La vita carceraria è regolata da una legge denominata Ordinamento Penitenziario,con precisione si tratta delle Legge 26 luglio 1975 n. 354.
L’ordine e la disciplina sono condizioni per realizzare il trattamento rieducativo, perciò il carcere è un luogo dove ci sono regole precise, conoscerle e rispettarle serve anche a non peggiorare la situazione dei detenuti.
L’Ordinamento Penitenziario prevede che:
Si osservino le norme che regolano la vita dell’Istituto
Si osservino le disposizioni impartite dal personale
Si abbia un comportamento rispettoso nei confronti di chiunque
Le infrazioni del regolamento comportano una sanzione, che può essere:
Il richiamo (è la sanzione più leggera)
L’ammonizione
L’esclusione dalle attività ricreative e sportive sino a un massimo di dieci giorni (non si può andare nella saletta, né si può partecipare alle attività ricreative, a scuola, però, si può andare)
L’isolamento durante la permanenza all’aria aperta, per non più di dieci giorni
L’esclusione dalle attività in comune sino a un massimo di quindici giorni (è la sanzione più grave, si resta isolati in cella, si può uscire per un’ora d’aria e per la doccia e non è possibile effettuare acquisti al sopravvitto, se non per materiali di corrispondenza).
Un comportamento scorretto, può fare perdere lo sconto di pena previsto per la buona condotta (si chiama liberazione anticipata ed è di 45 giorni per ogni semestre).
Se non si vogliono avere conseguenze spiacevoli, si devono evitare i comportamenti non consentiti, che sono quelli indicati nel Regolamento di Esecuzione:
Negligenza nella pulizia e nell’ordine della persona o della camera
Abbandono ingiustificato del posto assegnato
Volontario inadempimento di obblighi lavorativi
Atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità
Giochi o altre attività non consentite dal regolamento interno
Simulazione di malattia
Il traffico di beni dei quali è consentito il possesso
Il possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro
Le coomunicazioni fraudolente con l’esterno o all’interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell’articolo 33 della legge
Atti osceni o contrari alla pubblica decenza (il carcere, cella compresa, è “luogo pubblico”, i rapporti sessuali non sono consentiti)
Intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti degli stessi
La falsificazione di documenti provenienti dall’Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell’internato
Appropriazione o danneggiamento di beni dell’Amministrazione
Il èossesso o traffico di strumenti atti a offendere
Atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell’istituto per ragioni del loro ufficio o per visita
Inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato ritardo nell’esecuzione di essi
Ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge
La partecipazione a disordini o a sommosse
La promozione di disordini o di sommosse
L’evasione
I fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.
In un Istituto penitenziario ci sono gli Agenti (gli altri operatori penitenziari) ai quali i detenuti si devono rivolgere utilizzando il “lei, e loro sono tenuti a rispondere nello stesso modo e a chiamare i detenuti con il loro cognome.
Per regolamento non si possono onoscere i nomi del personale di Polizia Penitenziaria, perciò si chiamano con il grado che hanno
Agente (spallina senza gradi, o con una singola freccia rossa)
Assistente (spallina con due, o tre, frecce rosse)
Sovrintendente (spallina con una, o più, barre argentate)
Ispettore (spallina con uno, o più, pentagoni argentati)
Comandante (spallina con una barra e due pentagoni argentati).
Oltre al personale di Polizia Penitenziaria, nell’Istituto sono presenti altri operatori:
Il Direttore
I Vicedirettori
I funzionari dell’Area Pedagogica
Lo Psicologo
Lo Psichiatra
L’Assistente sociale
Gli Operatori del Ser.T.
L’Assistente volontario
Gli Insegnanti
Il Cappellano
Il Dirigente sanitario
I Medici.
I detenuti possono chiedere di avere un colloquio con loro rivolgendo richiesta scritta (domandina) alla Direzione.
L’Ordinamento Penitenziario garantisce anche la possibilità di entrare in contatto con il Magistrato di Sorveglianza e con il Provveditore Regionale agli Istituti di Pena, possono chiedere di essere sentiti personalmente da loro, oppure possono inviare domande e reclami scritti.
Se non hanno il necessario per scrivere, l’Amministrazione è tenuta a fornirlo.
Possono inviare anche una lettera in busta chiusa, sulla busta devono scrivere in modo chiaro a chi la mandano e, sul retro, il loro nome.
Le istanze per il trasferimento in un altro carcere devono essere rivolte, attraverso l’Istituto:
Al Provveditore Regionale agli Istituti di Pena, quando si chiede di essere trasferiti in un carcere dello stesso distretto (il Triveneto, trovandovi a Padova)
Al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, quando si chiede il trasferimento in un carcere fuori dal distretto.
Ai detenuti spettano sei colloqui visivi al mese, della durata di un’ora ciascuno, con familiari o conviventi.
In casi particolari (per i quali si devono specificare i motivi, in un’apposita richiesta da rivolgere al Direttore) i colloqui “possono” essere consentiti anche con altre persone e possono durare anche più di un’ora, se non si fa colloquio spesso, o se i parenti vengono da lontano, si può chiedere di riunire più ore, previste nel mese, in un unico colloquio.
Sinché è imputato, l’autorizzazione ai colloqui viene concessa dal magistrato che procede, dopo il processo di primo grado, viene concessa dal Direttore.
Una volta alla settimana possono essere autorizzati a telefonare a familiari e conviventi, sempre dopo avere ottenuto la necessaria autorizzazione, che va chiesta:
Al magistrato che sta procedendo nei suoi confronti, fino alla sentenza di primo grado
Al Magistrato di Sorveglianza, dopo la sentenza di primo grado e finché non sarà definitivo
Al Direttore dell’Istituto, quando è definitivo.
La domanda va sempre presentata alla direzione dell’Istituto, che la trasmetterà a chi di competenza.
I condannati per i reati previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 4bis O.P., hanno diritto a quattro colloqui e a due telefonate ogni mese.
In questi casi, se hanno necessità di avere dei colloqui in più, possono chiedere al Direttore dell’Istituto di concederli, specificando bene i motivi della loro richiesta (ad esempio per favorire il mantenimento dei rapporti con la famiglia).
Si possono ricevere, al massimo, quattro pacchi al mese, portati dalle persone ammesse ai colloqui o ricevuti per posta, contenenti generi alimentari, vestiario e lenzuola personali, per un peso complessivo di 20 Kg, e ogni plico postale, contenente qualsiasi oggetto (diverso dal materiale didattico), verrà contato come pacco.
Si possono ricevere libri (non con copertina rigida), riviste e altro materiale didattico anche in eccesso al peso previsto.
Abiti e scarpe imbottiti potrebbero non essere consegnati, perché di difficile controllo, o perché non consentiti.
Si può spedire e ricevere posta, senza limitazioni.
Sulle lettere si deve sempre scrivere il nome e cognome.
Il Magistrato può sottoporre la corrispondenza a censura, in questo caso, il detenuto sarà avvertito preventivamente e le lettere, in arrivo e in partenza, porteranno il visto della censura.
Se si è sottoposti a censura, si imbuchi la busta senza incollarla.
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