Intervento del Condominio nell’esecuzione forzata per spese condominiali di immobili inclusi nel trust (Tribunale di Macerata, sentenza del 31 maggio 2019 n. 652)

Redazione 05/12/19
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contributo tratto dalla relazione effettuata nel corso del Convegno de L’Aula Civile “Il punto su: il procedimento per Cassazione – L’esecuzione forzata – Deontologia e processo” (Bologna 11 ottobre 2019) di Caterina Pasini

Tribunale di Macerata, sentenza del 31 maggio 2019 n. 652

I sigg.ri M. O. e M.C. P. proponevano opposizione avverso l’atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 226/12 R.G.Es. del Condominio di via (omissis), in persona dell’amministratore.

Esponevano gli opponenti che la procedura aveva preso le mosse da una iniziativa del creditore ipotecario U. B. spa in forza di iscrizione ipotecaria precedente alla istituzione in data 6.12.11 del trust denominato “Trust E.” nel quale erano confluiti i beni oggetto della espropriazione, dei quali gli opponenti, già proprietari dei beni conferiti in trust e trustee del medesimo, sostenevano la impossibilità di aggressione ad opera di terzi.

Facevano riferimento, nell’atto di opposizione, alla Convenzione dell’Aia del 1.7.85, ratificata con L. 364/89 (clausola 5.1) ed indicavano la Trust Jersey Law quale legge applicabile al trust come da clausola 10.1 del contratto medesimo.

Il giudice sottolineava come fosse onere delle parti produrre la relativa regolamentazione, estranea essendo ai doveri cognitivi del giudice la ricerca della disciplina legale straniera da applicarsi alla fattispecie, non essendo essa oggetto di un rinvio in sede legislativa.

Ne derivava che non avendovi provveduto parte opponente non potesse, a parere del giudice, operarsi alcuna valutazione sulla regolamentazione dell’accordo e sulla eventuale segregazione dei beni (cioè loro sottrazione ai creditori) già in proprietà dei soggetti che costituiscono il trust, pur dandosi atto che questo è il fine primario del contratto.

Peraltro, poichè erano stati nominati trustee proprio i precedenti proprietari dei beni, odierni opponenti, proseguiva il Tribunale di Macerata, sarebbe stato necessario un (impossibile) esame particolarmente approfondito della disciplina regolatrice del contratto.

A prescindere da questi aspetti il Tribunale riteneva l’opposizione infondata sotto un ulteriore aspetto: i costituenti (disponenti) erano anche trustee del patrimonio conferito in trust: pertanto secondo la disciplina generale, erano divenuti titolari dei beni patrimoniali o dei diritti previsti dal disponente con la stipula del trust e dovevano quindi attenersi ad una serie di obblighi e di doveri inerenti alla gestione del patrimonio, amministrando i beni a favore dei beneficiari, oppure per raggiungere uno scopo, pur senza poterne disporre o potersene servire personalmente.

Il credito azionato dal Condominio non solo era portato da titolo esecutivo nei confronti degli opponenti (questione incontroversa e comunque fornita di prova documentale), ma anche relativo alle spese condominiali di immobili inclusi nel trust (circostanza parimenti incontroversa): tali spese, giacché relative alla gestione dei beni andavano ovviamente poste in capo al trustee proprio per i suoi obblighi di gestione secondo la diligenza del buon padre di famiglia (e cioè anche pagando le spese di gestione); e vanno poste anche in capo al proprietario dei beni (figure che nella specie coincidono) proprio in considerazione della loro qualità dominicale.

Il Tribunale, in virtù di tali considerazioni respingeva dunque l’opposizione alla esecuzione.

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Come ormai noto, il trust consiste in un atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale un soggetto detto disponente si “spossessa” di uno o più beni, trasferendoli al trustee affinché detti beni siano amministrati nell’interesse di un terzo beneficiario o per uno specifico fine, secondo quanto da lui stesso programmato nell’atto costitutivo.

E’ possibile, e questo pare essere il caso di specie, che il disponente trasferisca a sé stesso in qualità di trustee i beni, istituendo un c.d. trust autodichiarato. In tale fattispecie si realizza una coincidenza soggettiva con mancanza di effettivo trasferimento di beni, sostituita da un vincolo di destinazione in vista di un determinato fine[1].

