L’avvocato non ha diritto a compenso nelle pratiche da sinistro stradale, in nessun caso.

Di Bari Matteo 17/01/08
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Premessa [1]
 
Questo articolo non rappresenta una rivendicazione sindacale o altro. E’ solo una rappresentazione scientifico – didattica di un fatto, più o meno condivisibile, di quello che è stato il ragionamento giuridico seguito da un Giudice di Pace, investito di una causa di recupero onorari – inserita in un contesto di liquidazione danni da incidente stradale – instaurata da un avvocato del Foro di Trieste.
 
L’incidente stradale
 
Il Signor G.d.B., tornando a casa una mattina, veniva avvisato che la sua auto, nuova fiammante, regolarmente parcheggiata di fronte alla finestra di casa sua, era stata investita da un tre-ruote ape, ‘impazzito’, rectius senza conducente, cui avevano ceduto i freni e che la strada in discesa aiutatati a finir contro la portiera della sua auto.
Il tre- ruote piaggio era in uso a due giardinieri che stavano lavorando nella villa di fronte. Accortisi del danno provocato dal mezzo che avevano in uso, gli stessi lasciavano un bigliettino sul parabrezza della vittima.
Il fatto grave è che la persona danneggiata, di lì a poco, sarebbe dovuta partire per le vacanze, per un impegno importante: un matrimonio !
 
L’intervento dell’avvocato
 
A quel punto entrava in scena l’avvocato, il quale prometteva che, una volta incaricato, si sarebbe occupato lui stesso della questione, senza patemi per il cliente, e che si sarebbe attivato per ottenere una riparazione del mezzo, in tempi ristretti, in modo da poter salvare la partenza per le vacanze.
 
E tutto ciò senza oneri a carico della persona danneggiata. L’avvocato del caso, sbagliando, si basava sul principio di diritto naturale, disconosciuto – come vedremo – dal Giudice di Pace, secondo cui ‘chi rompe paga’, altrimenti noto, in gergo, tra i tecnici come il ‘principio della soccombenza’.
 
L’avvocato, conseguito il mandato, ed impossessatosi del biglietto lasciato dai due albanesi sul parabrezza del cliente, chiamava, a proprie spese, il numero di cellulare del danneggiante, e dopo una lunga e vibrante conversazione, convinceva i due albanesi a ritornare sul luogo dell’incidente.
 
Veniva così redatta la constatazione amichevole, a firma di entrambe le parti, e ciò al solo fine di sveltire le procedure di liquidazione del sinistro.
 
I dati sul modello c.i.d. venivano riportati con l’aiuto dell’avvocato e il modello veniva così firmato, come per legge, dalle due parti in causa.
 
Dal libretto di circolazione, il mezzo risultava essere di proprietà di una cooperativa di pulizie.
 
Veniva – quindi – esperita la ordinaria procedura di liquidazione assicurativa.
 
Con la nuova ed ulteriore eccezione che l’avvocato, al fine di spiegare le ragioni del proprio Assistito (quella di dover partire per le vacanze, causa vicino matrimonio di un prossimo congiunto), si recava personalmente presso l’assicuratore, il quale, però, e contrariamente al solito, nel caso di specie, si mostrava solerte e comprensivo.
 
Il mezzo veniva così restituito e riparato al suo legittimo proprietario in tempi strettissimi e il cliente poteva finalmente partire di nuovo ‘sereno’ per le vacanze e partecipare all’importante matrimonio.
 
Il problema dei compensi negati
 
Il caso si segnala per il fatto che la ditta proprietaria del mezzo, una piccola cooperativa di pulizie, pur richiesta di onorare i compensi dell’avvocato, per Euro 300,00 + IVA, dopo aver prima inviato inutilmente l’avvocato presso l’agenzia assicurativa, promettendo che la stessa avrebbe reso gli onorari richiesti, rifiutava definitivamente e per iscritto, dopo circa un anno di vani appuntamenti e missive, ogni compenso.
 
L’avvocato intentava – perciò – causa alla ditta proprietaria del mezzo per vedere riconosciuti i compensi ma – soprattutto- per vedere riconosciuto il valore del proprio lavoro, valore sancito costituzionalmente all’art. 1 della Costituzione, e per la quale Costituzione pare che debba essere compensato.
 
La causa davanti al G.diP.
 
