Irpef – Iva – S.S.N. Tassa Europa Determinazione presuntiva compensi sulla base dei parametri previsti dal D.P.C.M. 29.01.1996. Non possono considerarsi presunzioni qualificate i risultati scaturenti dall’applicazione dei parametri che devono riten

sentenza 07/09/06
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Fatto 
 
Ø L’Agenzia delle Entrate – notificava a M.A., di professione avvocato un invito al contraddittorio, per la definizione delle imposte relative all’anno 1996, in quanto dalla determinazione presuntiva dei  compensi sulla base dei parametri previsti dal D.P.C.M 29.01.1996 e successive modificazioni aveva accertato un maggior compenso presunto di £. 44.854.000 ed un maggior volume di affari (£. 111.912.000 rispetto a quello dichiarato di £. 67.058.000),con conseguenti maggiori imposte ai fini IRPEF, S.S.N., Tassa per l’Euro e IVA.
 
Ø   Nel corso del contraddittorio l’avv. M. produceva una memoria illustrativa con n. 7 allegati, chiarendo e documentando in sintesi che, a causa di una gravissima crisi economica che aveva attanagliato il ……………. non aveva in realtà percepito nell’anno 1996, ,così come negli anni successivi, compensi di notevole entità : in media 60-70 milioni l’anno, dovutigli dall’Ente, il quale rappresentava il suo cliente più importante per avergli assicurato, in maniera continuativa dal 1985 in poi, la parte più cospicua della propria attività giudiziaria, per cui non si era in presenza di un’ipotetica evasione fiscale bensì un reale mancato incasso di compensi maturati, che comunque quando sarebbero stati percepiti e se , avrebbero scontato le relative imposte.
 
Ø     l’Ufficio riteneva di prendere in considerazione solo in parte le ragioni esposte dall’avv. *** gli notificava il 5.12. 2001 due avvisi di accertamento in rettifica n. 8841004944 per IRPEF, C.S.S.N. e Tassa Europea e n. 600333 per IVA, riducendo comunque le sue originarie determinazioni presuntive.
 
Ø     Avverso i due avvisi di accertamento e di rettifica l’avv. M…proponeva il 4.02.2002  due distinti ricorsi.  
Preliminarmente eccepiva la invalidità dei due citati D.P.C.M. che avendo natura di regolamenti avevano bisogno, prima di entrare in vigore, del preventivo parere del Consiglio di Stato.   
 
Nel merito eccepiva il difetto dì motivazione  degli avvisi di accertamenti in rettifica, in quanto 1’Ufficio aveva applicato i parametri in maniera acritica ed astratta senza tener conto della effettiva realtà, del caso concreto.
Evidenziava quanto già fatto presente in sede di contraddittorio che uno dei suoi principali clienti, cioè  il ………. pur essendo debitore di notevoli somme derivanti dall’attività professionale svolta a suo favore, nell’anno 1996, gli aveva corrisposto solo una modesta somma (£.4.615.000),.
Sottolineava , altresì di essere andato in quiescenza nell’anno 2001 e poiché la pensione viene calcolata sulla base degli ultimi cinque anni di maggior versamento dei contributi, nell’ambito degli ultimi quindici anni di attività, aveva tutto l’interesse a dichiarare gli  effettivi compensi conseguiti.
 A tali ricorsi seguiva una  nota di deposito con ulteriori documenti e successive note conclusive .
 
Ø   Il 15.12.02 si costituiva l’Agenzia ,chiedendo il rigetto dei due ricorsi.
 
Ø     il 26.02.2003 la C.T. P. accoglieva i ricorsi riuniti e compensava comunque le spese.
In motivazione premetteva che il  ******** del 29.1.1996, istitutivo dei parametri presuntivi dei redditi conseguiti da imprese e da esercenti attività di lavoro autonomo, non risultava avere i requisiti formali della normazione secondaria per la mancata acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio di Stato e del mancato inserimento nella propria epigrafe del termine di "Regolamento” ex art 17 – 4 c. L, 400/88 causando in tal modo la decadenza dell’ atto accertativo . dal cui presupposto giuridico derivava quel decreto .
Dopo aver sottolineato l’ obbligo della motivazione degli atti tributari , evidenziava che quelli impugnati , basati sulla semplice applicazione dei parametri non permettevano né al contribuente e né al Giudice di comprendere il procedimento logico – giuridico ,che aveva portato l’ Ufficio a determinare i risultati e di effettuare le relative verifiche.
Criticava che l’ ufficio avesse dedotto il reddito nonostante che il contribuente avesse dimostrato il contrario.
 
