L’elezione del domicilio ex art. 82 del R.D. 37/1934 e la notificazione a mezzo posta elettronica certificata.

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L’art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 prevede che: “[I procuratori], i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso (1).

In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria”.

Alla base della disposizione vi è la volontà del legislatore di rendere più agevoli le comunicazioni e le notificazioni al difensore della parte, ratio che risulta ancor più evidente tenuto conto del periodo durante il quale la norma è stata emanata e, soprattutto, della profonda differenza tra i mezzi di comunicazione dell’epoca e quelli attuali.

La norma de quo è stata oggetto, ripetutamente, dell’attenzione della Suprema Corte, la quale – ribadendo la perdurante vigenza della disposizione anche dopo l’introduzione del nuovo codice di rito nel 1940 – ne  ha sposato un’interpretazione letterale, come rivelata dalla chiara formulazione della norma.

Tra l’altro, fin da epoca risalente, la giurisprudenza ha sempre specificato, che il riferimento generico all’autorità giudiziaria va inteso come comprendente ogni giudice, sia quello di primo grado che quello dell’impugnazione. Il giudizio di cassazione, al contrario, non prevede l’operatività dell’art. 82, solamente perché l’onere di elezione di domicilio è previsto specificamente dall’art. 366 c.p.c.; la disciplina, tuttavia, è sostanzialmente analoga – infatti – l’avvocato, iscritto all’albo speciale di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 33, è anch’egli tenuto ad eleggere domicilio nel comune di Roma.

Secondo tale risalente orientamento, infatti, il riferimento al tribunale, contenuto nell’art. 82, vale ad individuare, non già l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, bensì l’albo professionale al quale l’avvocato è iscritto. L’assegnazione dell’avvocato al tribunale significa null’altro che l’iscrizione nell’albo professionale tenuto da ciascun ordine circondariale degli avvocati presso ogni tribunale che ha quindi come riferimento territoriale la circoscrizione del tribunale stesso. (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143).

Ancora, sempre secondo tale orientamento, il riferimento all’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso non va inteso come connesso al solo tribunale, sicché, la norma va estesa anche ai giudizi proposti in sede di impugnazione e in particolar modo a quelli instaurati innanzi alle corti d’appello.

Tale ultimo principio è stato, però, disatteso dalla stessa Corte tramite una serie di pronunce, le quali, interpretando restrittivamente l’articolo in questione, hanno optato per l’applicazione dello stesso al solo giudizio di primo grado – visto il riferimento alla “circoscrizione del tribunale” – escludendolo – viceversa – nel giudizio d’appello, eccetto nel caso in cui il procuratore sia iscritto in un ordine che si trovi al di fuori del distretto; il tutto, tenuto conto – appunto – della ratio della disposizione, che – lo si ribadisce – è volta ad evitare di imporre alla controparte l’onere di una notifica più complessa e costosa se svolta al di fuori della circoscrizione dell’autorità giudiziaria procedente e ad escludere un maggiore aggravio della notifica laddove il procuratore sia assegnato al medesimo distretto nel quale si svolge il giudizio di impugnazione. (cfr. ex plurimis Cass. Civ., sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13587; Cass. Civ., sez. II, 12 maggio 2010, n. 11486; Cass. Civ., sez. III, 20 settembre 2011, n. 19125).

Per dirimere tale contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite, le quali, pronunciandosi in favore dell’orientamento tradizionale, di cui finora si è detto, hanno inteso il riferimento all’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, come connesso non solo al tribunale, ma anche ai giudizi di impugnazione, e di conseguenza anche a quelli instaurati innanzi alle Corti d’Appello.

Le Sezioni Unite, tuttavia, sono andate ben oltre, non limitandosi a definire il contrasto insorto tra i vari filoni giurisprudenziali, bensì spingendosi fino a dare un’interpretazione dell’art 82 cit in chiave di prospective overruling alla luce delle novità normative in materia.

Premesso, infatti, che di recente il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 48, lett. d), conv., con mod., dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, ha inserito nel codice di rito l’art. 149- bis sulla notificazione a mezzo di posta elettronica, e che ancor prima la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, ha aggiunto un terzo comma all’art.136 c.p.c – che prevede la possibilità delle comunicazioni di cancelleria mediante telefax o posta elettronica – il Supremo Consesso ha statuito che: “ una volta divenuto operante in particolare il nuovo art. 125 c.p.c. con la previsione dell’obbligo del difensore di indicare negli atti di parte il proprio indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, ciò che consente una modalità semplificata di notificazione (art. 149 bis c.p.c.), talchè l’art. 366 c.p.c., che prescriveva analogo specifico onere di elezione di domicilio per il giudizio di cassazione, ha previsto l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata come modalità alternativa alla domiciliazione – anche l’interpretazione dell’art. 82 cit., in chiave di prospective overruling, va riadattata a questo mutato contesto normativo.” (Cass. Civ., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143).

