L‘ art. 89 del R.D. n. 827 del 1924 è norma che trova applicazione alle sole licitazioni private e non contiene un principio di ordine generale applicabile ad un tipo differente di procedura, quale è la procedura aperta, per pubblico incanto.

Lazzini Sonia 05/01/06
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La regola di pubblicit?, in quanto strettamente collegata a quella generale di trasparenza ed imparzialit? che deve guidare l’attivit? amministrativa in tale delicata materia, deve ?considerarsi essenziale per ogni tipo di gara

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In tema di oneri di pubblicit? delle sedute negli appalti pubblici, il Consiglio di Stato con la decisione numero 6638 del 28 novembre 2005 ci insegna che:

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<Nell’appalto concorso, cui ? assimilabile la licitazione privata, a seguito delle fasi preliminari? pubbliche di verifica e riscontro dei plichi presentati e dei documenti in essi contenuti, interviene la valutazione? tecnico-qualititativa? dell’offerta, che certamente deve effettuata in seduta riservata proprio al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice>

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ma non solo.

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< Siffatta esigenza di riservatezza delle sedute della commissione, per ci? che concerne la valutazione dell?offerta tecnico – qualitativa dei singoli concorrenti, si coniuga con l?esigenza ulteriore di? segretezza dell?offerta economica, fintato che le valutazioni in parola non siano state portate a compimento.

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???? La regola della continuit? e l?esigenza di speditezza consentono dunque – in assenza di una norma che fissi l?inderogabilit? della seduta pubblica per l?apertura delle buste contenti l?offerta economica ? di proseguire, in seduta riservata, anche all?apertura delle buste contenti l?offerta economica, in quanto, come gi? osservato dalla Sezione (nella decisione n. 2235 del 14 aprile 2000) ?la loro consistenza risulta dagli atti scritti che le contengono ai quali, insieme ai verbali da cui risulta la loro comparazione, la legge assicura l?accesso a chi vi abbia interesse?>

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Inoltre, l?emarginata decisione merita di essere segnalata per il seguente principio in essa contenuto:

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< nella valutazione dell?offerta tecnica, gli elementi da prendere in esame devono essere riferiti, in linea di principio, all?oggetto della gara, l?utilizzabilit? di parametri che si riferiscono all?organizzazione aziendale nel suo complesso non pu? essere considerata in astratto, ma deve essere valutata in concreto, in relazione al tipo di gara, alle indicazioni della stazione appaltante, ed al sindacato proposto da chi vi ha interesse.>

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e pertanto..

< dimensionamento e potenzialit?, sono indicatori che ? individuati dalla stazione appaltante ? includono indici desumibili dalla complessiva organizzazione e consistenza aziendale, in quanto idonei a confermare la seriet? dell?offerta con riferimento, come nella specie, alla provvista di mezzi e personale utilizzabile nel complesso dei servizi oggetto della gara>

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Art. 89 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilit? generale dello Stato

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1. Si procede alla licitazione privata:

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a) invitando per mezzo di avvisi particolari persone o ditte ritenute idonee per l’oggetto della licitazione, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le loro offerte;

b) mediante l’invio, alle persone che si presumono idonee per l’oggetto della licitazione, di uno schema di atto in cui sia descritto l’oggetto dell’appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo munito della propria firma e colla offerta del prezzo pel quale sarebbero disposte ad eseguire l’appalto o con la indicazione del miglioramento sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dall’amministrazione.

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2. Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione dev’essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete.

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3. Se altrimenti non sia stato indicato negli avvisi, l’autorit? delegata, dopo invitati ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella pi? vantaggiosa presentata, aggiudica l’impresa, seduta stante, al migliore offerente.

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4. Nel secondo caso l’autorit? che deve aggiudicare l’appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all’apertura delle obbligazioni ricevute, e delibera la provvista od il lavoro al migliore offerente, stendendo verbale di deliberamento dal quale risultino le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l’esito della licitazione.

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5. Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.

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6. Sono applicabili alle licitazioni private le norme sancite dagli artt. 67, 68, 69, 72, 75, 76, 77 e 83.

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7. Se la licitazione privata ? fatta col metodo delle offerte segrete di cui all’art. 73, lettera b), ci? deve essere dichiarato nell’invito.

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8. Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle per persona da nominare.

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A cura di Sonia LAZZINI

  • qui la decisione

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