L’incameramento della cauzione, così come la segnalazione all’Autorità di vigilanza, rappresenta un effetto automatico dell’emanazione dell’atto espulsivo sicché, una volta verificatosi fenomenologicamente tale presupposto, nessuna contestazione può esser

Lazzini Sonia 09/09/10
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La tesi attorea, secondo la quale l’amministrazione può valutare se, in caso di esclusione, si sia verificata una lesione dell’interesse pubblico alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, non persuade

L’eventuale dimostrazione della sussistenza dei requisiti dichiarati é stata fornita dalla cooperativa tardivamente, ovvero successivamente allo scadere di 10 giorni dall’apposita richiesta da parte dello I.A.C.P.

Al contrario di quanto sostenuto dall’istante, detto termine, ai sensi articolo 10, comma primo-quater, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (ora articolo 48 del codice dei contratti) , deve ritenersi perentorio

La società cooperativa a responsabilità limitata Ricorrente partecipava alla gara indetta dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Lecce per l’affidamento dei lavori di recupero di un edificio di edilizia residenziale pubblica in Nardò.

In data 6 marzo 2001, il presidente della commissione giudicatrice comunicava alla cooperativa che la medesima era stata sorteggiata, ex articolo 10, comma primo-quater, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, ai fini della verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Con determina 22 marzo 2001 la ricorrente veniva esclusa, non avendo dimostrato di avere effettuato lavori per un importo sufficiente; chiedeva il riesame della questione, ma l’Amministrazione si pronunciava negativamente, in data 14 giugno 2001.

Con determinazione dirigenziale prot. n. 568 del I giugno 2001, conosciuta in data 19 giugno 2001, si stabiliva allora di procedere a “l’incameramento della fideiussione prestata dalla compagnia di assicurazione Generali a garanzia degli obblighi inerenti la partecipazione alla gara”. Infine, con determinazione prot. n. 12198 del 7 agosto 2001, il Dirigente del Servizio Progettazione dello I.A.C.P., dopo aver acquisito le osservazioni dell’interessata datate 18 luglio 2001, tese a suscitare l’intervento dell’Istituto in autotutela, ha ribadito che non è possibile rinviare l’emanazione degli atti consequenziali all’esclusione e, quindi, l’escussione della suddetta cauzione.

Con ricorso notificato il 21 settembre 2001 e depositato il 6 ottobre 2001, tali provvedimenti sono stati impugnati dalla cooperativa, alla stregua dei seguenti motivi:

violazione dell’articolo 10, comma primo-quater, della legge 11 febbraio 1994 n. 109; violazione dell’articolo 95, primo comma, del regolamento di attuazione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554; eccesso di potere per errore nel presupposto, illogicità, manifesta ingiustizia.

Si è costituito l’Istituto Autonomo Case Popolari di Lecce, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile ovvero infondato nel merito.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Le censure proposte non possono trovare accoglimento.

In primo luogo, l’eventuale dimostrazione della sussistenza dei requisiti dichiarati é stata fornita dalla cooperativa tardivamente, ovvero successivamente allo scadere di 10 giorni dall’apposita richiesta da parte dello I.A.C.P. Al contrario di quanto sostenuto dall’istante, Ddetto termine, ai sensi articolo 10, comma primo-quater, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, deve ritenersi perentorio (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007 n. 328; Cons. giust. amm. Reg. sic., 31 maggio 2002, n. 291; Autorità Vigilanza Lavori Pubblici, atto di regolazione 30 marzo 2000 n. 15/2000; Autorità Vigilanza contratti pubblici, determinazione 21 maggio 2009, n. 5). La circostanza dell’intempestività nella trasmissione della pertinente documentazione è esplicitamente attestata dalla decisione dell’Autorità di vigilanza 27 giugno 2002-20 marzo 2003 n. R/953°/01, emessa nei confronti della cooperativa.

In secondo luogo, la tesi attorea, secondo la quale l’amministrazione può valutare se, in caso di esclusione, si sia verificata una lesione dell’interesse pubblico alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, non persuade: l’incameramento della cauzione, così come la segnalazione all’Autorità di vigilanza, rappresenta un effetto automatico dell’emanazione dell’atto espulsivo (Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5689; Sez. V, 30 aprile 2002 n. 2295; T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 24 ottobre 2008, n. 2373; 19 aprile 2002, n. 2059; T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 ottobre 2008, n. 3162; T.A.R. Basilicata, 30 luglio 2001, n. 648, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 19 gennaio 2001, n. 3); sicché, una volta verificatosi fenomenologicamente tale presupposto, nessuna contestazione può essere avanzata nei confronti dell’operato dell’Amministrazione (se non volta a smentire la stessa sussistenza dell’antefatto).

