Jobs Act: primi sì ai decreti attuativi

Redazione 23/02/15
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“Oggi è il giorno atteso da anni. Il #JobsAct rottama i cococo cocopro vari e scrosta le rendite di posizione dei soliti noti #lavoltabuona”. Così Matteo Renzi twitta la sua soddisfazione per  l’emanazione dei decreti attuativi che stanno dando forma al Jobs Act.

Le novità sono riassunte nel comunicato n. 51, del 20/2/2015, del Consiglio dei Ministri.
Clicca qui per visualizzare il comunicato

 

I primi due decreti attuativi sul contratto a tutele crescenti e quello sugli ammortizzatori sociali hanno superato l’esame definitivo. Gli altri due, invece, tra cui quello sulle tipologie contrattuali, sono stati approvati in via preliminare e dunque passeranno al vaglio del Parlamento per un parere non vincolante prima del varo.

Ecco i punti principali della riforma:

– licenziamento e contratto a tutele crescenti
– sussidio di disoccupazione
– abolizione co.co.co. e co.co.pro. a partire dal 2016
– congedo parentale e part time
– demansionamento del lavoratore

 

Articolo 18 e contratto tutele crescenti

Il contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi

Per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato si limita la possibilità del reintegro del lavoratore, prevedendo invece l’indennizzo economico crescente con l’anzianità di servizio. Il reintegro è possibile solo in caso di licenziamento discriminatorio o per licenziamento disciplinare per il quale venga provata l’insussistenza del fatto materiale contestato. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice.

Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

 

Ammortizzatori sociali: Naspi, Asdi, Dis-Col

La Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego, è un assegno di disoccupazione riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi.

L’ Asdi è un assegno di disoccupazione, che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, che sarà pari al 75% dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.

La Dis-Col è un’indennità di disoccupazione per i co.co.co (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro.

Il suo importo e’ rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi.

 

Addio co.co.co. e co.co.pro.

A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato.

Per il 2015 sarà ancora possibile stipulare questi contratti mentre anche dopo il 2016 sarà possibile stipulare co.co.pro con accordi sindacali.

Resteranno invece salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi che prevedono discipline specifiche in ragione delle particolari esigenze produttive.

 

Part time e congedo parentale

Part-time: vengono definiti i limiti e le modalità con cui il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche o flessibili. Viene, inoltre, prevista la possibilità di richiederlo in caso di necessità di cura per malattie gravi o in alternativa al congedo parentale.

Congedo parentale facoltativo: mamme e papà potranno scegliere di lavorare a tempo parziale per accudire i propri figli. La differenza è che si potrà optare, per una sola volta, ad un rapporto di lavoro full time trasformato in part time, con una riduzione di orario non superiore al 50%.

Per prendere il congedo parentale facoltativo (sei mesi) si avrà tempo fino ai 12 anni di vita del bambino, a differenza di adesso che l’età massima è 8 anni. Sale da 3 a 6 anni l’età entro la quale il congedo facoltativo che si prende è retribuito parzialmente (al 30%).

 

Demansionamento

In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro).

Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

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