Interessante sentenza di G.d.p. in materia di rimborso di utenze domestiche non assolte da società di fornitura: ristoro del consumatore

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Giudice di Pace di Portici, 19 maggio 2006
dott. Sagliocchi – r.c. c. n. c. s.p.a.
 
Con atto di citazione ritualmente notificato, C.R., premettendo di essere titolare di fornitura del gas da parte della N.c. s.p.a. con n. 250378726402; che con fattura n. 20040711/04, relativa al periodo 27 novembre 2003/8 luglio 2004, la società convenuta comunicava dell’esistenza di un rimborso pari ad € 75,30, specificando che lo stesso sarebbe avvenuto con invio di assegno bancario per traenza; che poi, a partire dal mese di settembre 2004 e fino alla fine di luglio 2005 ed al 9 settembre 2005 (vedi carteggio postale all.), nonostante i diversi solleciti, nella specie siffatta è evidente il comportamento illegittimo della società convenuta, in violazione delle norme di correttezza e buona fede e che il comportamento dilatorio ha arrecato un danno all’attrice.
Tutto ciò premesso, ha convenuto in giudizio la N.c. s.p.a., affinché, accertata la validità ed efficacia del rimborso annunciato e dovuto, che avrebbe consentito di usufruire del piccolo beneficio del rimborso della somma di € 75,30, per cui è causa;
– che, a seguito dei solleciti telefonici e le diverse lettere di messe in mora operate dall’istante, la N.C. s.p.a., in persona del l.r.p.t., comunicava di aver ordinato per ben tre volte all’istituto bancario di cui è cliente, l’emissione in favore dell’utente dell’assegno di pagamento (questi poi sarebbero risultati riaccreditati alla N. in quanto scaduti e non incassati dalla beneficiaria);
– che la società avrebbe potuto operare ex art. 1243 c.c. una compensazione del credito dell’attrice con quello prossimo dei consumi futuri;
– che il comportamento illegittimo assunto dalla N.c. s.p.a. andava perseguito;
– che l’istante ha diritto al rimborso ed al risarcimento dei danni e per l’effetto condannarsi essa convenuta al pagamento delle spese ed onorari di causa, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio la convenuta **** s.p.a., documentando di aver ordinato per ben tre volte all’istituto bancario di cui è cliente, l’emissione in favore dell’utente dell’assegno di pagamento (questi poi risultavano riaccreditati alla N.c. in quanto scaduti e non incassati dalla beneficiaria), dichiarandosi disponibile a qualsiasi soluzione alternativa richiesta dall’attrice; la convenuta società contestava altresì, contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice, di aver regolarmente risposto con lettera del 27 luglio 2005 e con lettera del 30 settembre 2005 a quelle inviate dal procuratore dell’attrice dell’11 luglio 2005 e del 7 settembre 2005, cioè nei termini fissati dalle delibere dell’Autorità per l’energia ed il gas che nessun comportamento illegittimo è stato assunto dalla N.c. s.p.a. E questo giudice, sulla base delle prove documentali, prodotte in atti, con ordinanza del 17 maggio 2006, ha rinviato la causa per le conclusioni di cui all’epigrafe, quindi la causa è stata assegnata a sentenza.
La motivazione
La domanda può essere accolta: ma il comportamento della società convenuta appare chiaro; non sembra possa ravvisarsi una violazione delle norme di correttezza e buona fede, semmai una non oculata, deprecabile gestione della pratica di rimborso della somma di € 75,30, che senz’altro ha arrecato un pregiudizio all’attrice; la convenuta, riconosciuto l’obbligo del rimborso, non si è attivata più di tanto per un sollecito iter, che avrebbe evitato dissapori e malintesi. La società convenuta avrebbe potuto operare ex art. 1243 c.c. una compensazione del credito dell’attrice con quello prossimo dei consumi futuri, ponendo termine ad ogni illazione per cui è causa.
La N.c. s.p.a., in persona del l.r.p.t., è apparsa come vincolata al rispetto dell’iter prescelto, ritenendo così di aver provveduto al rimborso e che l’attrice non avrebbe riscosso l’assegno recapitato tre volte, contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice: la società convenuta ha documentato di aver regolarmente risposto con lettera del 27 luglio 2005 e con lettera del 30 settembre 2005 a quelle inviate dal procuratore dell’attrice dell’11 luglio 2005 e del 7 settembre 2005, cioè nei termini fissati dalle delibere dell’Autorità per l’energia ed il gas che nessun comportamento illegittimo è stato assunto dalla N.c. s.p.a.
L’istante, però allo stato, ha diritto al rimborso o al conguaglio con quello prossimo dei consumi futuri: il comportamento assunto dalla N.c. s.p.a., che a tutt’oggi non ha provveduto a chiudere la pratica di rimborso, soffre della posizione di ente dominante, in regime di scarsa concorrenza, e va stigmatizzato nei riguardi della stessa attrice, che ha diritto al rimborso della somma per cui è causa e al risarcimento dei danni.
Peraltro dalla produzione documentale fornita dall’istante è emersa una non oculata gestione dell’iter del rimborso della N.c. s.p.a.
Ora, la somma di € 75,30 appare dovuta all’attrice, e appaiono dovuti anche in forma simbolica i danni subiti dalla stessa, con il diritto di rimborso.
Le spese seguono la soccombenza, atteso l’esito della lite, e vanno liquidate in relazione alle udienza trattate e al valore della causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, secondo equità ed in conformità dei principi regolatori della materia, così provvede:
1) accoglie la domanda;
2) condanna la N.c. s.p.a., in persona del l.r.p.t., a rimborsare all’attrice **** la somma di € 75,30, oltre interessi legali dalla sentenza giudiziale;
3) condanna la convenuta a pagare all’attrice la somma di € 100,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla sentenza giudiziale
4) la condanna altresì al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, determinati nella misura di € 465,00, di cui € 50,00 per spese, € 215,00 per diritti ed € 200,00 per onorari, oltre spese generali, *** e ******
 
Avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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