L’Europa adotta la direttiva contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile

Redazione 22/12/11
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Con la direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato misure di contrasto all’abuso e lo sfruttamento dei minori e alla pornografia minorile, ispirate ad una ratio di tutela dei diritti del fanciullo, la cui importanza viene ribadita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, adottata nel 2000.

Obiettivo del legislatore europeo è quello di arginare i fenomeni dannosi derivanti dalle gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, sancito, oltre che dalla nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, anche nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

Il provvedimento fornisce anzitutto una definizione della pornografia minorile: tale fenomeno, che consiste in immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, e altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori, è in continua crescita a causa della diffusione degli odierni strumenti della tecnologia e di internet.

L’approccio è quello di riconoscere come preminente la tutela dell’interesse del minore, come affermato dalla Convenzione, individuando nello specifico le condotte punibili, aumentando il tenore delle sanzioni, e attuando strategie di tipo preventivo che possano fungere da adeguato strumento di contrasto ai fenomeni de qua.

Fra gli altri, viene configurato il reato di accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico: si tratterebbe della condotta di chi, con intenzione specifica, consulti in particolare siti internet ove vengono diffusi filmati e/o immagini di minori in espliciti atteggiamenti sessuali.

Ancora, si dà conto di come l’adescamento di minori per scopi sessuali sia un fenomeno in crescente aumento anche a causa di internet, che fornisce la garanzia dell’anonimato, dando la possibilità, per gli adescatori, di nascondere la propria identità.

Infine, si propone di adeguare le norme sulla giurisdizione in maniera tale da consentire l’individuazione e la cattura anche di coloro che si recano nei diversi Stati per praticare forme di cd. turismo sessuale.

La direttiva sostituisce la precedente decisione quadro 2004/68/GAI adottata il 22 dicembre 2003 quando ancora l’Unione europea presentava una struttura a pilastri e le competenze in questo settore erano separate da quelle propriamente comunitarie, differenza sparita in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il nuovo atto giuridico, inoltre, è pienamente complementare alla direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, dal momento che alcune vittime minorenni della tratta di esseri umani sono anche vittime di abusi o sfruttamento sessuale.

Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni della direttiva entro il 18 dicembre 2013.

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