Integratori “Orac Spice” e “Life 120”. L’antitrust sanziona panzironi per pubblicità occulta

Redazione 07/10/19
di Giuliana Gianna

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto, sul proprio sito web, l’esito del procedimento avviato nei confronti delle società Life 120 Italia S.r.l.s e Welcome Time Elevator S.r.l., nonché dell’emittente televisiva Teleuniverso S.r.l. e del sig. Adriano Panzironi per aver reiterato due pratiche commerciali scorrette, già vietate e sanzionate con il provvedimento n. 27325 del 13 settembre 2018.

Per approfondire leggi anche “L’opposizione alle sanzioni amministrative” di Silvia Cicero e Massimo Giuliano.

Il caso è stato, in passato, al centro delle attenzioni dell’ex ministra Giulia Grillo, anche alla luce di tante segnalazioni arrivate al suo ministero da Fnomceo, la federazione degli Ordini dei medici.

Per i meno informati, ricordiamo che il sig. Panzironi, giornalista, senza alcun titolo scientifico e professionale abilitante, pubblicizza regimi alimentari “miracolosi” e vende integratori dietetici che sarebbero in grado di farci vivere 120 anni.

Ma non è tutto! Il sig. Panzironi, infatti, si permette addirittura di fornire indicazioni per combattere e prevenire diabete, Alzheimer, depressione, o ancora peggio di stabilire connessioni causa-effetto tra il consumo di carboidrati e l’insorgere di tumori.

Dagli accertamenti effettuati nel corso dell’istruttoria, l’AGCM ha avuto modo di verificare che all’interno delle puntate della trasmissione “Il CercaSalute”, andate in onda nel periodo gennaio – giugno 2019, Life 120 Italia S.r.l.s. ha continuato a diffondere due versioni dello spot pubblicitario relativo al prodotto Orac Spice che contenevano ancora riferimenti a non dimostrati effetti preventivi e terapeutici delle sostanze contenute nel suddetto integratore.

Inoltre, nel corso della rubrica “Panzironi venga a pranzo da noi”, presente all’interno di una puntata trasmessa il 5 marzo 2019 dall’emittente televisiva Teleuniverso, in un dialogo apparentemente casuale tra il sig. Panzironi e un membro della famiglia ospitante, venivano decantati i benefici dell’integratore “Life 120”, sollecitandone implicitamente l’acquisto, in un contesto inidoneo a rivelare l’effettivo scopo pubblicitario della comunicazione.

La scorrettezza delle pratiche commerciali

L’Autorità si era già occupata del caso intervenendo con la delibera n. 27325 del 13 settembre 2018.

In tale occasione, l’Autorità aveva accertato la scorrettezza di due distinte pratiche commerciali:

  1. la prima pratica consisteva nella diffusione di messaggi nei quali si prospettavano asseriti effetti terapeutici degli integratori alimentari della “Life 120”, commercializzati dalla società Life 120 Italia S.r.l.s. (di cui il sig. Panzironi deteneva il controllo congiunto sino al 18 giugno 2019, ovvero sino alla fine delle condotte contestate nel presente procedimento), con riferimento anche a varie patologie estremamente gravi (tumori, diabete, Alzheimer, ecc.). Tali messaggi sono stati diffusi attraverso spot pubblicitari della durata di circa tre minuti inseriti nel contesto della rubrica “Il Cerca Salute”, trasmessa nel corso degli anni 2017/2018 da numerose emittenti televisive parti del procedimento, nonché attraverso il sito Internet Life120.it. Inoltre, nel medesimo sito Internet Life120.it, attraverso il link “Integrazione”, rilevabile nella relativa homepage, il consumatore poteva accedere alle schede pubblicitarie degli integratori alimentari prodotti dalla società Life 120 Italia S.r.l.s., in cui venivano prospettati gli asseriti effetti terapeutici e di prevenzione di tali prodotti riguardo a gravi patologie.