D’altra parte, é la stessa cooperativa a chiarire, nella memoria del 25 maggio 2010, per spiegare le modalità e la tempistica della propria iniziativa giudiziaria, che “i motivi sostanziali processuali posti a base della scelta di non impugnare la determinazione dell’IACP avente come unico oggetto l’esclusione dalla procedura selettiva…risiedono nel fatto che, anche nell’ipotesi in cui fosse stata riammessa in gara per via dell’annullamento giurisdizionale della esclusione, la ricorrente non avrebbe potuto comunque conseguire il risultato dell’aggiudicazione”, perché, “di seguito all’apertura delle buste, era stato possibile appurare che le imprese non escluse dalla gara avevano proposto offerte migliori rispetto a quelle della cooperativa Ricorrente”.

Tale opzione, con valore di acquiescenza, preclude alla ditta la successiva contestazione dell’incameramento della cauzione, la quale rappresenta la conseguenza automatica del provvedimento di esclusione; da tale punto di vista, non si possono quindi condividere gli argomenti che la parte attorea trae dalla decisione del Consiglio di Stato, Sezione sesta, 27 giugno 2007 n. 3704, poiché, secondo la normativa di settore, il provvedimento di esclusione comporta non solo l’estromissione dalla selezione (e quindi l’impossibilità di conseguire l’aggiudicazione), ma altresì ulteriori effetti, i quali da soli costituiscono lesione della situazione giuridica dell’impresa concorrente e che pertanto radicano anch’essi immediatamente l’interesse all’impugnazione, seppur finalizzata all’eliminazione esclusivamente di tali effetti.

Perciò, non è consentito di gravare, solo e autonomamente, l’atto con cui si comunica l’incameramento della cauzione.

Il ricorso dunque va rigettato.

 

 

A cura di *************

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 3136 del 22  luglio 2010 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

 

N. 03136/2010 REG.SEN.

N. 01713/2001 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2001, proposto dalla Ricorrente S.c. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. *****************, con domicilio eletto in Bari, piazza *******, 62;

contro

l’Istituto Autonomo Case Popolari di Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. **************, via Piccinni n. 150;

nei confronti di

Controinteressata S.r.l.;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– della determinazione dirigenziale prot. n. 568 del I/6/2001, conosciuta in data 19/6/2001, avente ad oggetto “l’incameramento della fideiussione prestata dalla compagnia di assicurazione Generali a garanzia degli obblighi inerenti la partecipazione alla gara” e della determinazione prot. n. 12198 del 7/8/2001, con cui il Dirigente del Servizio Progettazione dello I.A.C.P., dopo aver esaminato l’atto d’intervento nel procedimento del 18/7/2001, ha stabilito che non è possibile soprassedere dall’emanazione dei provvedimenti consequenziali e, quindi, dall’escussione della suddetta cauzione, nonché, per quanto di ragione e ove occorra, di ogni altro atto ad essi presupposto e connesso, tra cui, segnatamente, della determinazione di cui nota prot. n. 9647, assunta in data 14/6/2001, con cui il responsabile del procedimento dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce ha comunicato di non poter accogliere le “giustificazioni” della cooperativa Ricorrente.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2010 il cons. **************** e uditi per le parti i difensori, avv.ti ***************** e ******************, per delega dell’avv. **************;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La società cooperativa a responsabilità limitata Ricorrente partecipava alla gara indetta dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Lecce per l’affidamento dei lavori di recupero di un edificio di edilizia residenziale pubblica in Nardò.

In data 6 marzo 2001, il presidente della commissione giudicatrice comunicava alla cooperativa che la medesima era stata sorteggiata, ex articolo 10, comma primo-quater, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, ai fini della verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Con determina 22 marzo 2001 la ricorrente veniva esclusa, non avendo dimostrato di avere effettuato lavori per un importo sufficiente; chiedeva il riesame della questione, ma l’Amministrazione si pronunciava negativamente, in data 14 giugno 2001.

Con determinazione dirigenziale prot. n. 568 del I giugno 2001, conosciuta in data 19 giugno 2001, si stabiliva allora di procedere a “l’incameramento della fideiussione prestata dalla compagnia di assicurazione Generali a garanzia degli obblighi inerenti la partecipazione alla gara”. Infine, con determinazione prot. n. 12198 del 7 agosto 2001, il Dirigente del Servizio Progettazione dello I.A.C.P., dopo aver acquisito le osservazioni dell’interessata datate 18 luglio 2001, tese a suscitare l’intervento dell’Istituto in autotutela, ha ribadito che non è possibile rinviare l’emanazione degli atti consequenziali all’esclusione e, quindi, l’escussione della suddetta cauzione.