Ø   l’Ufficio il 6.7.2005 proponeva appello.
Per l’eccezione, secondo cui il D.P.C.M. del 29.11.1996, sarebbe illegittimo, in quanto prima della sua emissione si sarebbe dovuto essere acquisito il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e avrebbe dovuto recare il termine di "Regolamento ”, osservava che il comma. 184 dell’art. 3 della legge 549/95, attribuiva, alla competenza
del Ministero delle Finanze il procedimento di elaborazione dei parametri, mentre il successivo comma 186. prevedeva espressamente che "i parametri di cui al conuna 184 dovevano essere approvati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Sottolineava che dal contenuto del comma 184 emergeva chiaramente il differente iter di formazione del decreto di elaborazione dei parametri rispetto da quello statuito per i regolamenti di cui all’art. 17 della legge n. 400/88 in quanto il procedimento di formazione dei parametri costituiva, per espressa previsione normativa ( art.3 ,comma 184, L. n. 549/95), un procedimento speciale rispetto a quello statuito dall’art. 17 della Legge n. 400/88.
Nel ricordare che la norma delegante aveva infatti, espressamente disposto sia la forma (DPCM) sia il procedimento da seguire, rifletteva che qualora il legislatore avesse voluto assoggettare la procedura per la elaborazione dei parametri all’iter previsto dall’art. 17 della L. n. 400/88 per l’emanazione dei regolamenti non avrebbe sicuramente introdotto e disciplinato in maniera espressa e derogatoria, rispetto all’art. 17, un procedimento ad hoc ..
 
Nel merito evidenziava il legittimo comportamento dell’Ufficio, il quale aveva applicato la normativa ai fini della determinazione dei ricavi, compensi e del volume d’affari, eseguendo i consequenziali atti di accertamento( art 39,1° comma , lett. d) dei DPR 600/73, per quanto riguarda l’IRPF, il C.S.S.N. e la Tassa per l’ Europa e gli artt.. 51 e 56 del DPR 633/72 per quanto riguarda l’IVA,) atteso che le presunzioni alle quali aveva fatto ricorso l’Ufficio erano dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza) .
Ricordava che il comma 189 dell’art. 3 dalla legge 549/95, aveva introdotto l’accertamento basato sui parametri presuntivi  in base alle caratteristiche e alla condizioni della specifica attività svolta" e  che la Cassazione , sez. Tributaria con  sentenza n. 2891 del 21/02/2002, aveva riconosciuto la legittimità degli accertamenti basati sui parametri
Precisava che l’Ufficio, avendo rilevato uno scostamento tra i ricavi e compensi dichiarati dal contribuente quelli determinati in base ai  parametri  maggiore di £ 5.000.000 aveva invitato il contribuente al contraddittorio previsto dal D,Lgs n. 218/97 per una composizione concordata degli accertamenti in questione .
Contestava in quanto destituita di fondamento l’eccezione secondo cui l’Ufficio avrebbe applicato in maniera acritica i predetti parametri, tanto da redigere i contestati avvisi di accertamento senza la necessaria motivazione ed evidenziava che quest’ultimi  esponevano in maniera analitica e dettagliata tutto 1’iter logico-giuridico circa l’applicazione dei parametri, la determinazione dei maggiori proventi e dei  nuovi redditi imponibili ai fini dell’IRPEF e dell’ IVA, e tenevano conto delle osservazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio( vedi ridimensionamento della originaria pretesa ).
Evidenziava che il contribuente svolgeva una molteplicità e notevolissima attività professionale in favore di persone fisiche che non avevano alcun interesse al rilascio della fattura.
Contestava che il contribuente avesse tutto l’interesse a dichiarare i compensi conseguiti nell’anno 1996,per ottenere una maggiore pensione in quanto questa non si calcola sui compensi relativi a agli ultimi cinque anni, bensì a quelli di cinque anni da scegliere sugli ultimi quindici anni.
 
