Jobs Act Autonomi: le molte ombre e poche luci del Ddl Autonomi

Redazione 22/03/17
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Il Ddl sul lavoro autonomo, approvato alla Camera nei giorni scorsi, e passato al Senato per la terza rilettura, riguarda ben 2 milioni di lavoratori, tra partite Iva e collaboratori, ed è composto di 22 articoli suddivisi in tre capi. Se analizzato dettagliatamente, presenta numerosi vuoti e lacune, lasciando incompleta la disciplina applicabile ad autonomi e professionisti proprio degli aspetti fondamentali di tutela. Vediamo, dunque, di comprendere i difetti fin da ora evidenziati dai detrattori del Ddl.

La mancanza più grave, a detta anche di Vincenzo Martino, vicepresidente di AGI – Avvocati giuslavoristi italiani, è quella relativa al riconoscimento di una “paga proporzionata a quantità e qualità del lavoro”, ovvero una disciplina normativa sull’equo compenso, in linea con i principi sanciti agli articoli 35 e 36 della Costituzione, primo tra tutti la dignità del lavoro.

 

Jobs Act Autonomi: equo compenso e committente

In questo senso, ma solo indirettamente, il degno di legge sul lavoro autonomo ha provveduto ampliando l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2002, relativo ai pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese (e tra imprese e pubblica amministrazione): in particolare, le estende anche alle transazioni tra lavoratori autonomi e imprese, amministrazioni pubbliche o altri lavoratori autonomi, introducendo una disciplina dettagliata sul come tali operazioni debbano essere eseguite. All’articolo 3  è previsto che il committente non possa modificare unilateralmente le condizioni del contratto, né rifiutarsi di stipularlo in forma scritta, o, nel caso di una prestazione continuativa, recedere senza congruo preavviso.

Sono considerate abusive, inoltre, le clausole che prevedono termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. In tutti i casi di comportamento abusivo, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento del danno, “anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati”. Inoltre, ogni qual volta il committente ritardi nel pagamento, dovrà corrispondere anche gli interessi di mora, che decorreranno dal mancato versamento del compenso e non dalla presentazione della domanda giudiziaria.

 

Ingiunzione di pagamento anche per gli autonomi

Altra disciplina è quella riguardante il mancato pagamento e il procedimento per ingiunzione. Poiché alla stregua del testo i lavoratori sono equiparati agli imprenditori, potranno d0’ora in poi ottenere l’ingiunzione di pagamento dal giudice con la sola esibizione dell’estratto delle scritture contabili in copia autentica.

La novità consiste soprattutto nella totale deducibilità dei costi per la garanzia contro il mancato pagamento, purchè sia fornita da forme assicurative o di solidarietà. L’innovazione, però, è tale solo per i titolari di rapporti di collaborazione continuativa, non per i possessori di partita Iva, per i quali la stessa funzione è stata compiuta attraverso il regime dei forfettari.

Ci si chiede, tuttavia, se le poche tutele introdotte dal Ddl potranno essere effettive, senza che venga contestualmente affidata la loro garanzia al giudice del lavoro, e alle caratteristiche di celerità e oralità cui è improntato il rito giuslavorista.

 

Maternità e malattia: quali tutele?

Inoltre, ci sono misure che i professionisti rivendicano da anni, e che non è opportuno continuino a mancare dopo l’approvazione di una legge ad hoc sul lavoro autonomo. Ad esempio, quella che riconosca l’indennità  di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anche a collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca, a partire dal 1° luglio 2017. Ciò in ragione dei costi per la formazione, con l’incremento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51% e di quelle sulla deducibilità totale, nel limite di 10mila euro all’anno.

Per chi eserciti attività d’impresa, nonché per tutte le libere professioniste iscritte alla Gestione separata che abbiano un fatturato, sarà possibile ricevere l’indennità di maternità anche se non ci si asterrà del tutto dal lavoro. La durata del congedo parentale è aumentata da 3 a 6 mesi, come per i dipendenti, e il congedo può essere fruito entro i primi 3 anni di vita del bambino (ad oggi si può chiedere solo entro il primo anno).

Ancora abbastanza discriminatorio è il trattamento riconosciuto in caso di malattia e infortunio : qui infatti il rapporto di lavoro non si estingue, se ne può richiedere la sospensione, ma senza diritto al corrispettivo, e per non più di 150 giorni nell’anno solare. Inoltre, in caso di malattia e infortunio particolarmente gravi, il versamento di contributi e premi può interrompersi fino a due anni, potendo il lavoratore rateizzare il debito.

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