Irpef . Accertamento del maggior reddito imponibile con riferimento agli utili derivante da registrazione di costi inesistenti .

sentenza 14/09/06
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Massime
Ø     Il giudicato favorevole e/o sfavorevole ottenuto da una società in presenza di un accertamento dei redditi deve essere attribuito proporzionalmente ai soci della stessa ,salvo che il principio del giudicato riflesso trovi un limite nell’eventuale esistenza di diverso e contrario giudicato, che , nel caso in esame non esiste .
Ø     Anche se nel nostro ordinamento non esiste una norma capitale similare a quella di cui all’ art 5 del D.P.R. n. 947/94 che prevede  la distribuzione automatica anche ai soci di società di persone degl’utili delle stesse, non può in principio escludersi la idoneità della base azionaria ristretta e/o familiare a fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati ,
Fatto
Ø     Con ricorso del 26/1/99,il sig. *****, si opponeva all’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio Distrettuale delle imposte dirette di B. per imposizione IRPEF e contributo SSN relativo all’anno 1992 in conseguenza di un maggior reddito accertato, rispetto a quello dichiarato, di £ 375.000.000 in corrispondenza del quale era stata determinata una maggiore imposta IRPEF per £ 161.030.000 ed un maggior contributo per SSN per £ 4.520.000 e sanzioni; il tutto per complessive £ 165.550.000.
L’atto impugnato motivava l’accertamento del maggior reddito imponibile con riferimento agli utili percepiti da partecipazione del F. alla ******à …….." s.r.l. in liquidazione, nei cui confronti era stato accertato un reddito netto di impresa per £ 750.000.000, di cui l’Ufficio delle imposte aveva presunto la distribuzione in parti uguali agli unici due componenti della compagine sociale.
Il F. fondava il proprio ricorso deducendo l’illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto fondato sulla mera presunzione non suffragata da alcuna prova o alcun altro indizio grave preciso e concordante circa l’effettiva distribuzione degli utili.
 
Ø     Si costituiva l’Ufficio delle imposte e ribadendo la legittimità del proprio operato e l’infondatezza dei motivi di ricorso, chiedeva il rigetto dello stesso con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
 
