L’ art. 145 bis i comma codice delle assicurazioni si interpreta alla luce del principio di parità delle parti

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La norma

Si segnala una interessante pronuncia del giudice di pace di cerignola, (sentenza n. 147/2019) in materia di risarcimento danni da sinistro stradale e, segnatamente, sulla interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 145 bic i comma del codice delle assicurazioni.

La suddetta norma, come noto, introdotta dall’art. 1 comma xx della legge 124/2017, recita

quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

Il caso

Nel caso affrontato in sentenza il danneggiato rivendicava di essere stato investito dall’autovettura assicurata e chiedeva il risarcimento delle lesioni patite. L’assicuratore, di contro, eccepiva che le risultanze della scatola nera montata sul veicolo investitore attestavano che il mezzo, alla data e ora del sinistro, si trovava parcato in altro luogo. Il danneggiante, proprietario e conducente del veicolo investitore, che prima del giudizio aveva sottoscritto il modulo cai, restava contumace.

La difesa dell’attore, letto il documento in esame, ne contestava il valore probatorio, eccependo il non funzionamento, la non taratura e la non omologazione della scatola nera, e chiedendo che il giudice valutasse ininfluenti le relative risultanze fattuali.

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La pronuncia

Il giudice in motivazione, nel valutare non rilevante il report della scatola nera, premetteva come la comunità scientifica degli specialisti in infortunistica stradale, sull’affidabilità delle risultanze della scatola nera, abbiano sempre espresso perplessità attesa la mancanza di precisione, con relativa necessità di interpretazione dei dati ad opera di specialisti.

Indi il giudice passa ad esaminare la portata dell’art. 145 bis i comma, argomentando nei termini che seguono.

Innanzitutto il giudice afferma come la norma attribuisca valore di “piena prova” al report della scatola nera, evidenziando come lo stesso sia superabile mediante la prova, ad esempio con una ctu o per testimoni, della manomissione. Indi si sottolinea come il resoconto di questi report sia “fruibile alle parti”.

Il giudice apre, così una riflessione sulla conformità della norma all’art. 111 ii comma della costituzione, laddove si pone l’onere di dimostrare il non funzionamento dell’apparecchio a carico del danneggiato, ravvisando una violazione del principio di parità delle parti.

L’apparecchio, infatti, non è nella materiale disponibilità del danneggiato (diverso sarebbe il caso del soggetto coinvolto al quale sia eccepito il report della scatola nera montata sul proprio veicolo) il quale non può quindi provare il non funzionamento, soprattutto nel caso, come quello che occupa, in cui il proprietario del veicolo su cui è montata la scatola nera è contumace.

Secondo il giudice di pace, quindi, a fronte dell’eccezione di non funzionamento e/o affidabilità della scatola nera sollevata dalla controparte, spetta all’assicuratore dimostrare che, invece, l’apparecchio funzionava regolarmente. Altresì, il giudice evidenzia che la prova del non funzionamento andrebbe riferita ad un momento temporale precedente al giudizio, con poteri quindi inesistenti per il soggetto danneggiato. Il giudice di pace di cerignola, poi, prosegue richiamando gli arresti giurisprudenziali sull’inaffidabilità delle risultanze della scatola nera in quanto atto di parte e privo di rigore scientifico certo e dimostrato, non soggetto a taratura e a controlli periodici riscontrabili e che, per giunta, viene invocato dalla stessa parte che ne produce l’esito per ottenerne vantaggio.

Il giudice, così, interpreta la norma nel senso costituzionalmente orientato e, quindi, in presenza di prove raccolte nel contraddittorio (prova testimoniale, confessione del danneggiante, ctu medico-legale, evidenze documentali) che vanno in senso contrario alle risultanze della scatola nera, ritiene non rilevante il risultato della stessa.

La massima

Secondo il giudice di pace di cerignola, che richiama una sentenza del tribunale di bari che confermava in appello una sentenza del giudice di pace di noci, “i dati forniti dalla scatola nera non hanno il crisma di prova documentale ma sono semplici elementi di prova superabili dalle altre emergenze processuali”.

Nel caso affrontato, atteso che tutte le altre risultanze processuali deponevano a favore dell’accoglimento della domanda, il giudice di pace ha statuito in tal senso.

Si sottolinea il coraggio del giudice di pace che ha saputo guardare oltre il mero dato letterale della norma ed applicare i principi della costituzione nell’applicare la legge, attività che ogni buon giudice non deve mai dimenticare di compiere.

 

Michele Allamprese

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