Iscrizione di ipoteca eseguita ex art. 77 DPR n. 602/73 su richiesta dell’Agente della riscossione. Obbligo di comunicazione all’interessato: Non sussiste. Giurisdizione delle Commissioni tributarie: sussiste a prescindere dalla natura del credito ma

sentenza 06/12/07
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

   ……………………..in data 19 gennaio 2007 proponeva ricorso
contro un’iscrizione ipotecaria eseguita su domanda del Concessionario del
servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Milano, ora Agente
della riscossione,  Esatri spa (ora Equitalia Esatri):  Immobile di
…………………….sito in ……………….. (MI),  Nota del
19/06/2006, Reg. Part. 3195 Reg. Gen. 15350, Ipoteca legale  a norma
dell’art. 77 DPR 29/09/1973 n. 602.

   Il ricorrente, dopo aver premesso di aver chiesto in data 20 novembre
2006 alla Conservatoria dei registri immobiliari di Milano certificazione
attestante la mancanza di iscrizioni ipotecarie  sugli immobili di sua
proprietà e di aver appreso nell’anzidetta occasione (ved. visura o
ispezione allegata al ricorso) che su un immobile di sua proprietà sito in
…………….. (MI) era stata iscritta ipoteca legale a favore di ESATRI
SpA, aggiungeva di aver successivamente ed "informalmente"  appreso
dall’Esatri spa che l’iscrizione ipotecaria sarebbe stata eseguita per
presunti debiti nei confronti dell’INPS.

     Il ricorrente chiedeva, previa sospensione, l’annullamento del
"provvedimento impugnato" e la cancellazione dai pubblici registri e, a
sostegno della sua domanda, adduceva diversi motivi (inesistenza o assoluta
nullità degli atti prodromici al provvedimento impugnato; nullità della
pretesa per mancata conoscenza dell’organo, delle modalità e dei termini
relativi alla tutela giurisdizionale; inesistenza della pretesa per avvenuto
pagamento delle somme iscritte a ruolo;  illegittimità della pretesa per
intervenuta prescrizione).

   Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

    Il ricorso veniva inviato,  a mezzo posta con Racc. A.R, all’ESATRI spa
di Milano e all’INPS di Milano.

    Questa Commissione con Ordinanza emessa il 16 maggio 2007 rigettava
l’istanza di sospensione.

     In data 14 novembre 2007, poche ore prima dell’udienza pubblica fissata
per la discussione  del ricorso, l’Agente della riscossione, Equitalia
Esatri spa, depositava una sua comparsa di costituzione, ma né il ricorrente
che pure aveva espressamente chiesto la trattazione del ricorso in udienza
pubblica, né l’Agente della riscossione, partecipavano all’udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

   Gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie  sono previsti
dall’art. 19, comma 1,  del D.L.vo n. 546/92,  e, tra questi,  in seguito al
D.L. n. 223/06, convertito nella L. n. 248/06, sono compresi anche
"l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del decreto del
Presidente
della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni
(e-bis) e il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni" (e-ter).

    Quindi deve pacificamente affermarsi che tra gli atti impugnabili
davanti alle Commissioni tributarie rientrino anche l’iscrizione di ipoteca
e il fermo amministrativo disposti per iniziativa dell’Agente della
riscossione, ovviamente con il limite previsto dall’ultimo comma dell’art.
19, D.L.vo n. 546/92,  in base ala quale "Ognuno degli atti autonomamente
impugnabili -e l’iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo sono atti
autonomamente impugnabili-  può essere impugnato solo per vizi propri.".

     In dottrina e in giurisprudenza, però, alcuni sostengono che il giudice
tributario avrebbe giurisdizione per le iscrizioni ipotecarie e per il fermo
amministrativo (e quindi una giurisdizione limitata) soltanto se il
"rapporto sottostante" e quindi il credito  in relazione al quale  viene
iscritta ipoteca o disposto il fermo amministrativo siano di "natura
tributaria".

     Questo Collegio non condivide questo orientamento dottrinale o
giurisprudenziale  e  ritiene invece che al giudice tributario e soltanto al
giudice tributario spetti la giurisdizione, ossia il potere di decidere,
sulle iscrizioni di ipoteca e sui provvedimenti di fermo amministrativo
disposti dall’Agente della riscossione ai sensi degli artt. 77 e 86 del DPR
n. 602/73 e successive modifiche, ovviamente sempre nei limiti dei vizi
propri degli atti anzidetti.

     Non si può, infatti, ignorare o sottovalutare che,  ai sensi dell’art.
2 del D.L.vo n. 546/92 "Appartengono alla giurisdizione tributaria (non
solo) tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e
specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali.(ma anche quelle
aventi per oggetto) le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici
finanziari.".