Ø     L’avv. M. il 14.10.2005 controdeduceva e successivamente il 12.5.2006 presentava note conclusive .
Preliminarmente eccepiva l’inammissibilità dell’appello in quanto a suo dire non censurava nessuna delle molteplici ragioni su cui si basava ( Cassazione del 3.2.1994 n. 1110 ; del 14.5.1998 n. 4854 e del 13.7.1995 n. 767 del  29.01.2002 n. 1119 e 09.01.2002 n. 189), quali:
ü     l’accertatamancanza di motivazione degli atti impugnati, basati sulla sola e semplice applicazione dei parametri, e l’omessa indicazione del  procedimento logico-giuridico ( Cass. 30.07.2001 n. 10401)  che impediva  effettuare ogni verifica anche per affermare od escludere eventuali errori di calcolo.
Al riguardo sottolineava che l’obbligo della motivazione, per tutti gli atti della Amministrazione Finanziaria ,oltre che previsto dalla L. 241/90, era richiamato espressamente nella L. 412/00, più conosciuta come "Statuto dei diritti del contribuente " e nel, caso specifico im­poneva all’ufficio un’applicazione personalizzata dei parametri, pena l’annullamento della rettifica in quanto basata su un accertamento illegittimo;
ü          quanto la C.T.P. aveva ritenuto probante in merito al personale dipendente, ai beni strumentali ed alla contabilità semplificata, alla divisione con altro locatario dell’appartamento adibito a studio, alle spese di gestione e in particolare alle spese relative all’unica dattilografa, peraltro licenziata il 31.7.97 (per gravi difficoltà finanziarie connesse all’attività professionale) alle  spese condominiali, ma si limitava solo ad un discorso attorno ai parametri
 
In merito a quest’ultimi condivideva le determinazioni dei primi Giudici , secondo i quali era illegittimo il D.P.C.M. 29.1.96 – come modificato dal D.P.C.M. 27.3.97 ” ,perché non aveva i requisiti formali della normazione secondaria, per la mancata acquisizione (e richiesta) del parere del Consiglio di Stato, ed il mancato inserimento nel­la propria epigrafe del termine "regolamento ", ex art. 17 4° c. L. n. 400/88.”
Contestava  che la norma delegante (art. 3 commi 184 e 186 della L. 28.12.1995 n. 549) del D.P.C.M. 29.1.1996 avrebbe stabilito per l’elaborazione dei parametri in oggetto (attribuita al Ministro delle Fi­nanze) e la loro approvazione (attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri) un procedimento speciale, "introdotto e disciplinato in maniera espressa e derogatoria ", rispetto all’art. 17 della Legge n. 400/88, e ribadiva che il D.P.C.M. costituiva un atto di normazione secondaria ed aveva la natura intrinseca di regolamento .
Ricordava che la Cassazione28.11.1994 con sentenza n. 10124, aveva tracciato la differenza tra gli atti ammini­strativi generali, espressione di una semplice potestà amministrativa, e i regolamenti, espressione invece di una potestà normativa attribuita all’Amministrazione da una norma primaria ed aveva sentenziato che  per i regolamenti di competenza ministeriale erano richiesti il parere del Consiglio di Stato e la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri". a Sez. Un. il 
Sentenza questa che confermava la decisione del TRAP che aveva annullato il D.M. finanze del 20.7.1990, per violazione dell’art. 17. L. n. 400 del 1988 , il cui  principio era stato riaffermato dalla sentenza Con. Stato 15.02.2001 n. 732  con riferimento al d.m. 20.08.1992.
Ricordava che su tale scia erano intervenute di recente varie C.T.P. ( CTP sez. X di Firenze 26.11.2001 n. 123; CPT di Torino sez. XII 26.6.2001 n. 26 e CTP di Milano sez. XXV 11.11.2002 n. 265 CTP di Roma sez. XXIV 20.11.2002 e CTP di Bari sez. XXIII 25.3.2003 n. 112, CTR Toscana 25.09.2005 n. 78 ; in particolare la CTR Puglia sez.1 con la sentenza n. 42 del 27.09.2005 e sez. III  con la n. 80 ), che, richiamando espressamente l’insegnamento delle SSUU, avevano riconosciuto ai D.P.C.M. 29.1.1996 e 27.3.1997, la natura di regolamento o di atto di normazione secondaria, perve­nendo alla conclusione della loro illegittimità per il mancato preventivo parere del Consiglio di Stato e l’omesso inserimento nelle loro epigrafi del termine `regolamento".
