Invalidità civile – Scheda di Diritto

L’invalidità civile è una condizione giuridica riconosciuta alle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, congenite o acquisite.

Redazione 09/04/25

L’invalidità civile è una condizione giuridica riconosciuta alle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, congenite o acquisite, che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa (per i soggetti tra i 18 e i 67 anni) o, per i minori e gli anziani, una difficoltà nello svolgimento delle funzioni proprie dell’età.

Indice

1. Nozione e finalità


La disciplina dell’invalidità civile si distingue nettamente da quella dell’invalidità previdenziale (legata al versamento di contributi): qui siamo nell’ambito dell’assistenza sociale, finanziata dalla fiscalità generale e non dai contributi versati dal cittadino.
L’obiettivo dell’ordinamento è quello di garantire forme di tutela economica e assistenziale alle persone invalide, attraverso prestazioni che variano in base alla gravità dell’invalidità riconosciuta.

2. Fondamento normativo dell’invalidità civile


La disciplina dell’invalidità civile trova il suo principale riferimento nella:

  • Legge n. 118/1971 – “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, recante provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili”
  • Legge n. 295/1990 e successive modifiche
  • D.Lgs. n. 509/1988 e D.Lgs. n. 112/1998, che hanno attribuito all’INPS il compito di gestire l’accertamento e la liquidazione delle prestazioni
  • Legge n. 102/2009, che ha unificato l’iter di accertamento

3. Requisiti per il riconoscimento


Il riconoscimento dell’invalidità civile richiede:
a) Requisiti sanitari
Il soggetto deve presentare una minorazione (fisica, psichica o sensoriale) che comporti una delle seguenti situazioni, secondo percentuali definite dalle tabelle ministeriali:

  • Invalidità dal 33% al 73%: riconoscimento dell’invalidità civile senza diritto a provvidenze economiche, ma con accesso ad agevolazioni (es. collocamento mirato, ausili)
  • Invalidità dal 74% al 99%: diritto all’assegno mensile di assistenza (se sussistono i requisiti reddituali)
  • Invalidità al 100%: diritto alla pensione di inabilità civile
  • In caso di totale inabilità e impossibilità di deambulare o compiere atti quotidiani, si ha diritto all’indennità di accompagnamento, indipendentemente dal reddito

b) Requisiti reddituali
Per ottenere le prestazioni economiche (assegno mensile e pensione), occorre rientrare in limiti di reddito personale annuo, rivalutati ogni anno. L’indennità di accompagnamento, invece, non è subordinata a limiti reddituali.
c) Requisiti anagrafici

  • Dai 18 ai 67 anni si valuta la riduzione della capacità lavorativa
  • Sotto i 18 anni e oltre i 67, l’accertamento riguarda la difficoltà nello svolgere compiti e funzioni dell’età (per i minori) o la difficoltà a svolgere attività quotidiane (per gli anziani)

4. Procedura per il riconoscimento


La domanda deve essere presentata telematicamente all’INPS, allegando il certificato medico introduttivo redatto da un medico abilitato.
L’INPS convoca il soggetto a visita presso la Commissione Medica integrata ASL-INPS, la quale emette un verbale che indica:

  • La percentuale di invalidità
  • L’eventuale diritto a benefici economici e assistenziali
  • Il termine di revisione, se previsto

Contro il verbale è possibile proporre:

  • Ricorso amministrativo (entro 6 mesi)
  • Ricorso giudiziario (entro 6 mesi, previo accertamento tecnico preventivo obbligatorio – ATP)

5. Prestazioni riconoscibili


Le principali prestazioni economiche legate all’invalidità civile sono:

  • Assegno mensile di assistenza: per invalidi dal 74% al 99% con redditi inferiori a una soglia annuale
  • Pensione di inabilità civile: per invalidi al 100% senza capacità lavorativa residua e con redditi limitati
  • Indennità di accompagnamento: per soggetti non deambulanti o non autosufficienti, senza limiti di reddito
  • Indennità di frequenza: per minori con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni dell’età e in terapia o riabilitazione
  • Agevolazioni non economiche: esenzioni ticket, accesso a collocamento mirato (L. 68/1999), priorità nei concorsi pubblici, detrazioni fiscali

6. Accertamento e revisione


Il verbale dell’INPS può indicare una data di revisione o dichiarare la permanenza della condizione sanitaria. In caso di peggioramento, è possibile chiedere aggravamento.
L’INPS può inoltre disporre visite di verifica per accertare la permanenza dei requisiti.

7. Rapporti con altre forme di invalidità


L’invalidità civile non va confusa con:

  • L’invalidità previdenziale (per lavoratori assicurati)
  • La cecità civile e il sordomutismo, che godono di discipline autonome
  • L’inabilità ex legge 222/1984 (INPS), riconosciuta ai lavoratori dipendenti assicurati

È invece compatibile con attività lavorativa, purché entro determinati limiti e salvo che non sia espressamente esclusa (es. per l’indennità di accompagnamento).

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