Il Giudice di Pace di Trieste, come emerge chiaramente dalle motivazioni, non ha nemmeno considerato le ragioni che erano alla base della domanda attorea. Le stesse, infatti, non sono nemmeno riportate in sentenza. Il ricorrente avvocato chiedeva i compensi alla ditta proprietaria dell’ape tre ruote, in forza di un duplice presupposto: – il patto di ‘non spese né oneri per il cliente’
– ed il principio di soccombenza;
 
Egli, infatti, sosteneva di aver svolto la propria attività di legale contattando la controparte e facendola ritornare sul posto, di aver svolto in modo diligente la propria attività aiutando le parti a sottoscrivere il c.i.d., di aver persino fotografato, con la propria macchina digitale, i danni al mezzo del cliente, al fine di poterli documentare all’assicurazione o in caso di giudizio; di aver conferito con il liquidatore in un paio di occasioni per fargli comprendere l’eccezionalità del caso, e – soprattutto – che il caso di specie non poteva essere considerato alla stregua di un ordinario caso di liquidazione danni da incidente stradale, altrimenti il mezzo sarebbe stato riparato dopo almeno un mese o due, e quindi troppo tardi per la soddisfazione delle ragioni del cliente; mentre il mezzo fu riparato dopo soli 15 giorni.
All’udienza l’avvocato della ditta resistente proprietaria del mezzo, invece, dichiarava che l’avvocato ricorrente non aveva prestato alcuna attività significativa, che non aveva recato alcun contributo all’esperimento della pratica assicurativa, che la stessa si era perciò svolta secondo l’ordinario binario di questo tipo di pratiche e che, comunque, il Decreto Bersani pone ad esclusivo carico del cliente le spese e gli onorari del proprio avvocato quando l’iter si sia chiuso nello ‘spatium liberandi’ (così scrive il Giudice in Sentenza!) previsto dalla legge.
Di fronte alle eccezioni del giovane collega, l’avvocato ricorrente, dichiarava di essere disposto a rinunziare ad una parte degli onorari (e chiedeva – quindi – di essere pagato dalla ditta almeno 150 Euro, Iva inclusa, a copertura delle sole spese) o, in ulteriore subordine, che gli fossero almeno pagate le fotografie sviluppate e depositate in udienza, a mani del Giudice: che fosse pagato, cioè, almeno come fotografo ! [2]
Il Giudice si riservava e dopo qualche settimana depositava Sentenza, n. 1088/2007, con cui rigettava il ricorso sostenendo che era il suo stesso cliente a dover pagare l’avvocato, e non la ditta proprietaria del mezzo danneggiante.
 
Diritto
 
Il fatto, di per sé insignificante, riacquista una certa importanza, perché rappresenta il primo caso in Italia di compensi formalmente agli avvocati nell’ambito del dibattito sull’impatto del Decreto Bersani sull’attività forense.
 
Il decreto – Bersani, come noto, è intervenuto per ridurre la mediazione degli avvocati nelle cause da incidente stradale.
 
In particolare si stabilisce che, quando l’assicurazione paga entro i termini di legge, non è dovuto all’avvocato del danneggiato alcun compenso.
Fin qui, niente di nuovo. Lasciamo agli Accademici di sviluppare la quaestio istituzionale.
 
Il caso di specie – eccezionalità
 
Il fatto è che qui il caso è eccezionale, niente affatto ordinario. L’avvocato X, infatti, avendo contrattato col proprio cliente l’esonero da ogni spesa ed onorario, chiedeva alla parte soccombente, il pagamento degli onorari, che glieli rifiutava.
 
Il problema é: può la parte soccombente rifiutare il pagamento degli onorari all’avvocato della controparte che, nella pratica de quo, sia risultato vittorioso !
 
Il G.diP. di Trieste, 13 luglio 2007, n. 1088, risponde affermativamente.
 
Il principio sancito è che all’avvocato che abbia intrapreso la propria attività in una pratica assicurativa nell’interesse del proprio cliente deve essere pagato dal proprio cliente, e basta.
 
Irrilevante la circostanza che ci sia un accordo, tra l’avvocato ed il cliente, di esonero dalle spese. E, quindi, in base a questo nuovo principio giurisprudenziale, l’avvocato che abbia sottoscritto con il proprio cliente un simile accordo non ha diritto ad alcun compenso.
 
La circostanza che l’intervento dell’avvocato abbia compresso a 15 (quindici) i giorni dei tempi di istruzione della pratica assicurativa e di riparazione del mezzo, consentendo al proprio cliente di raggiungere con due sole settimane di ritardo i luoghi di vacanza, non ha avuto alcuna rilevanza in termini di riconoscimento di onorari per l’avvocato.
 
La circostanza che l’avvocato abbia affrontato spese di telefonia mobile, che sia intervenuto sul luogo dell’incidente, che abbia fotografato con la propria macchina digitale e poi fatto sviluppare a proprie spese delle foto poi depositate in udienza davanti al G.diP., sono tutte circostanze irrilevanti e che nulla aggiungono al giudizio di non debenza maturato dal G.diP. nei confronti dell’avvocato del danneggiato.
 
Così é, se vi pare !
 
 
 
 
 
 


[1]    Dedicato al prof. Francesco Piemontese, già docente di lettere presso la scuola media Mozzillo- Iaccarino di Manfredonia (Fg).
[2]    L’attività di fotografo è esclusa dall’ambito di applicazione del Decreto Bersani.

Di Bari Matteo

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