Nel merito ricordava che i primi giudici avevano sentenziato  che nel caso di specie vi era `’la prova dell’inaffidabilità intrinseca dello stesso strumento presuntivo. ", per cui  l’utilizzo automatico dei parametri non era valido on quanto non avvalorato da altri fattori, tali da configurare insieme allo scostamento dei parametri, gli elementi gravi, precisi e concordanti necessari per la prova presuntiva di cui all’art. 2729 c.c..
Dimostrava che la differenza tra il reddito imponibile dichiarato  e quello ritenuto presuntivamente accertabile dall’ Ufficio, non era frutto di un’ipotetica evasione fiscale ma era dovuta solo ed esclusivamente al fatto che non aveva  percepito in quell’anno, come in quelli successivi, compensi di notevole entità dovutigli dal Consorzio : in media £.60-70.000.000 l’anno.
Dimostrava altresì che dal  1985 fino al 1999 il Consorzio gli aveva conferito  oltre 100 incarichi giudiziari  con buona soddisfazione sotto il profilo economico , giacché provvedeva sia versagli acconti, che a saldare con sollecitudine le spese e che a causa di una grave crisi economica in cui era caduto che lo aveva portato perfino al suo commissariamento ed a subire una serie infinita di esecuzioni e pignoramenti e a tagli per lunghi periodi delle linee telefoniche e quelle elettriche, a partire dal 1996 non pagava più normalmente i compensi che costituivano la parte più consistente del suo reddito.
Dimostrava infine che contro £. 60.304.800 erogate nel 1995, nel 1996 gli aveva corrisposto appena £. 4.615.000; ; così dicasi per gli anni successivi e che  il credito maturato verso tale  ……. per l’attività svolta negli anni precedenti e man mano venuta a conclusione, aveva raggiunto alla data del 26.4.1999 l’ammontare complessivo di £. 325.905.000 e a quella successiva del 23.10.1999 di £. 378.817.000 e solo l’8.3.2000,per effetto di una cessione di credito aveva incassato £. 150.000.000, pagando le relative imposte e cheessendo nel frattempo venuti a conclusione altri giudizi, era rimasto creditore nei confronti del ……di £. 300.000.000, il cui recupero si appalesava molto problematico e comunque qualora sarebbe avvenuto , sarebbe stato assoggettato alle relative imposte.
Sottolineava che quanto richiesto dall’ ufficio portava alla duplicazione delle imposte : una prima volta per compensi non ancora percepiti ma presunti dall’Ufficio ed una seconda volta alla reale percezione.
Evidenziava che l’attività svolta era di tipo professionale, pertanto assoggettata al criterio di CASSA, per cui la differenza tra il reddito imponibile dichiarato nel 1996 e quello accertato presuntivamente dall’ Ufficio impositore, era dovuta solo ed esclusivamente al mancato incasso in quell’anno, come nei successivi, di notevoli compensi dovutigli dal Consorzio e dimostrava che sommando £. 60.000.000 (mancato incasso) a £. 67.058.000 (volume di affari dichiarato) si otteneva la somma di £. 127.058.000 che superava di molto le £. 111.912.000,  determinata, in base ai parametri, dall’Ufficio.
Ricordava di aver maturato la pensione il 20.3.2001 e che quella ottenuta era stata calcolata in base ai 10 migliori redditi degli ultimi 15 anni, sicché un’evasione, sia pur minima, delle imposte negli ultimi anni utili  (dal 1996 al 2000) avrebbe avuto il significato di un vero e proprio autolesionismo ai fini della pensione .
 