L’Autorità ha ritenuto che le affermazioni riportate nelle schede pubblicitarie dei singoli integratori “Life 120”, presenti nel relativo sito Internet e ribadite nel corso dello spot diffuso durante la trasmissione “Il Cerca Salute”, risultassero ingannevoli in ragione della loro complessiva presentazione, dell’eccesso di enfasi utilizzato nella descrizione dei presunti effetti terapeutici, del ricorso a vanti non autorizzati, che provocavano nei consumatori l’erroneo convincimento che l’assunzione degli integratori in questione, grazie alla combinazione delle sostanze in essi contenute, potesse determinare e/o favorire effetti benefici e/o curativi in relazione a patologie anche gravi, in alcuni casi di natura cronica. In proposito, si rileva che la vigente normativa preclude ai professionisti la possibilità, nella comunicazione pubblicitaria, di attribuire agli integratori presunte proprietà terapeutiche, indipendentemente dall’esistenza e/o produzione di qualsiasi studio e/o ricerca al riguardo. D’altra parte, i diversi claim salutistici riportati nelle schede degli integratori non trovavano riscontro né nelle “Linee Guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici” delle sostanze vegetali né tra i claim autorizzati a livello europeo. Con particolare riferimento all’integratore alimentare “Orac Spice” (contenente curcuma, pepe nero, cannella, zenzero, origano e chiodi di garofano), ad esso venivano attribuite proprietà antinfiammatorie, antisettiche, anticoagulanti, antitrombotiche, antivirali ed epatoprotettive, diuretiche, espettoranti, antidepressive e analgesiche, che non trovano alcun riscontro nelle citate “Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici”. Tale condotta, posta in essere dalla Life 120, è stata ritenuta pertanto idonea ad integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera a) e b), e 23, comma 1, lettera i) ed s) e ne è stata vietata la continuazione.

La seconda pratica commerciale, posta in essere nel contesto della rubrica televisiva “Il Cerca Salute” diffusa da numerose emittenti televisive nel corso degli anni 2017 e 2018, concerneva la promozione occulta degli integratori alimentari “Life 120”. Tale scopo promozionale veniva dissimulato attraverso un format televisivo nel quale il sig.Panzironi – presentandosi come giornalista opinionista nell’ambito di una discussione di natura medico-scientifica su una determinata patologia – rilasciava affermazioni sull’efficacia terapeutica degli integratori alimentari commercializzati dalla società Life 120 Italia S.r.l.s.

L’Autorità, sulla base degli elementi acquisiti, ha rilevato la natura promozionale delle puntate del programma “Il Cerca Salute” (e dell’omologo programma “Vivere 120 anni”), in ragione dell’interesse commerciale del sig. Panzironi alla promozione e alla vendita degli integratori commercializzati dalla società Life 120, di cui il medesimo detiene il controllo congiunto. Infatti, sia nel corso della sezione dedicata all’esame della patologia oggetto della trasmissione sia in altre parti del programma, il sig. Panzironi descriveva gli asseriti effetti terapeutici di una serie di sostanze contenute in alcuni integratori della linea “Life 120”, indicandone il nome e riferendosi talvolta ad essi come ai “nostri integratori”.

La pubblicità occulta

La pubblicità risultava, quindi, dissimulata all’interno di un contesto surrettiziamente informativo. Infatti, il format de “Il Cerca Salute” era impostato come una trasmissione di argomento salutistico e medico/scientifico, nel corso della quale il sig. Panzironi, nella veste di giornalista esperto, argomentava la possibilità di prevenire e curare un’ampia serie di patologie mediante uno stile di vita ed un regime alimentare che prevedono un significativo uso di integratori alimentari. In tale format, ai telespettatori e potenziali acquirenti erano tuttavia occultati lo scopo promozionale del programma e la circostanza che il sig. Panzironi avesse avuto un interesse diretto nella società che commercializza i suddetti integratori.

Pertanto, tale condotta, posta in essere dalle società Life 120 e WTE, dal sig. Adriano Panzironi, nonché dalle società/emittenti coinvolte nel procedimento, è stata ritenuta dall’Autorità idonea ad integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 22, comma 2 e 23, comma 1, lettera m), del Codice del Consumo e ne è stata vietata la continuazione.

Con la successiva delibera n. 27605 del 20 marzo 2019 l’Autorità ha contestato alle società Life 120 Italia S.r.l.s., Welcome Time Elevator S.r.l., Teleuniverso S.r.l nonché al sig. Adriano Panzironi, la violazione dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato alla delibera n. 27325 del 13 settembre 2018.

Infatti, dalle rilevazioni effettuate è emerso che durante le prime sei puntate della stagione 2019 de “Il Cerca Salute” (trasmissioni dal 13 gennaio 2019 fino al 17 febbraio 2019 ) sia andata in onda una versione dello spot pubblicitario relativo all’integratore “Orac Spice” che faceva ancora riferimento alla capacità “antitumorale e di prevenzione dell’Alzheimer” della curcuma, “all’effetto protettivo per la prevenzione del tumore al colon” dei chiodi di garofano; in generale, alla capacità dell’integratore in questione di “contrastare la formazione dei radicali liberi e quindi il rischio di comparsa del tumore” e alla sua efficacia nei confronti della “disbiosi intestinale [e delle] patologie legate all’intestino, per esempio la Sindrome del colon irritabile o la candida” .

