L’atto amministrativo di natura confermativa

sentenza 25/03/10
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Un atto amministrativo deve essere riconosciuto quale atto di mera natura confermativa – e, perciò, privo di autonoma attitudine lesiva dell’interesse del destinatario – quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, mantenga ferme le statuizioni in precedenza adottate.

Al contrario, ove venga condotta un’ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell’assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere.

Ed allora, si rende necessario, affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente, che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione.

 

N. 01520/2010 REG.SEN.

N. 06911/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

 


ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 6911 del 2009, proposto da:
*************** e ****************************, rappresentati e difesi dall’avv. **************, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via ************* n.5 presso l’Avv. *************;

contro

Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per Napoli e Provincia, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

1. del provvedimento prot.n. 19045 del 30/07/2009 emesso dal Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per Napoli e Provincia, con il quale si dispone il rigetto dell’istanza di riesame, avanzata dai ricorrenti, in relazione al provvedimento n. 25738 del 12/12/2008, teso ad ottenere il rilascio di una concessione in sanatoria edilizia;

2. di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per Napoli e Provincia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 la dott.ssa ********** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

 

Il ricorso è inammissibile, di tal che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata piuttosto che con ordinanza in sede cautelare.

I ricorrenti impugnano l’atto con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e Provincia ha comunicato il rigetto dell’istanza di riesame del provvedimento n.25738/2008, recante l’annullamento dell’autorizzazione paesistica, rilasciata in favore di essi istanti, dal Comune di Pompei con l’atto n.166 del 16.10.2008.

L’atto gravato, nel quale l’Amministrazione resistente si limita ad affermare che “non sono stati offerti elementi per riformare la decisione già adottata”, è atto inequivocabilmente di mera natura confermativa e, perciò, privo di autonoma attitudine lesiva dell’interesse dei ricorrenti (cfr., ex multis e da ultimo, Consiglio Stato , sez. V, 29 dicembre 2009 , n. 8853: “il provvedimento amministrativo ha natura confermativa quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate; invece, se viene condotta un’ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell’assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere; è dunque necessario, affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente, che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione”).

D’altra parte, non può revocarsi in dubbio che le diverse censure articolate dalla difesa attorea concernono – e vanno perciò debitamente coltivate in quell’ambito – l’impugnativa, peraltro già svolta (cfr. il riferimento all’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare n.1016/2009 pronunciata da questa Sezione), dell’indicato provvedimento n.25738/2008, di annullamento dell’autorizzazione paesistica.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

II Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione interna Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da *************** e ****************************, meglio in epigrafe specificato, così provvede:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00# (euro millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Saverio Romano, Presidente

**********, Primo Referendario, Estensore

Ines ************************, Primo Referendario

 

 

 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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