Intercettazioni, le misure di sicurezza disposte dal Garante per la privacy

Redazione 30/08/13
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Lilla Laperuta

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto le misure di sicurezza disposte dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali nell’ambito delle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica (prot. n. 356 del 18 luglio). Il provvedimento si è reso necessario a seguito di una serie di disomogeneità operative emerse all’esito di un’indagine conoscitiva avviata dall’Autorità nel 2012 presso un campione di Procure della Repubblica di medie dimensioni (Bologna, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia) allo scopo di valutare le misure tecnologiche e organizzative adottate negli Uffici giudiziari nell’attività di intercettazione di conversazioni telefoniche o di comunicazioni.

Entro 18 mesi dovranno, in particolare, essere previsti:

a) strumenti per il monitoraggio dei locali adibiti ad attività di intercettazione e delle aree di ingresso, attraverso l’adozione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, ivi incluse le sale di ascolto, con registrazione delle immagini, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Garante nel “Provvedimento in materia di videosorveglianza” dell’8 aprile 2010 (pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

b) misure di protezione e idonee serrature di sicurezza alle finestre dei locali che ne siano eventualmente dotati;

c) accesso fisico alle sale di ascolto consentito, in alternativa, tramite l’utilizzo di badge individuali e nominalmente assegnati, cui va associato un codice numerico individuale posto nell’esclusiva conoscenza dell’interessato, oppure attraverso strumenti elettronici che prevedano procedure di identificazione mediante l’utilizzo di dispositivi biometrici;

d) accesso fisico ai locali ove sono collocati i server e gli archivi tramite l’utilizzo di dispositivi biometrici;

e) registrazione automatica degli accessi ai locali effettuati tramite badge o dispositivi biometrici;

f) custodia in armadi ignifughi muniti di serratura di sicurezza dei supporti di memorizzazione removibili, qualora utilizzati per la registrazione dei contenuti delle intercettazioni e delle informazioni accessorie, della documentazione cartacea e dei registri concernenti le attività svolte nell’ambito delle intercettazioni, dall’inizio alla cessazione del trattamento;

g) accesso ai locali per operazioni di manutenzione e interventi tecnici sulle apparecchiature, anche da parte di ditte esterne fornitrici degli apparati o erogatrici di servizi manutentivi, consentito solo a personale previamente autorizzato dalla Procura, identificato e registrato al momento dell’accesso e operante sotto il controllo di personale in servizio.

Ancora, le eventuali copie di registrazioni dovranno essere crittografate, l’audio delle telefonate dovrà essere cifrato e solo agenti di polizia giudiziaria potranno consegnare le trascrizioni delle intercettazioni ai magistrati.

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