Sebbene in data 13 febbraio 2019 la società Life 120 S.r.l.s. abbia comunicato di aver modificato il testo del suddetto spot eliminando i riferimenti all’efficacia terapeutica delle spezie contenute nell’integratore “Orac Spice”, la nuova versione dello spot, diffusa a partire dal 24 febbraio 2019 e riprodotta almeno fino al mese di giugno 2019, continua a fare riferimento al fatto che le spezie contenute in “Orac Spice” sarebbero dei potenti “antibatterici, antimicotici e antiinfiammatori del tutto naturali”, alla conseguente asserita capacità del prodotto di “contrastare patologie dell’intestino quali la sindrome del colon irritabile e la candida” e “la sua efficacia contro la disbiosi intestinale”, nonché all’asserita “capacità di riduzione della glicemia” da parte della cannella.

Sul punto è appena il caso di ricordare che il Decreto dirigenziale 26 luglio 2019 ha aggiornato l’Allegato 1 del D.M. 10 agosto 2018 sulla disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali ed ha anche modificato le “Linee Guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici”.

La qualificazione delle spezie contenute nell’integratore “Orac Spice” come “antibatterici, antimicotici e antiinfiammatori”, così come l’effetto sulle citate specifiche patologie dell’intestino, a prescindere dal loro presunto carattere “naturale”, non trovano alcun riscontro nelle suddette Linee Guida.

Le citate Linee Guida, infatti, sono espressamente previste e periodicamente aggiornate dal Ministero della Salute in base a nuove evidenze scientifiche, nel contesto di un apposito Decreto previsto a supporto della sicurezza e della salute dei consumatori, nonché per assicurare un elevato livello di tutela degli stessi. Questa circostanza, pertanto, esclude che le definizioni e le indicazioni specificamente prescritte dalle suddette Linee Guida possano essere “reinterpretate”, parafrasate o sostituite (peraltro da parte di operatori economici che pongono in commercio i loro integratori alimentari, in palese conflitto di interessi) con espressioni asseritamente equivalenti.

Ad esempio, per quanto riguarda la cannella, mentre le Linee Guida si limitano ad indicare la sua efficacia per mantenere un normale “metabolismo dei carboidrati”, il messaggio pubblicitario le attribuisce la capacità di “riduzione della glicemia”, suggerendone perciò un uso volto a correggere una situazione fisiologica alterata: in tal modo, il consumatore potrebbe essere indotto ad impiegarla a scopo terapeutico anche in un quadro fisiologico alterato, come nel caso di una glicemia con valori tali da richiederne una “riduzione”.

In ordine alla quantificazione della sanzione l’AGCM ha tenuto conto dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa.

Nello specifico, con riguardo alla pratica sub a), imputabile alla società Life 120 Italia S.r.l.s., sono state considerate le condizioni economiche del professionista, il quale, sulla base delle informazioni disponibili e come emerge dal bilancio al 31 dicembre 2018, ha realizzato nel 2018 ricavi corrispondenti circa a 11 milioni di euro. Nell’apprezzare la gravità dell’inottemperanza, rilevano la reiterata induzione in errore dei consumatori con riguardo alle asserite proprietà terapeutiche dell’integratore pubblicizzato e gli effetti che si sono potenzialmente prodotti nei confronti di una considerevole platea di utenti televisivi. Nella valutazione della gravità ha giocato un ruolo importante anche la personalità dell’agente che, al fine di perseguire un puro interesse economico, ha fatto leva sulle debolezze psicofisiche del consumatore medio, nei cui confronti la pratica è diretta.

Ciò posto, in considerazione anche dell’ingente fatturato realizzato nel solo 2018 senza dunque considerare i ricavi conseguiti nel corso del 2019, nonché del fatto che le sanzioni precedentemente irrogate non hanno evidentemente impedito la prosecuzione dell’illecito, l’Autorità ha irrogato a Life 120 Italia S.r.l.s., una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250.000,00 euro per la reiterazione della pratica di cui al punto a) del provvedimento del 13 settembre 2018, n. 27325.

Con riguardo, invece, alla reiterazione della pratica di cui al punto b) del provvedimento del 13 settembre 2018, n. 27325, imputabile alle società Life 120 Italia S.r.l.s., Welcome Time Elevator S.r.l., Teleuniverso S.r.l. ed al sig.Adriano Panzironi, l’Autorità ha irrogato a ciascuna delle società ed al sig.Panzironi una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 €, sottolineando la gravità dell’inottemperanza e la insidiosità della condotta avente ad oggetto la reiterazione di una fattispecie di pubblicità non trasparente degli integratori “Life 120”.

Qui il testo integrale del provvedimento

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