L’attività del tecnico sanitario di radiologia medica: aspetti giuridici e medico legali

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L’attività del tecnico sanitario di radiologia medica: aspetti giuridici e medico legali.

 

Andrea Cammarano*, Antonio Pio Russo**, Emilio Perfetti***, Gian Luca Marella****

 

 

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM), come peraltro qualsiasi altro operatore sanitario e, in ultima analisi, ogni lavoratore, nel corso di tutta la sua attività professionale è potenzialmente esposto al rischio di errore, dal quale può scaturire una responsabilità professionale.

La semplice rilevazione dell’errore in medicina legale non è sufficiente a individuare l’eventuale responsabilità professionale di un sanitario. Un’indagine di questo tipo necessita in primo luogo dell’analisi degli elementi costitutivi della responsabilità giuridica, rappresentati, come è noto, dalla condotta colposa, dal danno ingiusto e dal rapporto di causalità materiale tra i 2 elementi. In un secondo momento si deve procedere, quindi, alla valutazione delle condizioni generali nelle quali gli operatori si trovano ad operare e, in particolare, all’esame della disponibilità dei mezzi, del personale di supporto e dell’organizzazione del lavoro.

Con questo non si vuole affermare che l’operatore sanitario si trovi ad operare in condizioni nelle quali l’individuazione della responsabilità professionale è di difficile effettuazione. Tutt’altro, il TSRM deve tenere bene a mente, infatti, un concetto fondamentale: in qualità di professionista sanitario questi dovrà necessariamente confrontarsi con una nuova concezione della responsabilità o, perlomeno, con una visione sicuramente più ampia di essa rispetto al passato. L’abolizione del mansionario ha, infatti, consentito al cittadino di usufruire di adeguate e avanzate forme di assistenza sanitaria ma, allo stesso tempo, ha contribuito a una maggiore responsabilizzazione del tecnico sanitario di radiologia medica.

In tal senso, il TSRM viene riconosciuto come il professionista sanitario responsabile nei confronti della persona degli atti tecnici e sanitari degli interventi radiologici aventi finalità di prevenzione, diagnosi e terapia. Come riportato nel Codice Deontologico, il professionista deve porre la persona al centro di tutte le attività sanitarie, erogare ad essa un servizio e, nella sua autonomia professionale, valutare, decidere e agire al solo fine di tutelarne e favorirne la salute attraverso la realizzazione di specifici interventi a finalità preventiva, diagnostica o terapeutica, contribuendo, quindi, a prevenire e curare la malattia.

Il TSRM è abilitato a svolgere, autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica. Inoltre, è tenuto allo svolgimento delle attività di inserimento degli apparecchi sulla linea di esercizio, inserimento del commutatore per l’emissione dei raggi X, lavoro in camera oscura, registrazione e archiviazione delle pellicole e aggiornamento delle cartelle cliniche.

Alla luce delle attività indicate appare chiaro quante possibili cause di rischio/errore possano sorgere: accanto alle problematiche più facilmente ipotizzabili, come quelle tecniche, di conoscenza o di comunicazione, si devono poi aggiungere quelle legate al rischio tecnologico (utilizzo di apparecchiature non rispondenti ai requisiti di legge, piani di manutenzione inadeguati), organizzativo (disagi all’utente o al personale, insoddisfazione del paziente per le lunghe liste d’attesa o per il comportamento del personale), ambientale e strutturale (ridotto comfort, scarsa igiene, spazi inadeguati).

Ulteriori possibili errori possono insorgere a seguito dell’inosservanza del principio di “giustificazione” e “ottimizzazione”: il primo stabilisce che è vietata l’esposizione a radiazioni non giustificata mentre il secondo afferma che tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell’informazione diagnostica richiesta; il principio di ottimizzazione, inoltre, riguarda la scelta delle attrezzature, la produzione adeguata di un’informazione diagnostica appropriata o del risultato terapeutico, la delega degli aspetti pratici nonché i programmi per la garanzia di qualità, inclusi il controllo della qualità, l’esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente.

Per una maggiore chiarezza si deve precisare che nell’ambito delle indagini radiologiche il medico radiologo è tenuto a indirizzare l’attività del TSRM, concordando e programmando con quest’ultimo la strategia più appropriata. E ancora, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo del 26 maggio 2000 “gli aspetti pratici per l’esecuzione della procedura o di parte di essa possono essere delegati dallo specialista al TSRM […] ciascuno nell’ambito della proprie competenze professionali”. La delega, in tal caso, se da un lato va intesa come il riconoscimento della professionalità del TSRM dall’altro determina una maggiore responsabilità per esso: il medico specialista affida al tecnico “gli aspetti pratici” di competenza con l’obiettivo di promuovere l’efficienza dell’intera organizzazione. D’altro canto l’affidamento, all’interno dell’attività multiprofessionale, risponde a una chiara esigenza: far si che ogni figura coinvolta nel processo assistenziale svolga lo specifico ruolo richiesto. Tutto questo produce una responsabilità in ambito civile, penale e disciplinare del singolo professionista partecipante per competenza alla prestazione.

Per una rappresentazione più completa del problema occorre aggiungere che l’attività del TSRM è effettuabile soltanto in presenza di prescrizione medica e sotto la responsabilità clinica del medico specialista nel processo di giustificazione delle procedure e “nel rispetto delle norme di radioprotezione previste dall’Unione Europea”. Tuttavia, il TSRM è tenuto a fornire il proprio parere in merito soprattutto alla radioprotezione e ad eventuali prescrizioni diagnostico-terapeutiche ritenute inadeguate.

