca d’Italia  risulti congruo con riferimento al caso de quo, per due ordini di ragioni: 1) perché fotografa un dato costante della prassi commerciale, atteso che, nella logica dell’integrale riparazione del danno che informa l’intero sistema della responsabilità civile, accade spesso che gli interessi di mora vengano fissati in  misura superiore rispetto a quelli corrispettivi e vengano determinati in funzione dei primi; 2) il suddetto parametro  corrisponde ad una rilevazione che, pur risultando oggi datata, venne acquisita in tempi coevi rispetto a quelli in cui fu stipulato il contratto tra l’attore e la banca  convenuta, almeno con riferimento al primo dei due, e comunque con riguardo ad un ciclo economico-finanziario caratterizzato da bassi tassi di interesse, essendo irrilevante in questa sede ogni indagine in ordine alle cause all’origine di detto ciclo.

Su questo punto si è recentemente espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 12965 del 2016 in cui ha raccomandato di evitare, perché impropri e fuorvianti, raffronti tra il TEGM individuato da Bankitalia trimestralmente ed il tasso applicato nel caso di specie, ma individuato con criteri difformi da quelli utilizzati dall’Istituto di Vigilanza, e tanto con riferimento ad ogni onere del finanziamento, dalle commissioni di massimo scoperto nelle anticipazioni bancarie all’interesse moratorio.

Il Tribunale sostiene, quindi, che chiarito quanto al momento della pattuizione, che la usurarietà di categorie autonome di interessi andrà valutata distintamente, analogo discorso andrà fatto in caso di usurarietà degli interessi di mora eventualmente pattuiti, pervenendo a tale conclusione interpretando l’art. 1815, secondo comma, c.c., nel senso che la sanzione della non debenza degli interessi si configura come accessoria rispetto a quella della nullità della relativa clausola; pertanto, dalla usurarietà degli interessi moratori non potrebbe che discendere, in via esclusiva, la nullità della sola relativa pattuizione, risultando non dovuti, in definitiva, i soli interessi di mora, nel caso de quo mai neppure corrisposti.

Avv. De Luca Maria Teresa

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