       E sia l’iscrizione di ipoteca sia il fermo amministrativo possono
ritenersi "sanzioni amministrative" irrogate da Uffici finanziari (tra i
quali, intesi in senso lato, possono essere compresi anche i Concessionari
per la riscossione, oggi Agenti della riscossione).

      Sono sanzioni amministrative per l’inadempimento di un atto dovuto (il
pagamento di somme iscritte a ruolo).

      E se l’iscrizione di ipoteca e il fermo amministrativo  sono "sanzioni
amministrative" la norma che conferisce al giudice tributario la
"giurisdizione" anche per le controversie aventi ad oggetto iscrizioni
ipotecarie e fermo amministrativo  è  quella contenuta nel novellato art. 2
del D.L.vo n. 546/92.

      Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno chiaramente
e forse definitivamente  affermato che "Chiamate ad interpretare ( l’art.
12, comma 2, della legge 28/11/2001, n. 448 che ha attribuito alle
Commissioni tributarie anche la cognizione sulle liti aventi ad oggetto "le
sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari"), queste
Sezioni Unite  hanno stabilito che la predetta disposizione individua la
giurisdizione delle Commissioni tributarie non con riferimento alla materia
controversa, ma in relazione all’organo competente ad irrogare la sanzione,
nel senso che l’applicazione di questa da parte di un ufficio finanziario
vale a radicare la giurisdizione delle Commissioni tributarie anche nel caso
in cui si tratti d’infrazione diversa da quelle più direttamente
tributarie." (Sent.n. 13902/07).

      Inoltre la Corte di cassazione con la citata Sentenza ha messo in
evidenza che "il Legislatore ha sempre più allargato i confini del magistero
tributario, estendendolo dagli originari tributi ad ogni genere di imposte e
tasse ed alle controversie in tema di canoni sulla pubblicità e le pubbliche
affissioni, .nonchè ai ricorsi in materia di ipoteca sui beni immobili e di
fermo di beni mobili registrati ai sensi degli artt. 77 e 86 del DPR
29/9/1973, n. 602 e succ. mod. (art. 35, comma 26 quinquies, del D.L.
4/7/2006, n. 223, convertito in legge 4/8/2006, n. 148)".

    Tuttavia questo Collegio, affermata la giurisdizione del giudice
tributario, non può non rilevare "l’anomalia" delle norme concernenti
l’iscrizione di ipoteca -ma non anche  il fermo amministrativo-  (artt. 77 e
86 del DPR 29/9/1973, n. 602 e succ. mod) le quali non prevedono il dovere a
carico dell’Agente della riscossione di dare tempestiva comunicazione
all’interessato dell’avvenuta iscrizione, la quale, obiettivamente, non può
non arrecare danno al proprietario del bene sul quale  è stata iscritta
l’ipoteca.

    Trattasi di una "lacuna" in contrasto anche con le norme  che regolano
il processo tributario in base alle quali "Il ricorso deve essere proposto a
pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione
dell’atto impugnato" (art. 21 D.L.vo n. 546/92).

     Nel caso oggetto d’esame l’iscrizione di ipoteca -in base a quanto
affermato dal ricorrente- non è stata preceduta dalla notifica di alcuna
cartella che avrebbe potuto legittimare l’iscrizione di ipoteca.

     Sarebbe stato onere dell’Agente della riscossione- Equitalia Esatri
spa- fornire la prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento, ma
l’Amministrazione opposta che, ai sensi dell’art. 23, comma 1, si sarebbe
dovuta costituire "entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è
stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale"
(dall’A.R. della Raccomandata il ricorso risulta ricevuto dall’Esatri spa
in data 29/01/2007) si è costituita il giorno stesso dell’udienza, alla
quale
peraltro non ha partecipato.

    Pertanto questo Collegio non ha neanche preso in esame la comparsa
dell’Agente della riscossione ed ha deciso  sulla base degli atti
tempestivamente depositati.

     L’impugnata iscrizione deve essere dichiarata illegittima per non
essere stata preceduta (o perché non risulta che sia stata preceduta da
regolare notifica della cartella di pagamento) e all’Agente della
riscossione (Equitalia Esatri spa) spetta il dovere di chiedere
tempestivamente, salva l’impugnazione della presente sentenza,  al
Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione dell’ipoteca per cui
è causa.

      L’accoglimento del primo motivo di ricorso (mancata notifica della
cartella di pagamento) preclude ed assorbe l’esame degli altri.

     Sussistono giusti motivi (novità e complessità della questione e
mancata partecipazione all’udienza della parte vittoriosa) per disporre la
totale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

   La Commissione accoglie il ricorso, dichiara illegittima l’iscrizione
ipotecaria e ordina a Equitalia Esatri spa, Agente della riscossione, di
chiederne la cancellazione. Spese compensate.

   Milano, 14 novembre 2007

sentenza

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