L’art.125 c.11. e 9 del d.legs. 163 /2006 quale prevede che per i servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga nel rispetto dei principi di trasp

Lazzini Sonia 25/10/07
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Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 3001 del 27 luglio 2007 emessa dal Tar Puglia, Lecce:
 
< Considerato, invero, che il bando di gara, richiedeva che nel curriculum professionale, fossero indicati, oltre all’elenco degli incarichi professionali assolti negli ultimi cinque anni di progettazione, direzione lavori , coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione collaudo ecc. con il Comune di Lizzano (lett.b3), anche l’elenco dei servizi affini (appartenenti alla classe VIII della tariffa professionale) negli ultimi cinque anni ( punto sub 1) e l’importo delle opere a cui detti servizi si riferiscono (punto sub2), e che, l’associazione dei professionisti citata ha indicato, per ciascuno degli associati, una serie di lavori effettuati per conto di pubbliche amministrazioni, indicandone i rispettivi importi
 
A ciò aggiungasi che il bando non prevedeva l’attribuzione di alcun punteggio in relazione al curriculum professionale, limitandosi quest’ultimo ad essere richiesto ai fini dell’ammissione e, quindi, ai fini della dimostrazione della professionalità raggiunta, necessaria per l’espletamento dell’incarico in questione. Invero il bando, al fine dell’aggiudicazione, prevedeva esclusivamente che l’incarico sarebbe stato conferito al concorrente che avrebbe offerto il massimo ribasso sull’importo della prestazione.
 
Tale circostanza risulta confortata dalla lettura dei verbali di gara del 6-7 marzo 2007, ove la Commissione si limita a verificare la ammissibilità delle domande di partecipazione, ad escludere quelle che non contengono i requisiti di ammissione previsti dal bando (assenza di servizi affini, carenza della relazione tecnco-metodologica, assenza abilitazione del professionista, omessa dichiarazione in merito alla regolarità versamenti contributi previdenziali ed assistenziali, assenza di riferimento temporale degli incarichi ricevuti, mancanza dichiarazione artt. 38 e 39 d. legs.163/66 e della fotocopia di documento di identità), nonchè a verificare le offerte economiche.
 
Risulta pertanto evidente che, avendo l’associazione dei professionisti aggiudicataria ha  dimostrato di possedere i requisiti di ammissione previsti dal bando di gara e, quindi, la necessaria professionalità inerente l’espletamento di servizi affini a quelli oggetto dell’incarico, del tutto irrilevante risulta che tali servizi non fossero stati svolti con il Comune di Lizzano ma con altre amministrazioni, atteso che tale ultima circostanza non poteva incidere sulla ammissibilità della partecipazione.
 
Del resto, risultando l’appalto in questione esperito mediante una procedura aperta, al massimo ribasso, non può assumere rilevanza l’art.125 c.11. e 9 del d.legs. 163 /2006 il quale prevede che per i servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
 
Difatti, per gli incarichi conferiti secondo i principi di cui all’art.125 c.11 citato, avrebbe assunto rilevanza la circostanza dell’espletamento di incarichi nel Comune appaltante, dovendo essere assicurata la rotazione nel conferimento degli incarichi, mentre nell’appalto in questione, ove l’incarico viene conferito al massimo ribasso, mediante una procedura aperta, non vi è la necessità del rispetto dei suindicati principi di rotazione e parità di trattamento, dato che in tal caso l’amm.ne risulta del tutto vincolata alla risultanze della gara esperita. >
 
A cura di *************
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE SECONDA SEZIONE  
 
 
ha pronunciato la seguente 
 
 
SENTENZA
 
 
Visto il ricorso 847/2007 proposto da:
 
D.L. ******** 
contro
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 
a) dei verbali redatti nelle date 06 e 07/03/2007 con cui la Commissione istituita per la valutazione delle candidature ricevute nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori ed attività tecnico-amministrative connesse per l’intervento di “Adeguamento e completamento degli schemi idrici fognanti e delle relative reti infrastrutturali – realizzazione di sistemi di collettamento differenziali per le acque piovane- importo euro 1.575.000,00” indetta dal Comune di Lizzano –Ufficio Tecnico con avviso pubblico port. n.102 del 16/02/2007 ha disposto ai sensi dell’art. 124 comma 8 D.Lgvo n.163/2006 la esclusione automatica dell’offerta economica del ricorrente e contestualmente aggiudicato in via provvisoria la gara al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti – Ing. ************************* (mandatario-capogruppo), Ing. ***********, Ing. ************, Ing. **********************, ****. **********, Ing. **********;
 
b) della determina n.120 del 28/03/2007 con cui il Responsabile dell’U.T. del Comune di Lizzano ha conferito al suddetto RTP C.-C.-D.S. ecc. l’incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori ed attività correlate, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera pubblica descritta al punto a) che precede, nonché approvato lo schema di convenzione;
 
 
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli di cui sopra.
 
