L’accesso ai documenti amministrativi

sentenza 25/03/10
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Secondo quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, deve essere riconosciuto in favore di chiunque vi abbia un interesse concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Tale diritto deve essere, poi, esercitato secondo le modalità stabilite dalla legge e mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, non rilevando eventuali ragioni di tutela della riservatezza a sostegno del diniego.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa il diritto di difesa tutelato mediante l’accesso ai documenti amministrativi prevale su quello di riservatezza dei terzi.

N. 00676/2010 REG.SEN.

N. 00024/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

 


ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 24 del 2010, proposto da:
Towertel Spa, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Boccaccio,19;

contro

Comune di Caprino Bergamasco, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

Lisimm Leasing Immobiliare Spa, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del silenzio-rigetto/diniego perfezionatosi sull’istanza di accesso agli atti formulata dalla società ricorrente in data 15 ottobre 2009 relativamente agli atti, provvedimenti e comunicazioni notificati e/o inviati da parte del Comune di Caprino Bergamasco alla società Lisimm Leasing Immobiliare S.p.a. a seguito della Conferenza dei Servizi del 12 ottobre 2006 relativamente alla pratica edilizia n.57/2006 per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni in località Valcava ed in particolare del provvedimento emesso dal Comune di Caprino Bergamasco in data 11 dicembre 2006, prot. n.9086, perchè sia accertato il diritto della ricorrente ad ottenere l’esibizione dei citati documenti e sia ordinato all’amministrazione di esibirli.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2010 il dott. ************ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Ritenuto in fatto ed in diritto:

che la ricorrente è proprietaria di alcune infrastrutture per l’installazione di impianti di telecomunicazione e di comunicazioni elettroniche site in comune di Caprino Bergamasco, in località Valvaca;

che, a tutela di propri diritti, ha inoltrato in data 15 ottobre 2009 al comune medesimo istanza diretta ad ottenere l’accesso e l’estrazione di copia degli atti, provvedimenti e comunicazioni notificati e/o inviati da parte del comune stesso alla società Lisimm Leasing Immobiliare S.p.a. a seguito della Conferenza dei Servizi del 12 ottobre 2006 relativamente alla pratica edilizia n.57/2006 instaurata dalla controinteressata per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni sempre in località Valcava, e precisamente in un sito limitrofo a quello dove insistono gli impianti della ricorrente, ed in particolare del provvedimento emesso dal Comune di Caprino Bergamasco in data 11 dicembre 2006, prot. n. 9086;

che la suddetta domanda di accesso è stata formulata allo scopo di verificare l’effettiva emissione di provvedimento negativo del comune sull’istanza succitata della controinteressata, al fine di accertare l’illegittimità del procedimento successivamente instaurato dalla controinteressata per ottenere, mediante azione sostitutiva del commissario ad acta, provvedimento del 30 agosto 2007 di assenso alla realizzazione dell’impianto, impugnato dalla ricorrente con ricorso rubricato al n. di registro generale 2406/2007;

che il comune intimato non si pronunciava sull’istanza di accesso, determinando il perfezionamento della fattispecie del silenzio- rigetto;

Considerato che, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7.8.1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, è riconosciuto in favore di chiunque vi abbia un interesse concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla legge medesima e si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, né rilevano eventuali ragioni di tutela della riservatezza a sostegno del diniego, atteso che, nella fattispecie in questione, la copia della documentazione richiesta dalla società ricorrente non concerne dati sensibili ed in ogni caso, per il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa cui il collegio ritiene di aderire, il diritto di difesa tutelato mediante l’accesso prevale su quello di riservatezza dei terzi;

che, nella fattispecie in questione, in considerazione di quanto premesso, si ravvisa la sussistenza dell’interesse della società ricorrente ad accedere alla documentazione suddetta;

che, in conclusione, il ricorso deve essere accolto per le suesposte considerazioni, essendo il comune di Caprino Bergamasco obbligato a rilasciare all’istante copia della richiesta documentazione;

che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – prima sezione – accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al comune di Caprino Bergamasco di rilasciare alla ricorrente, mediante estrazione di copia, la documentazione di cui sopra, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione o di notificazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:

************, Presidente FF, Estensore

***********, Referendario

*************, Referendario

 

 

IL PRESIDENTE     ESTENSORE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

sentenza

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