Ipoteca, abuso del diritto se supera un terzo del valore della casa

Redazione 07/04/16
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È abuso del diritto iscrivere l’ipoteca sui beni del debitore per un valore che supera di un terzo il credito.

 

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la sentenza depositata in data 5 aprile 2016, n. 6533.

 

La questione posta all’attenzione della Suprema Corte riguardava era la seguente: la condotta del creditore che iscriva un’ipoteca su un immobile in base ad un credito successivamente annullato dal giudice  configura un’ipotesi di lite temeraria?

 

Ebbene, il Collegio ha dato risposta positiva al quesito, nonostante un consolidato orientamento della Corte di segno contrario. Tanto, in ragione delle linee di sviluppo della giurisprudenza che, alla luce di principi costituzionali, ha attribuito sempre maggior valenza al tema dell’abuso del diritto, in particolare processuale, anche in collegamento con la ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 111 Cost..

 

In particolare, gli Ermellini hanno ritenuto che il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l’iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli accessori, l’importo dei crediti iscritti (artt. 2875 e 2876 c.c.), pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito.

 

Utilizza, cioè, lo strumento processuale oltre lo scopo previsto dal legislatore per assicurarsi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore.

 

Non può assumere rilievo dirimente la circostanza che il debitore, a fronte di una iscrizione di ipoteca su beni il cui valore ecceda la cautela, potrebbe evitare ogni danno addivenendo ad un accordo con il creditore per la riduzione o chiedendo giudizialmente la riduzione con apposito procedimento (art. 2844 c.c.).

 

Infatti, non vengono in rilievo i contrapposti interessi considerati da una ottica soggettivistica, ma – in un’ottica di sistema generale della tutela processuale – la mancanza di tutela apprestata dall’ordinamento costituzionale al creditore quando l’utilizzo dello strumento processuale è effettuato oltre i limiti della sua funzionalizzazione al perseguimento del diritto per cui è stato conferito.

 

Inoltre – aggiunge la Cassazione – costringere il debitore a cercare un accordo e, soprattutto, costringerlo ad un autonomo diverso procedimento, si traduce in un abuso dello strumento fornitogli per la sua tutela, con implementazione dei procedimenti e conseguente impatto sulla efficienza della risposta alla domanda di giustizia sostanziale. 

Redazione

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