A giudizio degli Ermellini ci si troverebbe dinanzi ad una intrinseca irragionevolezza, in ragione del fatto che l’introduzione di una modalità di notificazione estremamente agevole – quale quella a mezzo di posta elettronica certificata – viene a soddisfare ex se l’esigenza di semplificazione e rapidità di comunicazioni e notificazioni, sottesa all’art. 82 cit, sicché sarebbe da ritenere del tutto superflua la domiciliazione ex lege in cancelleria.

Inoltre, si verrebbe a creare un’ingiustificata differenziazione, poiché per il giudizio di cassazione l’indicazione in ricorso dell’indirizzo di posta elettronica certificata già esclude la domiciliazione ex lege in cancelleria, mentre nel giudizio d’appello è espressamente previsto ex art. 125 c.p.c. solo l’obbligo di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

Pertanto, secondo la Suprema Corte – in questo novellato contesto normativo – sarebbe di assai dubbia ragionevolezza e compatibilità con la garanzia della tutela giurisdizionale espressamente sancita dall’art. 24 Cost., far derivare dalla mancata elezione di domicilio di cui all’art. 82 cit l’effetto della domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio anche nel caso in cui il difensore abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata; ciò perché tale indicazione soddisfa, parimenti, l’esigenza sottesa all’art. 82 cit di semplificazione del procedimento di notificazione e comunicazione degli atti.

Alla luce di tale interpretazione adeguatrice, la Corte arriva ad affermare che: “in simmetria con l’art. 366 c.p.c. e coerentemente alla nuova formulazione dell’art. 125 c.p.c., anche ai sensi dell’art. 82 cit. all’onere dell’elezione di domicilio si affianca – a partire dall’entrata in vigore delle recenti modifiche delle disposizioni appena citate – la possibilità di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (che, rispetto alla notifica in cancelleria, è più spedita ed offre una garanzia molto maggiore per l’avvocato destinatario della notifica). L’esigenza di coerenza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, a partire dalla data suddetta, l’art. 82 cit. debba essere interpretato nel senso che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.” (Cass. Civ., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143).

Di conseguenza, una volta composto il su esposto contrasto di giurisprudenza in favore dell’orientamento più risalente, le Sezioni Unite arrivano ad enunciare il seguente principio di diritto:

Il R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – che prevede che gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, e che in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori dalla circoscrizione cui l’avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto della medesima corte d’appello. Tuttavia, dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest’ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l’obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Appare opportuno evidenziare, per completezza di trattazione, che con la sentenza n. 25215 del 2014 la stessa Corte di Cassazione ha specificato, altresì, seppur in modo alquanto opinabile, che mentre l’indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo per il notificante di utilizzare la notificazione in forma telematica, non altrettanto può dirsi nel caso di inequivocabile riferimento alle sole comunicazioni inviate dalla cancelleria. Sicché l’inequivocabile riferimento alle sole comunicazioni, di per sé, non fa sorgere, in capo al notificante, l’obbligo di utilizzo della notificazione in via telematica.

Con la su citata sentenza, inoltre, la Suprema Corte, ha chiarito che l’indicazione della PEC, con specifico riferimento alle sole comunicazioni, unitamente alla mancata elezione del domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, rende ammissibili e, quindi, legittime le notificazioni effettuate presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, in ossequio al dettato normativo dell’art. 82 cit..

Concludendo, appare necessario aggiungere che, anche ipotizzando la irritualità della notifica effettuata in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 10143 del 2012, la nullità non potrebbe essere dichiarata nel caso in cui lo scopo – ex art. 156 c.p.c., comma 3 – sia stato, comunque, raggiunto.

Questo perché, ci si troverebbe – a parere di chi scrive – davanti ad un’ipotesi di nullità della notificazione e non di inesistenza della stessa cosi come stabilito dalla Suprema Corte, secondo la quale: “a seguito dell’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 (avvenuta il 1 gennaio 2012), la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma deve essere effettuata, a pena di nullità, all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’ordine professionale ed indicato in ricorso, fermo restando che, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., ove l’atto, malgrado l’irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere per il raggiungimento dello scopo.>> ( Cass. Civ., sez. lav. 18.06.2014, n. 13857).

Frangipane Umberto

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