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
 
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, 
 
 
presentata in via incidentale dal ricorrente;
 
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
 
 
COMUNE DI LIZZANO
 
 
 
Udito, nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2007, il relatore Ref. ******** 
 
 
MORO e uditi gli avv.ti ******* e ********
 
 
 
 
 
Considerando che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
 
Illegittimità. Violazione ed errata applicazione dell’art. 124 comma 8 D.Lg.vo 12/04/2006 n.163 e mancata applicazione dell’art. 86 comma 3 stesso ********* Eccesso di potere. Contraddittorietà e disparità di trattamento. Violazione dei principi di correttezza e trasparenza amministrativa.
 
 
 
 
 
 
 
Considerato che il ricorrente impugna gli atti di gara , relativi all’affidamento dell’incarico professionale di progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori ed attività tecnico-amministrative connesse, per l’intervento di “adeguamento e completamento degli schemi idrici e fognanti e delle relative reti infrastrutturali- realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane”- , nella parte in cui gli stessi hanno omesso di escludere dall’esame delle offerte economiche quella della ATP N.- C.-S.;
 
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che l’ATP citata doveva essere esclusa dalla gara in questione in quanto il curriculum professionale dalla stessa presentato era ed è assolutamente carente dell’elenco degli incarichi professionali richiesto al punto sub.3 del bando, non è meritevole di accoglimento.
 
Invero, il bando di gara ( pag.2) prescriveva che la busta n.1 dovesse contenere , oltre alla istanza di partecipazione ( lett.a) anche il curriculum professionale( lett.b) contenente a pena di esclusione (b3) “l’elenco degli incarichi professionali assolti negli ultimi 5 anni di progettazione, direzione lavori, coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo ecc. con il Comune di Lizzano”, senza prevedere che tale dichiarazione dovesse essere resa anche se negativa..
 
Nella fattispecie, l’ATP N.-C.- S. non ha prodotto tale dichiarazione.
 
Ritenuto che l’assenza della dichiarazione suddetta non possa integrare alcuna causa di esclusione dalla procedura di gara in esame, in quanto la mancanza della dichiarazione di aver avuto incarichi con l’ente appaltante equivale alla dichiarazione di assenza degli stessi, implica cioè l’assenza degli stessi.
 
Tale assenza risulta del tutto irrilevante ai fini dell’ammissione alla selezione de qua, inerente l’affidamento dell’incarico per i servizi tecnici professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria dei lavori di “ adeguamento della rete di fogna bianca, con dismissione degli attuali pozzi di assorbimento per l’importo complessivo del progetto di E 1.575.000,00”, da aggiudicarsi all’offerente il massimo ribasso sull’importo della prestazione, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124 comma 8 D.legs. 163/07.
 
Considerato, invero, che il bando di gara, richiedeva che nel curriculum professionale, fossero indicati, oltre all’elenco degli incarichi professionali assolti negli ultimi cinque anni di progettazione, direzione lavori , coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione collaudo ecc. con il Comune di Lizzano (lett.b3), anche l’elenco dei servizi affini (appartenenti alla classe VIII della tariffa professionale) negli ultimi cinque anni ( punto sub 1) e l’importo delle opere a cui detti servizi si riferiscono (punto sub2), e che, l’associazione dei professionisti citata ha indicato, per ciascuno degli associati, una serie di lavori effettuati per conto di pubbliche amministrazioni, indicandone i rispettivi importi (ved. ***************************, ********,********). A ciò aggiungasi che il bando non prevedeva l’attribuzione di alcun punteggio in relazione al curriculum professionale, limitandosi quest’ultimo ad essere richiesto ai fini dell’ammissione e, quindi, ai fini della dimostrazione della professionalità raggiunta, necessaria per l’espletamento dell’incarico in questione. Invero il bando, al fine dell’aggiudicazione, prevedeva esclusivamente che l’incarico sarebbe stato conferito al concorrente che avrebbe offerto il massimo ribasso sull’importo della prestazione.
 