Il TSRM, quindi, oltre ad avere una propria autonomia, presenta uno specifico ambito di responsabilità e sarà chiamato a rispondere direttamente della propria condotta. Quest’ultima, infatti, non deve più essere indirizzata al mero compimento di un atto tecnico, come poteva accadere quando vigeva il mansionario, ma essere orientata al risultato assistenziale. Pertanto si rende necessario per il TSRM l’obbligo di conoscere le leggi, i regolamenti, gli ordini di servizio ed i protocolli.

Dal punto di vista giurisprudenziale l’analisi della dottrina degli ultimi anni, sulla base dell’evoluzione professionale e multidisciplinare in ambito sanitario, consente di osservare un particolare interesse nell’individuazione della responsabilità professionale nell’ambito dell’équipe multidisciplinare, come quella all’interno della quale si trova ad operare il tecnico radiologo. La responsabilità del medico è divenuta responsabilità medica in senso ampio, identificando con questo termine l’insieme dell’équipe multidisciplinare e non più il singolo professionista medico. Tale fenomeno risulta interessante dal momento che le prestazioni diagnostico-terapeutiche in radiologia non vengono generalmente eseguite da un singolo professionista sanitario, bensì da una pluralità di operatori, i quali interagiscono fra loro all’interno dell’intera organizzazione sanitaria. Pertanto, è rilevante sottolineare che dal punto di vista giurisprudenziale si è verificato un certo “affievolimento” della responsabilità del medico a fronte di un’attenzione maggiore verso le altre figure coinvolte.

La stessa Cassazione penale, pronunciatasi con la sentenza del 12 luglio 2006 n. 33619, ha affermato che “ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell’”èquipe”. Tale affermazione mette in evidenza, come prima riportato, il dovere di vicendevole controllo cui sono tenuti i sanitari che si trovano a svolgere attività sanitaria in equipe.

Si vuole evidenziare, quindi, come il rapporto d’èquipe che lega le varie figure professionali in radiologia debba risultare espressione non di una semplice somma di attività che operano tra loro in maniera ermetica ma di un sinergismo fra le stesse. E ancora, sebbene non si ritrovino, attualmente, in giurisprudenza casi di responsabilità professionale per il tecnico sanitario di radiologia medica, sarà inevitabile che il rapporto d’équipe che lega le varie figure professionali in radiologia potrà creare una moltitudine di situazioni di responsabilità fra gli operatori.

Per questo motivo, due elementi che possono ridurre il rischio di incorrere in “spiacevoli” casi di responsabilità professionale sono i seguenti: la formazione professionale adeguata e la comunicazione tra operatori.

È intuitivo comprendere l’importanza di un’adeguata formazionale professionale. Essa consente di mantenere sempre alta la performance individuale e la competenza specifica dell’operatore, oltre a garantire una riduzione dei costi “umani” e finanziari conseguenti a casi di malpractice.

L’altro elemento cardine è rappresentato, come si è detto, da un’adeguata comunicazione inter-operatore, la quale, in particolare, gioca un ruolo molto importante in tutti gli ambiti della promozione della sicurezza per i pazienti, in quanto aumenta l’efficienza e l’efficacia dei servizi. Il TSRM, in virtù anche del principio dell’affidamento, deve trovarsi al centro della comunicazione, affinché si possano mantenere adeguati standard diagnostici ed operativi e, in ultima analisi, per una riduzione di contenziosi.

 

 

Fonti bibliografiche di riferimento

Scardigno, Alfonso, Normativa e Storia illustrata tecnico – sanitaria di Radiologia Medica, Roma, Marrapese, 2008.

Carriero, Alessandro, Centonze, Maurizio, Scarabino, Tommaso, Management in radiologia, Springer, 2010.

Arbarello, Paolo, Arcangeli, Mauro, Feola, Tommaso, Vaccaro, Maurizio, Medicina legale per le professioni sanitarie – Diritto – Deontologia – Legislazione sociale, Minerva Medica, 2010.

Gentilomo, Andrea, Zoja, Riccardo, Medicina Legale e delle Assicurazioni – Manuale di base per i diplomi di laurea delle professioni sanitarie, Cortina, 2008.

Giusti, Giusto, Trattato di medicina legale e scienze affini, Cedam, 2009.

Codice deontologico del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 2004. Responsabile e coordinatore di progetto: Alessandro Beux—Elaborazione e editing: Giuseppe Brancato, Mario Coppeto, Massimiliano Sabatino, Sergio Borrelli, Isa Dell’Amico, Angelo Di Matteo, Giuseppe Giordano—Contributi specialistici: avvocato Carlo Piccioli, prof. Daniele Rodriguez, prof. Sandro Spinsanti.

Legge 4 agosto 1965, n. 1103. Regolamentazione giuridica dell’arte ausiliaria sanitaria di radiologia medica.

Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche ed integrazioni della legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680 sulla regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’attività di tecnico sanitario di radiologia medica.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1994, n. 746. Profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica.

Legge 26 febbraio 1999, n. 42. Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

Legge 10 agosto 2000, n. 251. Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica.

Legge 1 febbraio 2006, n. 46. Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali.

Decreto del Ministero della Salute 5 marzo 2003. Risk management in Sanità. Commissione tecnica sul rischio clinico.

 

 

*Professore Aggregato presso la Cattedra di Medicina Legale, Università “Tor Vergata” di Roma.

**Dottore in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia.

***Specialista in Formazione presso la Cattedra di Medicina Legale, Università “Tor Vergata” di Roma.

****Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Legale, Dottore di Ricerca in Criminalistica, presso la Cattedra di Medicina Legale, Università “Tor Vergata” di Roma.

Andrea Cammarano

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