L’amministrazione finanziaria deve provare la qualità di erede tenuto al pagamento dei tributi

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L’amministrazione finanziaria deve produrre le prove della accettazione dell’eredità, dalla quale discende la legittimazione passiva degli eredi.

 

Decisione: Sentenza n. 3611/2016 Cassazione Civile – Sezione V

Classificazione: Tributario

Parole chiave: riscossione tributi – eredi – qualità – – rinuncia – onere della prova

 

Il caso.

Un contribuente a cui era stato notificato un avviso di accertamento lo impugnava e, a seguito del rinvio ad altra Corte di Appello da parte della Cassazione e alla morte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate agiva nei confronti degli eredi per l’esito soccombente in Commissione Tributaria. Ma gli asseriti eredi avevano rinunciato all’eredità: ricorrevano quindi in Cassazione lamentando che la Commissione Tributaria Regionale non aveva accertato la loro qualità di eredi, e la Suprema Corte accoglie il ricorso.

 

La decisione.

La Cassazione ha rilevato, in via preliminare, che la mancanza della qualità di eredi (e il conseguente difetto di legittimazione passiva), andava solevato durante il giudizio di rinvio: «Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la questione di difetto di legittimazione passiva dei chiamati all’eredità di Della Maddalena Palmiro, per avvenuta rinuncia a tale eredità, in quanto vedente su di uno specifico fatto impeditivo di tale legittimazione, andasse sollevata nel giudizio di rinvio (costituente il giudizio di merito successivo alla pronuncia cassata), mediante produzione dell’atto di rinuncia all’eredità, essendosi l’evento, che aveva radicato detta legittimazione (morte del contribuente, parte originaria del processo), verificato nelle more del giudizio di cassazione e quindi, dopo l’esaurimento del precedente giudizio di appello, svoltosi ancora nei confronti del de cuius. Ebbene, qualora venga eccepita l’estraneità di una delle parti al rapporto giuridico dedotto in giudizio, la contestazione non attiene ad un difetto di legittimazione a contraddire, per la cui sussistenza è necessario e sufficiente che il difetto di titolarità, del rapporto venga semplicemente prospettato, bensì alla titolarità effettiva ed in concreto del rapporto controverso dal lato passivo. Con la conseguenza che, a differenza del difetto di “legitimatio ad causam”, il difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto non è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e, quindi, anche in cassazione, se la questione era deducibile nel giudizio di merito (cfr.. Cass. 6894/1999; 10673/2002).

Ne consegue che costituisce onere degli eredi produrre, nel giudizio di merito nel quale la questione della loro legittimazione venga, in concreto, a porsi, l’eventuale atto di rinuncia all’eredità, a fronte del quale incomberà, poi, sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provarne la mancata inserzione nel registro delle successioni, di cui all’ad. 52 disp. prel. c.c., ai fini dell’opponibilità di tale atto ai terzi (Cass. 2820/2005; 3346/2014).».

Avendo i presunti eredi prodotto tardivamente l’atto di rinuncia, la Commissione Tributaria Regionale non ne ha (correttamente) tenuto conto: «Nel caso di specie, la produzione della rinuncia all’eredità è avvenuta, per contro, non essendosi gli eredi costituiti nel giudizio di rinvio, mediante la spedizione di un’irrituale memoria, con l’allegato verbale di rinuncia, pervenuta alla CTR solo in data 10.7.2009, ossia dopo l’udienza di trattazione del processo, tenutasi il 7.7.2009 (v. sentenza di appello), in violazione del termine – da ritenersi perentorio pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice (cfr. Cass. 1771/2004; 2787/2006; 23580/2009; 655/2014; 3661/2015) – previsto dall’art. 32, co. 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Ne discende che la CTR – contrariamente all’assunto dei ricorrenti – non avrebbe potuto, di certo, tenere conto di tale tardiva ed irrituale produzione.».

Ma la Suprema Corte precisa che in materia di obbligazioni triibutarie, l’onere di provare l’accettazione dell’eredità grava sull’Uffiicio: «Non può revocarsi in dubbio, infatti, che sulla parte istante incomba l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali la domanda o l’impugnazione sia stata notificata, e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all’eredità, atteso che la legitimatio ad causam” non si trasmette dal “de cuius” al chiamato per effetto della sola apertura della successione (Cass. 17295/2014). In particolare, in tema di obbligazioni tributarie, grava sull’Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per potere esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa. Tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il “de cuius” che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (Cass. 13738/2005), o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità.

Nel caso concreto, dall’esame dell’impugnata sentenza non è dato in alcun modo desumere in base a quali elementi – che l’Amministrazione avrebbe dovuto produrre in giudizio, essendo gravata del relativo onere, ex art. 2697 c.c. – la CTR abbia ritenuto di individuare negli odierni ricorrenti gli eredi del defunto D. La decisione in questione si limita, invero, in due soli punti – nell’esposizione del fatto, laddove riferisce dell’avvenuta riassunzione del processo, ex art. 392 c.p.c., nei confronti dei pretesi eredi della parte originaria, (…), e nel dispositivo, nel quale questi ultimi vengono condannati, nella predetta veste, alle spese del giudizio – ad attribuire ai ricorrenti la qualità di “eredi” di Della Maddalena Palmiro. Nessuna indicazione è, per contro, desumibile dalla sentenza di appello circa le fonti dalle quali l’organo giudicante abbia desunto il convincimento in ordine all’effettiva sussistenza, in capo, ai suddetti soggetti, della qualità in questione, legittimante la loro partecipazione al presente giudizio.

La censura va, pertanto, accolta.».

 

Osservazioni.

La Suprema Corte, pur avendo ritenuto corretto l’operato della Commissione Tributaria Regionale che non ha (giustamente) tenuto conto della tardiva produzione in giudizio dell’atto di rinuncia all’eredità, ha chiarito che l’onere della prova in merito alla accettazione (espressa o tacita) dell’eredità grava sull’amministrazione finanziaria.


Disposizioni rilevanti.

Codice civile

 

VIGENZA

Art. 459 – Acquisto dell’eredità

L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

 

CAPO IV Della rappresentazione

 

Art. 467 – Nozione.

La rappresentazione fa subentrare i discendenti … nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare la eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 2 – 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo “limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi”.

(…)

 

Art. 470 – Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario

L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario.

L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.

 

Art. 474 – Modi di accettazione

L’accettazione può essere espressa o tacita.

 

Art. 475 – Accettazione espressa

L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamata all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.

 

Art. 476 – Accettazione tacita

L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

 

Art. 478 – Rinunzia che importa accettazione

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.

 

Art. 479 – Trasmissione del diritto di accettazione

Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.

 

Art. 481 – Fissazione di un termine per l’accettazione

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

 

Art. 485 – Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni

Il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l’inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell’art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell’inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

Graziotto Fulvio

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