L’ente paga la tassa per l’albo degli avvocati dipendenti

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Ancora un punto segnato a favore degli avvocati dipendenti degli enti pubblici: la tassa di iscrizione all’Albo deve restare a carico dell’amministrazione di appartenenza. A stabilirlo è la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro – n. 7776/2015, pubblicata il 16 aprile.

La materia è stata oggetto di vari interventi interpretativi. Dapprima, l’Aran, con parere V6.27 del 05 giugno 2002, ha sostenuto che l’avvocato dipendente di una pubblica amministrazione, pur operando esclusivamente a favore di questa, ha un interesse proprio a mantenere l’iscrizione all’albo e, quindi, non è possibile procedere al rimborso della tassa.

Nello stesso senso si è espressa la Corte dei Conti, sin dalla sezione autonomie, con parere 6935/C21 del 7 giugno 2007, seguite, poi, da una serie di delibere, univoche, delle sezioni regionali.

E così la Suprema Corte si pone nella linea opposta rispetto ai pareri suddetti.

Partendo dalle previsioni,  ex art. 1719 c.c. a mente del  quale “il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari” nonchè al parere pronunciato dal Consiglio di Stato nell’affare n. 678/2010 che ha affermato che, quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavorio dipendente, pertanto la relativi tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.

Il Consiglio di Stato, per giungere a tale situazione, ha fatto espresso riferimento all’indirizzo espresso dalla Corte nella sentenza 20 febbraio 2007, n. 3928, la quale, ribadendo il principio della prestazione resa nell’esclusivo interesse dell’amministrazione pubblica, ha osservato come la tassa di iscrizione non può essere compensata con l’indennità di toga, in quanto quest’ultima ha carattere retributivo, e non può neppure essere considerata come costo sostenuto nell’interesse della persona, al pari delle spese universitarie.

Nella sostanza, il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull’Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato.

Casesa Antonino

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