Ø     La C.T.P. il  28/11/02, accoglieva il ricorso , compensando comunque le spese.
Osservava in via preliminare, che la stessa sezione della Commissione Tributaria con sentenza n. 116 del 11-7.2002  si era pronunciata per l’accoglimento del ricorso presentato dalla .. s.r.l. contro l’avviso di accertamento dell’Ufficio distrettuale delle II.DD. di B., col quale veniva imputato alla ******à in qualità di sostituto di imposta il mancato assoggettamento a ritenuta d’acconto degli utili distribuiti nel 1992 agli unici due componenti della ******à –***** e ***** nella presunzione dell’effettività di detta distribuzione in presenza di una compagine sociale così esigua.
Evidenziava che in concreto tale accertamento era fondato sul presupposto che la somma di £ 750.000.000 , oggetto di separato atto di accertamento a carico della società ai fini IRPEG ed ILOR per contabilizzazione di fatture di acquisti inesistenti di olio di oliva corrispondesse ad altrettanti presunti utili dalla stessa distribuiti, senza previamente operare e versare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n.600/73.
Rammentava che la decisione assunta   di accoglimento del ricorso, era stata fatta risiedere sulla inadeguatezza della pretesa tributaria , fondata unicamente sulla mera presunzione di distribuzione degli utili societari connessa alla ristretta compagine sociale, senza il suffragio di alcun altro indizio " significativo " circa l’effettività di tale distribuzione, neanche dimostrata in  processuale.
Rammentava che  non era rinvenibile nel nostro ordinamento alcuna norma di legge che  stabiliva in maniera esplicita o implicita un collegamento automatico tra reddito societario e reddito dei soci con riguardo alle società di capitali e che quando il legislatore aveva inteso introdurre tale automatismo lo aveva espressamente fatto, con riguardo alle società di persone allorché all’art. 5 del D.P.R. 917/86 aveva stabilito che i redditi delle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, 
Per altro verso, l’orientamento ormai costante espresso dalla Cassazione (  n. 2606 dell’8/3/2000, n. 3254 del 20/3/2000, n. 3763 del 16/10/2000 ) era  nel senso che con riguardo alle società di capitali, pur non sussistendo, a differenza delle società di persone, una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, era generalmente ammesso che l’appartenenza della società ad una ristretta cerchia di persona possa costituire indizio dell’avvenuta distribuzione degli utili in base alla considerazione della complicità che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale. Complicità che, in presenza di altri elementi indiziari gravi precisi e concordanti, poneva una presunzione ( semplice ) di distribuzione occulta degli utili extracontabili in favore dei soci.
Rammentava che in tema di prova presuntiva la valutazione circa l’attitudine probatoria del fatto noto ( non solo quanto alla preferenza accordatagli rispetto ad altre possibili fonti di convincimento ma anche in ordine ai requisiti di gravità, precisione e concordanza ) era istituzionalmente riservata al giudice di merito, per cui si poneva il problema di procedere alla valutazione del rilievo probatorio da attribuire alle emergenze processuali, al comportamento delle parti, all’organizzazione aziendale e ad altre circostanze ritenute rilevanti, quali indizi dell’avvenuta distribuzione ai soci di tali utili.
Sottolineava che l’ufficio oltre all’affermazione di presunzione in forza della ristretta base azionaria, non aveva fatto rilevare, sia nella motivazione del proprio provvedimento accertativo che in sede processuale, alcun altro indizio di carattere aziendale, contabile ed extracontabile a sostegno della pretesa fatta valere : in sostanza mancava la prova della distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati in capo alla società.
Sottolineava altresì che l’elemento indiziante ( ristretta base societaria), idoneo ad essere utilizzato nell’ambito di un ragionamento presuntivo era  sprovvisto di gravità e di precisione in assenza di altri indizi da cui trarre la reale percezione da parte dei soci di utili o di altre somme loro distribuite dalla società.
 
Ø     L’ Ufficio il 29.7.2005 proponeva appello con il quale ribadiva che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta necessità causale e dopo aver citato alcune sentenze della Cassazione ( Sez.. Unite 13/11/96 n.9961 e 28/11/98 n.12088) evidenziava che la mole di atti , fatti, circostanze e indizi vari a carico dei fornitori indicati avevano portato a ritenere sussistente una plausibile concatenazione tra i vari soggetti, che avevano partecipato alle operazioni ritenute inesistenti .
Ricordava che tale situazione a carico della soc. …. s.r.l. era stata pienamente confermata dalla C.T.P. di Bari – sez. 16 – con la sentenza n. 117 del 11.07.02, che aveva rigettato in toto il gravame opposto dalla società.
E’ sulla base di tale statuizione l’Ufficio evidenziava che si doveva parlare dell’esistenza di un maggior reddito a carico della società , e quindi di una presunta distribuzione in favore dei soci dal momento che la posizione tributaria del sostituto d’imposta era autonoma ed inerisce solo ed esclusivamente l’obbligo o meno di applicare la ritenuta sugli utili distribuiti, senza che tale situazione costituisca prova di esistenza di maggior reddito; pertanto i predetti utili devono essere presuntivamente accertati a carico della società in quanto soggetto con personalità giuridica, e non già quale sostituto d’imposta.
La statuizione in ordine alla posizione tributaria di quest’ultimo non costituisce antecedente logico giuridico, nemmeno a livello presuntivo, essendo relativa all’obbligo di versare la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 600.
Per quanto attiene la presunzione relativa di attribuzione ai soci del maggior reddito accertato nei confronti della società, citava l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, in base al quale il fatto noto del ragionamento presuntivo è costituito dalla ristrettezza della base azionaria e non già dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della ******à stessa ( vedi fra tutte sent. n.2606 dell’8/3/2000, n.2870/92 ;n.5729/95; n.4695 del 2/4/2002)
 