Dalla creazione di tale patrimonio distinto e specifico sorge un rapporto fiduciario in quanto il trustee assume, al momento dell’accettazione del proprio incarico, una serie di doveri che, a seconda delle leggi regolatrici applicate, si possono sintetizzare nel non trarre vantaggio dal proprio ufficio, nel proteggere i beni che gli sono stati trasferiti e di agire nell’interesse dei beneficiari.

E’ ormai pacifico che il conferimento dei beni in trust non attua alcuno sdoppiamento del diritto di proprietà, ma solo il trasferimento di un diritto dal disponente al trustee connesso ad un obbligo di amministrazione e di gestione.

Il trustee, nell’accettare l’incarico, dovrà amministrare, reinvestire, reimpiegare secondo standards di diligenza i beni a lui intestati, tenendo come focus primario la realizzazione delle finalità indicate dal disponente nel programma del trust e nell’interesse dei beneficiari dello stesso.

Caratteristica fondamentale del trust è la c.d. segregazione fiduciaria di beni finalizzata all’attuazione del programma di trust individuato dal disponente nell’atto istitutivo.

Tale segregazione comporta che i beni e le situazioni soggettive confluite nel fondo in trust siano sottratte alle regole generali in materia di responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) così come alle regole in tema di matrimonio e di successioni. Ciò, nel senso che i beni in trust anche se si esteriorizzano come di proprietà del trustee, non possono essere mai confusi con il suo patrimonio personale.

Si consideri che il disponente nel momento in cui trasferisce i beni al trustee esegue un affidamento pieno, senza dar vita ad una persona giuridica nuova per cui si creano sfere del tutto separate da considerarsi patrimoni a sé stanti. Ciò implica che il trust, pur essendo un centro autonomo di imputazione giuridica, non è dotato di personalità giuridica, con una serie di ripercussioni anche in materia di esecuzione forzata: ad esempio, il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, e non di quest’ultimo, è illegittimo[2],

La giurisprudenza di merito è altresì compatta nel ritenere che in virtù dell’effetto segregativo i creditori del trustee (così come quelli del disponente) non possano attaccare i beni a quest’ultimo trasferiti[3].

Solo laddove sia esperita con successo l’azione revocatoria dell’atto di conferimento di beni in trust da parte del debitore nei cui confronti detto atto sia stato dichiarato inefficace, il creditore potrà legittimamente sottoporre a pignoramento i beni che siano nella titolarità del trustee facendo ricorso, se del caso, alle forme dell’espropriazione presso il terzo proprietario (artt. 2910, comma 2, cc. e 602 e ss. c.p.c.) atteso il venir meno del vincolo segregativo nascente dall’atto istitutivo del trust[4].

Si può dunque definitivamente affermare che dalla segregazione patrimoniale deriva che il fondo in trust rimane protetto rispetto alle eventuali aggressioni esecutive connesse a rapporti obbligatori facenti capo al trustee, ma estranei agli “scopi” del trust con un’inopponibilità generalizzata del trust nei confronti delle pretese esecutive dei creditori personali, così del disponente, come del trustee.

I beni, dunque, non sono suscettibili di essere attinti da un’esecuzione forzata per debiti che non maturino in relazione alla loro gestione da parte del trustee, in funzione dello scopo impresso nell’atto costitutivo del trust, restando esclusi tutti i creditori estranei al momento gestorio del trust.

A ben riflettere il vero senso della segregazione sta proprio nell’assicurare l’adempimento delle obbligazioni fiduciarie del trustee con la certezza che sui beni del trust si potranno soddisfare esecutivamente solo quei creditori verso i quali il trustee abbia maturato debiti connessi all’amministrazione dei beni.

Naturalmente, il trustee è tenuto a rispondere delle obbligazioni di gestione del trust nei soli limiti del valore del relativo fondo solo qualora abbia avuto l’accortezza di dichiarare, in concomitanza con la stipula dell’atto di amministrazione dei beni del fondo “fiduciario” di intervenirvi nella qualità appunto di trustee. In protezione dell’affidamento dei terzi creditori e in ossequio a principio di autoresponsabilità.

Con queste premesse si comprende la ratio seguita dal Tribunale di Macerata nel rigettare l’opposizione presentata dai due disponenti-trustee del trust Ettore.

Le spese condominiali riguardavano infatti beni immobili conferiti nel trust, ossia spese appunto relative alla gestione dello stesso. Sussistendo un titolo esecutivo per poter partecipare all’esecuzione forzata intrapresa dai creditori ipotecari dello stesso trust[5], lo schermo della segregazione patrimoniale non si è potuto utilizzare per giustificare un inadempimento chiaramente connesso alla sua amministrazione e posto in essere dai due soggetti trustee nell’adempimento delle proprie obbligazioni fiduciarie.