Motivazione
La commissione osserva che l’appello è ammissibile in quanto, contrariamente a quanto afferma l’appellato, critica la sentenza impugnata ( C.T.R- per la Liguria 23.1.1997 n.70 e C.T.R. per la Toscana 19.11.1997 n. 143 ) e sostiene e documenta il contrario di quanto asserito dai giudici di prime cure, indicandone i motivi d’impugnazione ( Cass. 21.11.1995 n. 12037 e 30.10.1992 n. 11795 ).
 
 Nel merito comunque è infondato.
Infatti, così come si è già espresso questa Commissione ( vedi sentenza del 27/09/2005 n. 42 della  Sezione I alla quale questo collegio giudicante non ha nulla da aggiungere e ne riporta integralmente la motivazione ) l’art. 3 commi da 181 a 189 della Legge 28/12/1995 n. 549 ha previsto per certe categorie di contribuenti ed in presenza di determinate condizioni la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di determinare presuntivamente ricavi,   compensi e volume d’affari attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività svolta. 
             A tale scopo la legge ha previsto l’elaborazione da parte del Ministero competente di appositi parametri da approvarsi con ******** su proposta del Ministro delle Finanze, da pubblicare sulla ***:, così come è poi avvenuto per il D.P.C.M. 29/1/1996.
             Orbene il ricorrente – appellato , conformante a quanto asserito dai primi giudici, contesta la legittimità di tale decreto citando precedenti pronunce di Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali che hanno ritenuto il ******** 29/1/96 provvedimento avente natura regolamentare, emanato in violazione dell’art.17, comma 4 della Legge 23/8/1988 n. 400 in quanto privo del preventivo parere del Consiglio di Stato, con la conseguente sua illegittimità che ne ha comportato la disapplicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.Lgs.31/12/1992 n. 546 ed il conseguente annullamento degli atti impugnati. 
             La suddetta conclusione, dunque, confortata anche dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, appare a questo Collegio del tutto condivisibile.
             Infatti, con sentenza n. 10124 del 28/11/94, già citata dall’ appellato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenze n. 6933 del 5/7/1999 , e, successivamente la Sezione III della stessa Corte con sentenza n. 1972 del 22/2/2000, hanno affermato che i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all’Amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con precetti aventi i caratteri della generalità, dell’astrattezza e della ripetibilità nel tempo dell’applicazione delle norme.
             Sulla base di tale premessa, quindi, i suddetti Collegi hanno ritenuto che,ai sensi dell’art.17 della Legge 23/8/1988 n. 400, l’esercizio della potestà normativa attribuita all’esecutivo, quando sia consentito e necessario, deve svolgersi con l’osservanza di un particolare modello procedimentale secondo cui per i regolamenti di competenza ministeriale sono richiesti il parere del Consiglio di Stato e la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
             Tali principi giuridici sono stati , fra l’altro, condivisi dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV, decisione n. 732 del 15/2/2001) che, rigettando l’appello proposto dal Ministero delle Finanze avverso la sentenza del TAR Lazio n. 1274 del 1999 che ne aveva disposto l’annullamento, ha ritenuto che il D.M. 20/8/1992 con cui era stata approvata la nuova tariffa delle tasse di CC.GG. dell’epoca., aveva natura regolamentare.
             Orbene, poiché anche il ******** 29/1/1996 possiede i caratteri della generalità , dell’astrattezza e della ripetibilità nel tempo dell’applicazione delle norme e dispone in modo innovativo rispetto all’ordinamento giuridico esistente, esso ha certamente struttura di regolamento per la cui validità era necessaria la preventiva acquisizione del parere del Consiglio di Stato e comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
             Tanto induce questo Collegio a dichiarare, incidenter tantum, illegittimo il D.C.P.M. in questione per non avere seguito il procedimento di formazione previsto per tali atti dall’art. 17 della Legge n. 23/08/1988, n.400 ( ivi compreso il previo parere obbligatorio del Consiglio di Stato ) e a disapplicarlo a norma dell’art. 7, comma 5 D.Lgs.31/12/1992 n. 546 e a dichiarare, conseguentemente, così come hanno fatto i primi giudici illegittimo l’avviso di accertamento impugnato, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
             Per altro verso, esaminando l’appello nel merito, non può non giungersi ad analoga conclusione.
             Non sembra esservi dubbio che sia le norme istitutive degli studi di settore, ed in particolare l’art. 62-sexies del D.L. 30/8/93 n. 331 convertito con modificazione con Legge 29/10/93 n. 427, sia l’art. 3 comma 181 della   Legge   28/12/95 n. 549, relativo all’utilizzo dei parametri, previsti per la determinazione presuntiva dei ricavi, compensi e volume d’affari, amplino le possibilità di accertamento analitico induttivo previsto dall’art. 39 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600/73, al quale fanno esplicito ed unico riferimento. 
             Appare, dunque, imprescindibile, anche per l’applicazione delle metodologie settoriali e parametriche di accertamento, che   l’Ufficio abbia preliminarmente esperito quelle indagini alle quali è facultato dagli artt.32 del ********* 600/73 e 51 del D.P.R. n. 633/72, dalle quali devono emergere differenze sostanziali fra i dati raccolti e quelli contabilizzati e dichiarati dal contribuente.
