L’autorita’ antitrust ed il cartello delle imprese assicuratrici

Sgueo Gianluca 02/08/07
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1. Introduzione – 2. La nozione di intesa – 3. Il caso – 4. Il ruolo del giudice – 5. Il risarcimento del danno al consumatore – 6. Conclusioni
 
1. Introduzione
Questa breve ricerca si propone lo scopo di riassumere una vicenda nota al sistema politico e giuridico italiano: quella che ha visto coinvolte le principali imprese assicuratrici nazionali e l’autorità garante per la concorrenza ed il mercato. L’analisi del contesto entro il quale la vicenda si inscrive risulta particolarmente utile a due scopi. Anzitutto, per evidenziare alcuni concetti giuridici, quale quello di intesa, frequentemente utilizzati dai media ma poco conosciuti in tutte le loro applicazioni. Inoltre, per analizzare i problemi logistici che l’autorità medesima, ed il potere giurisdizionale accanto ad essa, hanno incontrato per rimediare agli effetti distorsivi posto in essere dal cartello delle imprese assicuratrici[1].
 
2. La nozione di intesa
Un’intesa può essere definita come un accordo o una pratica “concordati” che, in quanto tali, negano i principi cardine della concorrenza.
Va detto subito che il concetto di accordo non equivale, in ambito di legislazione antitrust, a quello noto ai civilisti (ovvero il contratto definito nell’art. 1321 del codice civile). Si tratta piuttosto di una manifestazione di volontà priva però di caratteristiche coercitive. Se l’intesa fosse giuridicamente assimilabile ad un contratto si tratterebbe senza dubbio di un contratto illecito e dunque nullo[2].
 
3. Il caso
Nel caso di cui si discute siamo in presenza di una pratica concordato. Le imprese assicuratrici avevano escogitato un sistema particolarmente ingegnoso. Utilizzando un’impresa terza che elaborava i database di ciascuna delle imprese partecipanti al cartello ed uniformandoli secondo una chiave di lettura univoca, erano in grado di conoscere ciascuna le politiche aziendali delle altre concorrenti. In sostanza, poiché ogni impresa conosceva perfettamente le scelte delle altre imprese poteva regolarsi di conseguenza, uniformandosi all’operato comune[3].
L’autorità garante, venuta a conoscenza della pratica esposta, dovette, in un primo momento, agire con particolare cautela. Infatti, nel mercato assicurativo lo scambio di informazioni non solo è auspicabile ma addirittura necessario per le imprese. Grazie ad esso ciascun operatore di mercato si garantisce la possibilità di valutare il rischio – ed il conseguente premio – operando una disamina dei dati storici in suo possesso.
Non è un caso, del resto, che la stessa Comunità Europea avesse elaborato da tempo dei regolamenti di esenzione per lo scambio di informazioni in sede assicurativa, purchè leciti (ossia aventi ad oggetto esclusivamente l’andamento del rischio).
 
4. Il ruolo del giudice
Accertata da parte dell’Autorità garante l’illiceità dell’intesa, e comminata una pesante multa alle imprese coinvolte, un ruolo decisivo lo ebbero i giudici interpellati dalle imprese in sede di ricorso. Si può dire che il provvedimento dell’Autorità sia stato impugnato sia presso la giurisdizione amministrativa che presso quella ordinaria. Tanto il T.A.R. quanto il Consiglio di Stato hanno, in un primo momento, confermato il merito della decisione dell’Autorità. Successivamente, la Cassazione, adita dalle imprese sulla base della presunta mancata legittimità dei giudici amministrativi a pronunciarsi sulla materia, rigettava le motivazioni delle ricorrenti e confermava nella sostanza il merito del provvedimento.
 
5. Il risarcimento del danno al consumatore
Un problema particolarmente discusso dalla giurisdizione ordinaria fu quello della risarcibilità del danno al consumatore coinvolto. Il problema nacque dal fatto che i consumatori che avevano sottoscritto i contratti con le imprese erano all’oscuro della circostanza per cui il vincolo era illegittimo.
La prima decisione al riguardo la emise la Cassazione nel 2001. In essa si sostenne che il diritto ad operare in un mercato concorrenziale non spetta al consumatore, ma all’imprenditore. Successivamente, nel 2004, un’altra sezione della Cassazione affermò che anche il consumatore è titolare di un diritto ad un mercato concorrenziale. Tale orientamento veniva confermato dalle Sezioni Unite nel 2005, allorquando si definiva l’illecito antitrust come un illecito plurioffensivo, in grado di legittimare al ricorso non solo gli imprenditori ma anche i consumatori.
La stessa Corte di giustizia, in merito, ha affermato più volte che il consumatore è legittimato ad esperire ricorso, tuttavia è necessario che il ricorrente dimostri il nesso causale tra il danno subito e l’illecito amministrativo.
 
6. Conclusioni
Tra le altre questioni affrontate dalla giurisprudenza vi è stata quella relativa alla prescrizione del reato. Si tratta di un tema di grande rilevanza per il consumatore poiché generalmente l’intesa non è nota al mercato nel momento in cui viene posta in essere e dunque i contratti che ne derivano producono normalmente i loro effetti. Solamente in un secondo momento (talora sono necessari anni) l’intesa può essere scoperta, ma nasce il problema del termine dal quale far decorrere il fatto: da quando inizia l’intesa o da quando viene scoperta?
Il consumatore nel secondo caso ne risulta svantaggiato perché spesso il termine per impugnare il contratto è inutilmente decorso. Tuttavia proprio questa è stata la posizione assunta dalla giurisprudenza, la quale afferma che il termine decorre dal momento in cui il fatto è compiuto e non rileva la mancata conoscenza soggettiva. Il consumatore, in altre parole, non può invocare il danno se è decorso il termine di tempo necessario per farlo.
Al di là delle questioni affrontate è comunque interessante l’analisi del ruolo dell’Autorità antitrust e del potere giurisdizionale. Il caso in questione, infatti, costituisce un importante precedente che ha contribuito alla migliore definizione dei diritti dei consumatori all’interno del mercato. Nel prossimo futuro, in presenza di nuovi casi di concentrazioni illecite, sarà possibile testare ulteriormente il livello di garanzia dei diritti per l’utenza di fronte ai grandi operatori di mercato.


[1] Le riflessioni contenute nelle pagine che seguono sono la rielaborazione di una interessante lezione tenutasi presso l’Università degli studi della Tuscia in data 11 luglio 2007, tenuta dalla dott.ssa Rocchietti, dirigente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in seno al ciclo di lezioni del dottorato di ricerca in “diritto dei contratti pubblici e privati”.
[2] È noto che il contratto nullo è improduttivo di qualunque effetto, con efficacia retroattiva (ex tunc).
[3] Le indagini svolte hanno dimostrato che le imprese non inserivano i propri nominativi ma li sostituivano con alcuni codici. Questa circostanza ha reso evidente agli acquirenti che le stesse imprese erano perfettamente consapevoli dell’illiceità delle condotte tenute.

Sgueo Gianluca

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