Con ricorso notificato il 21 settembre 2001 e depositato il 6 ottobre 2001, tali provvedimenti sono stati impugnati dalla cooperativa, alla stregua dei seguenti motivi:

violazione dell’articolo 10, comma primo-quater, della legge 11 febbraio 1994 n. 109; violazione dell’articolo 95, primo comma, del regolamento di attuazione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554; eccesso di potere per errore nel presupposto, illogicità, manifesta ingiustizia.

Si è costituito l’Istituto Autonomo Case Popolari di Lecce, chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile ovvero infondato nel merito.

Le censure proposte non possono trovare accoglimento.

In primo luogo, l’eventuale dimostrazione della sussistenza dei requisiti dichiarati é stata fornita dalla cooperativa tardivamente, ovvero successivamente allo scadere di 10 giorni dall’apposita richiesta da parte dello I.A.C.P. Al contrario di quanto sostenuto dall’istante, Ddetto termine, ai sensi articolo 10, comma primo-quater, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, deve ritenersi perentorio (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007 n. 328; Cons. giust. amm. Reg. sic., 31 maggio 2002, n. 291; Autorità Vigilanza Lavori Pubblici, atto di regolazione 30 marzo 2000 n. 15/2000; Autorità Vigilanza contratti pubblici, determinazione 21 maggio 2009, n. 5). La circostanza dell’intempestività nella trasmissione della pertinente documentazione è esplicitamente attestata dalla decisione dell’Autorità di vigilanza 27 giugno 2002-20 marzo 2003 n. R/953°/01, emessa nei confronti della cooperativa.

In secondo luogo, la tesi attorea, secondo la quale l’amministrazione può valutare se, in caso di esclusione, si sia verificata una lesione dell’interesse pubblico alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, non persuade: l’incameramento della cauzione, così come la segnalazione all’Autorità di vigilanza, rappresenta un effetto automatico dell’emanazione dell’atto espulsivo (Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5689; Sez. V, 30 aprile 2002 n. 2295; T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 24 ottobre 2008, n. 2373; 19 aprile 2002, n. 2059; T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 ottobre 2008, n. 3162; T.A.R. Basilicata, 30 luglio 2001, n. 648, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 19 gennaio 2001, n. 3); sicché, una volta verificatosi fenomenologicamente tale presupposto, nessuna contestazione può essere avanzata nei confronti dell’operato dell’Amministrazione (se non volta a smentire la stessa sussistenza dell’antefatto).

D’altra parte, é la stessa cooperativa a chiarire, nella memoria del 25 maggio 2010, per spiegare le modalità e la tempistica della propria iniziativa giudiziaria, che “i motivi sostanziali processuali posti a base della scelta di non impugnare la determinazione dell’IACP avente come unico oggetto l’esclusione dalla procedura selettiva…risiedono nel fatto che, anche nell’ipotesi in cui fosse stata riammessa in gara per via dell’annullamento giurisdizionale della esclusione, la ricorrente non avrebbe potuto comunque conseguire il risultato dell’aggiudicazione”, perché, “di seguito all’apertura delle buste, era stato possibile appurare che le imprese non escluse dalla gara avevano proposto offerte migliori rispetto a quelle della cooperativa Ricorrente”.

Tale opzione, con valore di acquiescenza, preclude alla ditta la successiva contestazione dell’incameramento della cauzione, la quale rappresenta la conseguenza automatica del provvedimento di esclusione; da tale punto di vista, non si possono quindi condividere gli argomenti che la parte attorea trae dalla decisione del Consiglio di Stato, Sezione sesta, 27 giugno 2007 n. 3704, poiché, secondo la normativa di settore, il provvedimento di esclusione comporta non solo l’estromissione dalla selezione (e quindi l’impossibilità di conseguire l’aggiudicazione), ma altresì ulteriori effetti, i quali da soli costituiscono lesione della situazione giuridica dell’impresa concorrente e che pertanto radicano anch’essi immediatamente l’interesse all’impugnazione, seppur finalizzata all’eliminazione esclusivamente di tali effetti.

Perciò, non è consentito di gravare, solo e autonomamente, l’atto con cui si comunica l’incameramento della cauzione.

Il ricorso dunque va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo, non essendo stata presentata parcella.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la società cooperativa a responsabilità limitata Ricorrente al pagamento dei diritti ed onorari di giudizio che liquida equitativamente in euro 2.000,00, oltre rimborso forfetario al 12,5%, più C.P.I. e I.V.A., come per legge, in favore dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Lecce.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

******************, Presidente

*************, Consigliere

Giuseppina Adamo, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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