             In tal caso, dunque, è  legittimo che l’Ufficio basi la determinazione del reddito anche su presunzioni semplici purché, tuttavia, le stesse siano secondo l’art. 2729 C.C. e lo stesso art. 39 comma 1 lett. d) gravi, precise e concordanti, al fine di risalire da un fatto noto ad un fatto ignorato.
                Non sembra, pertanto, sufficiente che l’Ufficio che non ha alcuna indagine sulla contabilità   e sui documenti del contribuente e che non è in possesso di alcun atto o a conoscenza di alcun fatto specifico, faccia solo riferimento alla molteplice e notevolissima attività professionale svolta dal contribuente in favore di persone fisiche che non hanno alcun interesse al rilascio della fattura, per essere   legittimato ad emettere un accertamento basato sull’applicazione di parametri in virtù   di una non dimostrata esistenza di un nesso di causa-effetto fra l’enunciazione dei suddetti rilevi e i maggiori compensi e redditi parametrici rispetto a quelli dichiarati.
Inoltre il contribuente ha dimostrato di non aver evaso o di non aver denunciato o compensi relativi alla sua attività svolta, ma di aver denunciato solo quelli incassati, riservandosi di denunciare i rimanenti al loro effettivo incasso e se avverrà.
Ha dimostrato che sommando quanto non incassato per l’attività svolta ( £.60.000.000)  al volume di affari dichiarato ( £. 67.058.000) si otteneva la somma di £. 127.058.000 che superava di molto le £. 111.912.000,  determinata, in base ai parametri, dall’Ufficio.
             Ciò fa ritenere   del tutto errata intendere la metodologia di accertamento in base a parametri come sostitutiva di quelle presunzioni che in ogni caso devono sussistere ancor prima dell’applicazione del metodo parametrico e che l’Ufficio è comunque tenuto ad indicare nel proprio accertamento. 
             I parametri, dunque, non possono costituire essi stessi elementi sufficienti a motivare l’accertamento ma sono unicamente semplici indizi che, unitamente ed a completamento di altri elementi acquisiti dall’Ufficio, possono generare tutt’insieme presunzioni semplici aventi i caratteri della gravita,precisione e concordanza
             Risulta, invece, che l’accertamento impugnato è stato fondato esclusivamente sulle risultanze di elaborazioni statistico -matematiche che, prescindono totalmente dalla effettiva capacità contributiva del contribuente, e non possono costituire di per sé sole presunzioni gravi, gravi precise e concordanti, in violazione sia all’art. 53 della Costituzione, perché l’accertamento non è basato su concreti maggiori elementi di capacità contributiva attribuibile al contribuente,con la conseguenza che non può essere ammesso che il reddito venga determinato in modo automatico, prescindendo, dalla sua effettiva capacità contributiva ( C.T.R. Puglia sez. III del 04/10/2005 n. 97) e sia all’art. 2729 C.C ( perché gli accertamenti presuntivi obbligano l’Ufficio ad individuare presunzioni aventi i requisiti di cui all’art. 2729 C.C., mentre la mancanza di qualunque rilievo sulla contabilità o sulla dichiarazione del contribuente nonché su qualunque altra inadempienza o violazione di norme fiscali impedisce il disconoscimento automatico del reddito e la sua rielaborazione con calcoli parametrici che da soli non possono mai assurgere a prova presuntiva.
             Non possono, quindi, considerarsi presunzioni qualificate i risultati scaturenti dall’applicazione dei parametri che devono ritenersi soltanto l’ultimo atto – e non l’unico e il principale – del procedimento di accertamento.
             Tale è il pensiero della stessa Corte di Cassazione che, proprio con la sentenza citata dall’Ufficio (sent. n. 2891 del 27/2/02), afferma che " è l’art.39 comma 1 lett. d) a consentire, sulla base della disamina della contabilità operata dall’Ufficio, di ricostruire l’esistenza di attività   non dichiarate attraverso presunzioni semplici, purché   gravi, precise e concordanti; e questo valore possono assumere, se confortate da altri indizi le difformità delle percentuali applicate in concreto rispetto a quelle mediamente riscontrate nel settore di appartenenza, emergenti da studi di settore, quando vi sia uno scostamento che renda del tutto non credibile il risultato della dichiarazione".
             Orbene, il richiamo agli "altri indizi" non solo appare decisivo, ma non può che riferirsi a indizi specifici e ben determinati e non già a considerazioni opinabili, come si ripete l’attività professionale svolta dal contribuente in favore di persone fisiche che non hanno alcun interesse al rilascio della fattura
             Diversamente l’Ufficio avrebbe un potere di formulare presunzioni amplissimo e sproporzionato rispetto alla possibilità del contribuente di fornire la prova contraria di quanto risultante   dall’accertamento, con evidente violazione del suo diritto di difesa.  
            
             Si ritiene che ricorrano giustificati motivi per la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La C.T.R. Puglia XIV sezione nella p.u. del 26.05.2006 , rigetta l’appello e per l’ effetto conferma la sentenza della C.T.P. di Bari n. 5/24/2003 .Spese compensate. 
Bari 26.5.2006
Il relatore                                         Il Presidente

( dr. *************** )                          ( dr. ****************** )

sentenza

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