Irrogare sanzioni tributarie al consulente, anche se ritenuto amministratore di fatto, è illegittimo

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Le sanzioni per violazioni tributarie contestate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge 269/2003 sono irrogabili solo all’ente che ha tratto vantaggio dall’illecito.

 

Decisione: Sentenza n. 4775/2016 Cassazione Civile- Sezione V

Classificazione: Civile, Tributario

Parole chiave: illeciti tributari – responsabilità dell’ente – sanzioni

 

Il caso.

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un accertamento e irrogato sanzioni a un consulente fiscale, perché ritenuto coautore delle violazioni commesse da una SRL.

Il consulente proponeva ricorso ed eccepiva, relativamente alle sanzioni, la responsabilità della sola società in virtù dell’art. 7 Decreto Legge 269/2003, senza che possa sussistere la solidarietà in capo all’amministratore anche se ritenuto tale di solo fatto.

In primo grado le ragioni del consulente venivano accolte, ma in appello l’esito veniva ribaltato, e il professionista ricorreva in Cassazione.

 

La decisione.

Per la Suprema Corte l’eccezione di non applicabilità delle sanzioni è fondata, poiché dopo l’introduzione del”art. 7 del citato decreto legislativo 269/2003 no sono più configurabili ipotesi di concorso di persone fisiche nelle violazioni imputabili alle società e agli enti, né la responsabilità solidale delle persone giuridiche per violazioni di cui i loro dipendenti e amministratori siano autori materiali.

Accogliendo il sesto motivo di ricorso, afferma infatti la Cassazione: «Come questa Corte ha già avuto modo di affermare il DL n.269/2003, art. 7, comma 1, (conv. nella L. n. 326/ 2003) pone in via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale, prevedendo espressamente, al comma 3, che alla situazioni previste dalla norma non sono più applicabili le regole del DLGS n. 472/1997, ed in particolare non è più applicabile la responsabilità solidale a carico dell’amministratore (anche di fatto – secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi nel vigore della precedente disciplina) prevista dall’art. 11 di detto decreto. La disposizione di diritto transitorio di cui all’art. 7, comma 2 del menzionato decreto ha poi statuito che la nuova disciplina non ha efficacia retroattiva e si applica, qualora le violazioni siano contestate o le sanzioni irrogate, posteriormente alla data di entrata in vigore del menzionato decreto. Orbene, nel caso di specie risulta che l’atto di contestazione, contenente la specifica contestazione delle stesse sanzioni addebitate alla I. in sede di accertamento, fu notificato al ricorrente Calabria il 28 agosto 2012, e quindi in data successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, conv. nella L. n. 326 del 2003. Da ciò discende che deve affermarsi l’applicabilità della nuova disciplina al caso di specie (cfr. Cass. n.13730/2015, 25993/2014).»

 

Osservazioni.

Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge 269/2003, le sanzioni per violazioni contestate successivamente sono irrogabili esclusivamente alla società che ha tratto vantaggio dagli illeciti.

 

Disposizioni rilevanti.

 

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici

Vigente al: 15-5-2016

Art. 7 – Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.

Graziotto Fulvio

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