[1] Il trust autodichiarato è riconosciuto dalla giurisprudenza interna, Trib. Reggio Emilia, 14 maggio 2007, in Guida al diritto 2007, 26, 50, nota di Finocchiaro.

[2] Cass. civ., 27 gennaio 2017, n. 2043 . Cfr. anche Cass. civ., 22 dicembre 2015, n. 25800, la quale aveva precisato che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari, e formalmente intestati al trustee, il quale, pertanto, disponendo in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, è l’unico soggetto legittimato a farli valere nei rapporti con i terzi, anche in giudizio in quanto il trust è un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente. Nel merito, Trib. Reggio Emilia, sez. II, 25 febbraio 2014 n. 370 per cui la notifica dell’atto di pignoramento e la trascrizione dello stesso sono invalide, e la nullità è rilevabile d’ufficio, se eseguite nei confronti del trust, dovendo invece notifica e trascrizione di atti riguardanti i beni in trust essere eseguite nei confronti del trustee; Trib. Reggio Emilia, 25 marzo 2013 ha dichiarata l’improcedibilità del pignoramento eseguito nei confronti di un trust, e non nei confronti del trustee, per inesistenza del soggetto escusso, evidenziandosi, ancora una volta, che il trust è un rapporto fra soggetti, non è un ente autonomo a sé stante, né è provvisto di soggettività giuridica, né opera tramite il trustee, essendo, per converso, il trustee ad agire nella sua qualità di titolare dei beni. Per entrambe testo e nota di Corsini, L’espropriazione forzata immobiliare (erroneamente) proposta contro il trust in persona del trustee in Giur. It., 2014, 8-9 che cita la dottrina italiana contraria a configurare una forma di personalità giuridica od anche solo di soggettività, in capo al trust M.A Lupoi, Profili processuali del trust, in Trusts, 2009, 166; Pagni in AA.VV., Il trustee nella gestione dei patrimoni a cura di Zanchi, Torino, 2009, 572; Berlinguer, The Italian Road to Trusts, in Rev. Europ. Droit Priv., 2007, 537; Montinaro, Trust e negozio di destinazione allo scopo, Milano, 2004, 32 e segg.; Chizzini, Revoca del trustee e legittimazione all’azione possessoria, in Trusts, 2000, 50; M. Stella Richter, A proposito di trust , società e persona giuridica, in Europa e Dir. Priv., 2000, 891 e segg.; Graziadei, voce “Trusts nel diritto angloamericano”, in Digesto Comm., Torino, 1999, XVI, 258; Id., Diritti nell’interesse altrui. Undisclosed agency e trust nell’esperienza giuridica inglese, Trento, 1995, 385-386; Gambaro, Problemi in materia di riconoscimento degli effetti dei «trusts » nei paesi di «civil law », in Riv. Dir. Civ., 1984, I, 101.

[3] Trib. Brescia, 12 ottobre 2004, in Trusts e Attività Fiduciarie 2005, 83, per cui il creditore del disponente, alla medesima stregua di quello personale del trustee, non può aggredire, con azione esecutiva di espropriazione, i beni che il debitore ha trasferito al trustee con atto avente data certa anteriore al pignoramento; Trib. Siena, 16 gennaio 2007, in Trusts e Attività Fiduciarie 2007, 266 per cui i creditori personali del trustee non possono aggredire i beni del trust e dunque, tali beni non sono neppure sequestrabili o pignorabili alla stessa stregua dei beni costituiti in fondo patrimoniale, fino a che sia vigente ed operativo il vincolo del trust o fino a che il vincolo non venga caducato per effetto di annullamento o revocazione del negozio costituito

[4] In tal senso, Trib. Torino, 5 maggio 2009 in www.dejure.giuffre.it, per cui la notifica del titolo esecutivo e del precetto va effettuata anche al terzo con indicazione del bene che si intende espropriare.

[5] Per una fattispecie simile Tribunale di Mantova 9 febbraio 2018 con nota di Mafficini, Esecuzione su bene ipotecato in trust, in Trusts, 5, 2018, p. 562 che, peraltro, ribadisce la carenza di legittimazione passiva del disponente e riafferma, in ossequio all’orientamento della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, l’esclusiva legittimazione passiva del trustee nel processo esecutivo immobiliare.

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