Ø     L’ appellato – ricorrente non si costituiva e né controdeduceva
 
Ø     In sede di udienza il 9.6.2006 l’ufficio ,a richiesta di questa Commissione, dimostrava che l’appello era stato regolarmente notificato il 19.7.2005 a ***** presso il suo difensore rag. S.M. ove il ******** si era domiciliato e la busta raccomandata del Servizio Notificazione Atti Fiscali era ritornata intonsa con indicato la causale “ Rifiutata da S.M. perché non più delegato al mandato da ***** 19.7.2005 “
Faceva presente altresì che la sentenza n. 117 del 21.3.2000 depositata l’11.7.2002 che rigettava l’appello della " ……****** **** cui i due F.erano gli unici due soci era passata in giudicato .
 
MOIIVAZIONI ed OSSERVAZIONI
Questa C.T.R. ritiene che il giudicato favorevole e/o sfavorevole ottenuto da una società in presenza di un accertamento dei redditi deve essere attribuito proporzionalmente ai soci della stessa .( C.T.R. Lazio n. 42 del 9.5.2006 ), salvo che il principio del giudicato riflesso trovi un limite nell’eventuale esistenza di diverso e contrario giudicato. ( C.T.R. Umbria sez. V del 26.4.2995 n, 27 ) che , nel caso in esame non esiste .
Infatti ,la C.T.P. di Bari sez . 11 con la sentenza n. 117 del 21.3.2002 dep. l’11.7.2002 ha rigettato il ricorso della " …… s.r.l. di A. avverso l’avviso di accertamento che aveva rettificato la dichiarazione dei redditi per l’anno 1992 della società, di cui i F.lli F. erano gli unici soci , rilevando un reddito netto d’impresa di £.750.000.000, risultante da due processi verbali di constatazione della G. di F. dai quali si rileva che, attraverso  indagini  bancarie , controlli incrociati era stata accertata la contabilizzazione di fatture di acquisto di olio di oliva relative ad operazioni inesistenti per l’importo complessivo di lire 10.327.982.000, emesse dalla …….s.r.l., ….s.r.l e ……s.r.l. la cui inesistenza era stata confermata da dichiarazioni rese dagli stessi amministratori di quest’ultime , delle quali per due (  ***…..s.r.l. e ….Olii s.r.l.) non avevano mai commerciato oliva all’ingrosso ed erano conosciute come vere e proprie "cartiere".
Orbene detto reddito, derivante da una registrazione di costi inesistente , non può che essere stato distribuito in favore degli unici due soci per £.375.000.000 cadauno e tanto supera qualsiasi altra ragione , dà a questa presunzione il carattere della certezza , della precisione, della gravità   e della concordanza e all’accertamento il carattere della legittimità ,( C.T.R. Veneto n. 59 del 31.10.2005 ) e né è stato dimostrato il contrario
Vero è che come hanno affermato i primi giudici , nel nostro ordinamento non esiste una norma per le società di capitale similare a quella di cui all’ art 5 del D.P.R. n. 947/94 che prevede la distribuzione automatica anche ai soci di società di persone degl’utili delle stesse, ma è pur vero che non può in principio escludersi la idoneità della base azionaria ristretta ( due soci ) e/o familiare ( due fratelli ) a fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati , per cui , così come sostiene l’Ufficio , il fatto noto del ragionamento presuntivo è costituto dalla ristretta della base azionaria che , nel caso in esame si aggiunge alla sussistenza di maggiori redditi realmente accertati in misura precisa , certa e concordante nei confronti delle società (Cassa n.2606 dell’8/3/2000,in cui è menzionata la n. 780/80, la 941/90, la n.2870/92 ;la n.5729 e 6221 /95; nonché la 3254//2000, n. 3763/2000 n.4695//2002)
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Commissione così provvede : Accoglie l’appello dell’Ufficio, confermando l’accertamento, in riforma della impugnata sentenza . Spese compensate.
Bari, 9.6.2006
         Il Relatore                                                          Il Presidente
( *******************)                                        ( Avv. **************** )  
 

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