L’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello nel processo civile

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Inammissibilità e improcedibilità

La proposizione tempestiva dell’appello consente alla parte di evitare l’inammissibilità del gravame stesso; la sanzione dell’inammissibilità si verifica quando l’impugnazione è proposta contro una decisione inappellabile per legge o per accordo delle parti, quando l’impugnazione sia stata proposta oltre il termine perentorio fissato dalla legge, quando l’impugnazione venga proposta nonostante l’acquiescenza alla sentenza e quando, in caso di cause inscindibili o tra loro dipendenti, l’impugnazione sia proposta solo nei confronti di alcune parti e, a seguito dell’ordine del giudice di integrazione del contraddittorio, l’appellante non vi provveda.

L’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello, se dichiarate, comportano il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in quanto l’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine previsto dalla legge.

Per quanto riguarda l’improcedibilità, ex art. 348 c.p.c., l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio se l’appellante non si costituisce nei termini; se l’appellante non compare alla prima udienza, anche se già precedentemente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, ma se l’appellante non compare alla nuova udienza, l’appello è dichiarato improcedibile.

 

Il filtro in appello

Il legislatore del 2012 è intervenuto sulla disciplina dell’appello cercando di ripristinare una certa efficienza e rapidità; agli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è stato introdotto il filtro in appello.

Secondo l’art. 348-bis c.p.c., fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta; quindi il giudice dovrà prima verificare che l’impugnazione non risulti viziata da uno dei motivi che comportano l’inammissibilità, e poi sarà tenuto a controllare se la stessa è meritevole di un ulteriore esame nel merito.

Il giudice provvede a valutare la nuova tipologia d’inammissibilità dell’impugnazione e a dichiararla, se sussiste, con ordinanza.

Tuttavia ci sono dei casi in cui le nuove disposizioni non si applicano; il filtro in appello non opera nelle cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, nei procedimenti d’appello sommari di cognizione, nei casi di più impugnazioni proposte contro il medesimo provvedimento quando non si possa escludere per ogni appello proposto una chance di accoglimento.

Quando è pronunciata l’inammissibilità, l’appellante può proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado; secondo l’art. 348-ter c.p.c. il termine per il ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità.

Lo stesso articolo stabilisce inoltre che, in seguito alla dichiarazione d’inammissibilità, il ricorso per cassazione non potrà essere proposto per vizio di motivazione, quando il giudice d’appello abbia fondato la sua ordinanza sulle stesse ragioni di fatto poste alla base della sentenza impugnata; tale preclusione si verifica anche nel caso in cui la sentenza d’appello abbia confermato la pronuncia di primo grado (c.d. doppia conforme).

Dott. La Marchesina Dario

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