Tale circostanza risulta confortata dalla lettura dei verbali di gara del 6-7 marzo 2007, ove la Commissione si limita a verificare la ammissibilità delle domande di partecipazione, ad escludere quelle che non contengono i requisiti di ammissione previsti dal bando (assenza di servizi affini, carenza della relazione tecnco-metodologica, assenza abilitazione del professionista, omessa dichiarazione in merito alla regolarità versamenti contributi previdenziali ed assistenziali, assenza di riferimento temporale degli incarichi ricevuti, mancanza dichiarazione artt. 38 e 39 d. legs.163/66 e della fotocopia di documento di identità), nonchè a verificare le offerte economiche.
 
Risulta pertanto evidente che, avendo l’associazione dei professionisti N.-C.- S. dimostrato di possedere i requisiti di ammissione previsti dal bando di gara e, quindi, la necessaria professionalità inerente l’espletamento di servizi affini a quelli oggetto dell’incarico, del tutto irrilevante risulta che tali servizi non fossero stati svolti con il Comune di Lizzano ma con altre amministrazioni, atteso che tale ultima circostanza non poteva incidere sulla ammissibilità della partecipazione.
 
Del resto, risultando l’appalto in questione esperito mediante una procedura aperta, al massimo ribasso, non può assumere rilevanza l’art.125 c.11. e 9 del d.legs. 163 /2006 il quale prevede che per i servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
 
Difatti, per gli incarichi conferiti secondo i principi di cui all’art.125 c.11 citato, avrebbe assunto rilevanza la circostanza dell’espletamento di incarichi nel Comune appaltante, dovendo essere assicurata la rotazione nel conferimento degli incarichi, mentre nell’appalto in questione, ove l’incarico viene conferito al massimo ribasso, mediante una procedura aperta, non vi è la necessità del rispetto dei suindicati principi di rotazione e parità di trattamento, dato che in tal caso l’amm.ne risulta del tutto vincolata alla risultanze della gara esperita. 
 
Considerato, altresì, che non coglie nel segno neppure l’ulteriore censura, con la quale il ricorrente lamenta che, poiché la parcella redatta dalla ATP N.-C.-S. presenta alcune difformità rispetto all’offerta presentata, la stessa doveva essere esclusa dalla procedura in esame.
 
Ritenuto, invero, che la prospettata anomalia della parcella suindicata ( il ricorrente sostiene che la parcella risulta calcolata senza tener conto delle differenti incidenze percentuali stabilite dal bando nella misura del 95% e del 5% per la classe VIII e per la classe I cat.F) non possa assumere alcuna rilevanza in sede di ammissione alla gara, riguardando la stessa aspetti obbligazionari tipici della fase contrattuale , senza minimamente incidere sulla ammissibilità dell’offerta; del resto il bando di gara si limitava a richiedere una” parcella proforma per le opere oggetto dell’incarico” con la conseguenza che tale prescrizione non riguardava l’obbligo di redigere la parcella in una forma particolare, rilevandosi unicamente che “ l’importo a base di negoziazione è determinato dall’applicazione delle aliquote stabilite dalla tariffa professionale riferita alla classe VIII che si stima abbia una incidenza del 95%…”; anche tale ultima circostanza conduce pertanto alla conclusione che non contenendo il bando di gara alcuna prescrizione tassativa in relazione alla parcella professionale la stessa doveva essere redatta in maniera puramente indicativa.
 
Ritenuto che le considerazioni che precedono conducano alla reiezione del ricorso e che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.   
 
 
 
 
 
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 
 
 
3 e 9 della Legge n. 205 del 2000;
 
 
 
 
P.Q.M.
 
 
 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
 
 
respinge il ricorso indicato in epigrafe .
 
 
 
 
 
 
 
Spese compensate.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 14 giugno 2007
 
 
Dott. ***************** – Presidente
 
 
Dott.ssa ************* – Estensore
 
Pubblicata il 27 luglio 2007
 
N.R.G. «RegGen»
 

Lazzini Sonia

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