L’arresto in flagranza di reato, disciplina giuridica e caratteri

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L’arresto in flagranza di reato è, nel diritto processuale penale italiano, un provvedimento provvisorio limitativo della libertà personale, fa parte delle cosiddette misure precautelari, la quale  disciplina legislativa è prevista dal Titolo VI del Libro V del codice procedura penale.

Anche se non sempre, è seguito da una misura cautelare personale quale, a titolo esemplificativo, la custodia cautelare in carcere.

L’arresto in stato di flagranza si distingue dall’arresto inteso come pena principale applicabile ai reati di tipo contravvenzionale.

L’istituto, insieme al fermo di polizia, trova le proprie basi nell’articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale dopo avere sancito il carattere di inviolabilità della libertà personale e l’inammissibilità di forme di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge stabilisce che:

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida entro le successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”.

Subito dopo l’arresto, la polizia giudiziaria ne deve dare notizia al pubblico ministero e all’avvocato difensore dell’arrestato.

Entro 48 ore dall’arresto, il pubblico ministero ne deve richiedere la convalida al giudice per le indagini preliminari competente per territorio.

Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto, entro le 48 ore successive, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore.

Quando risulta che l’arresto sia stato legittimamente eseguito, il giudice provvede alla convalida con ordinanza.

Se ne ricorrono i presupposti, dispone anche l’applicazione di una delle misure cautelari, in caso contrario, ordina l’immediata liberazione dell’arrestato.

Soggetti competenti a disporne, in particolari condizioni di necessità e urgenza, sono quelli tassativamente previsti dallo stesso codice, la polizia giudiziaria e, in alcuni e particolari casi, i privati cittadini.

L’arresto in flagranza di reato è eseguito, di solito, da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (ex artt. 380 e 381 c.p.p.).

L’art. 383 del codice di procedura penale, al comma 1  prevede che gli individui privati abbiano la facoltà , e non l’obbligo, di procedere all’arresto in flagranza esclusivamente nei casi di arresto obbligatorio previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale e purché si tratti di delitti perseguibili d’ufficio.

La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia (ex art. 383 comma 2).

Il pubblico ministero non può disporre l’arresto in flagranza se non nelle ipotesi di reati commessi nel corso dell’udienza, a norma dell’articolo 476 comma 1 del codice di procedura penale (si pensi ad esempio, al caso del padre della donna stuprata che nel corso dell’udienza tira fuori una pistola e uccide l’imputato presunto stupratore) e quando agisce uti privatus, cioè come privato cittadino, nei casi e nei modi stabiliti dal richiamato articolo 383 del codice di procedura penale.

I presupposti sono:

Stato di flagranza di reato, (ex art. 382 c.p.p.).

Commissione dei delitti previsti dagli articoli 380 comma 2 (arresto obbligatorio) e 381 comma 2 (arresto facoltativo) del codice di procedura penale.

Nelle sole ipotesi di arresto facoltativo, sussistenza delle condizioni delle quali al comma 4 dell’articolo 381 del codice di procedura penale.

Sia nell’arresto obbligatorio sia in quello facoltativo, proposizione della querela, nelle ipotesi di delitti perseguibili a querela (ex artt. 380, comma 3 e 381, comma 3 c.p.p.).

Si ha flagranza di reato quando il soggetto è sorpreso nell’atto di commettere il delitto (o mentre lo compie e immediatamente dopo).

Allo stesso modo, è in flagranza (o quasi flagranza) colui che viene catturato dall’autorità di polizia o dalla persona offesa dal reato o da altri al termine dell’inseguimento (è necessario che l’attività di inseguimento sia continua dal momento della commissione del fatto), oppure viene sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

L’arresto in flagranza è eseguito nei confronti di chiunque è colto in stato di flagranza di reato.

In proposito:

L’art. 382, comma 1 del codice di procedura penale, stabilisce che è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato (cosiddetta flagranza propria) oppure chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone oppure è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (cosiddetta quasi flagranza).

L’art. 382 comma 2 del codice di procedura penale stabilisce che nel reato permanente (come ad esempio nel sequestro di persona) lo stato di flagranza dura sino a quando non è cessata la permanenza.

 

Le tipologie sono:

Arresto obbligatorio

L’arresto in flagranza è obbligatorio nei casi previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale.  pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

Arresto in flagranza eseguito da privati

In particolare, nelle ipotesi di arresto in flagranza di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (ai sensi degli artt. 380 e seguenti del c.p.p.) e limitatamente ai casi nei quali il delitto sia perseguibile d’ufficio a norma dell’articolol’art. 383 del codice di procedura penale.

Arresto obbligatorio nelle ipotesi di delitti perseguibili a querela

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza obbligatorio può essere eseguito esclusivamente se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.

Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

Arresto facoltativo

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto facoltativo se:

La misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità sociale del soggetto desunta dalle circostanze del fatto o dalla sua personalità.

Se si procede per un delitto consumato o tentato per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni o di un delitto colposo per il quale è prevista una pena superiore nel massimo ai 5 anni di reclusione.

Anche in questo caso se il delitto è perseguibile a querela si procede all’arresto solo se il querelante la propone, anche se è resa oralmente.

L’arresto o il fermo non è consentito quando tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto:

Nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima.

In presenza di una causa di non punibilità.

Le personalità immuni all’arresto sono:

Il Sommo Pontefice.

Il Presidente della Repubblica. (Esclusivamente nell’ambito di atti espletati nell’esercizio delle sue funzioni e se responsabile dei reati di Alto tradimento e di attentato alla Costituzione, come cittadino non ha immunità).

I Cardinali quando la sede papale è vacante.

I Capi e Ministri di Stati esteri in visita all’Italia.

I Diplomatici accreditati dalla Repubblica Italiana e dallo Stato pontificio.

Gli Agenti consolari.

I Componenti del Consiglio d’Europa.

Dott.ssa Concas Alessandra

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