Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze: i chiarimenti del Ministero sul regime transitorio delle nuove competenze

Redazione 02/04/12
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Biancamaria Consales 

Pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare prot. n. 32/7247/14.01.05.01 del 29 marzo 2012, le istruzioni operative in merito alla competenza per l’emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro nel caso di “gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”.

Tali istruzioni si sono rese necessarie a seguito della modifica che l’articolo 15 del D.L. 5/2012 (c.d. decreto sulle semplificazioni) ha apportato all’articolo 17 del D.Lgs. 151/2001, modifica consistente nell’attribuire, in materia, la competenza, prima delle Direzioni territoriali del lavoro, alle A.S.L. (Aziende Sanitarie Locali), a far data dal 1° aprile 2012.

La norma, tuttavia, prevede che le ASL autorizzino l’astensione dal lavoro “con le modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, ma nonostante l’approssimarsi della data individuata dal legislatore per il passaggio di competenza tra le Direzioni territoriali del lavoro e le Asl, la Conferenza Stato-Regioni non è ancora stata indetta.

Così, nelle more dell’Accordo, in virtù del principio di continuità dell’azione amministrativa, e per assicurare l’espletamento del servizio finalizzato a tutelare la salute delle donne gestanti, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno che i propri uffici periferici (DTL), in via transitoria, concludessero specifiche Intese per consentire, nei tempi dovuti, l’emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata. Nelle more della definizione delle predette Intese, sarà comunque assicurato, dagli Uffici Territoriali del Lavoro, il servizio in questione.

L’Intesa stipulata tra le Direzioni territoriali del lavoro e le Aziende Sanitarie Locali, conclusa nell’ambito di una leale cooperazione istituzionale, permarrà fin tanto che non sarà convocata, da parte delle Regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, che disciplinerà le modalità di rilascio delle autorizzazioni in oggetto.

 

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