Insegnanti-graduatorie-Corsi di perfezionamento in Studi islamici ed in Islamistica- Loro coerenza con l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari e con l’insegnamento di lingue straniere nelle scuole di ogni ordine e grado.

sentenza 17/05/07
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Nei bandi con i quali sono stati attivati i corsi di perfezionamento in “Studi Islamici” ed in “Islamistica” è previsto quale requisito di partecipazione, il possesso della Laurea in lingue e del Diploma del Magistero, il che sta a significare che i corsi di cui trattasi sono ritenuti confacenti agli interessi culturali e formativi dei soggetti in possesso di tali titoli di studio.
 
La società in cui viviamo è caratterizzata sempre più dalla massiccia presenza di immigrati, il che rende necessario impostare le attività scolastiche secondo modelli interculturali, per far recepire il messaggio educativo da tutti gli utenti del servizio scolastico, ivi compresi i figli di immigrati provenienti da Paesi islamici.
 
Esiste un continuo interscambio tra le varie culture europee e la cultura islamica, che non può essere ignorato dagli insegnanti di lingue straniere, i quali devono essere in grado non soltanto di spiegare gli aspetti lessicali, ma anche i contenuti dei brani che parlano della civiltà islamica, altrimenti poco nota.
 
Nel decreto ministeriale 4 agosto 2000, per la Classe delle Lauree in Lingue e culture Moderne, tra le materie oggetto dell’offerta formativa, sono ricomprese l’Archeologia e storia dell’arte musulmana (L-OR/11) e la Storia dei Paesi islamici ((L-OR/10).
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, composto dai ******************:
Dott. *****************        Presidente
Dott. *************                Consigliere relatore estensore
Dott. ********************     Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 5660/2004 R.G. proposto dai Professori A. G. ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli *********************** e *****************, elettivamente domiciliati in Catania, Via Trieste, n. 13, presso lo studio dell’Avv. **********************,
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Direttore generale pro tempore, il Centro dei Servizi Amministrativi di Siracusa, in persona del Dirigente pro tempore, tutti rappresentati e difesi  dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege;
e nei confronti di
– Per la classe di concorso A346 (lingua e civiltà straniera inglese):
F.C., non costituita;
– Per la classe di concorso A345 (lingua straniera inglese):
D.M.R., non costituita;
– Per la classe di concorso A445 (lingua straniera spagnolo):
C.O., non costituito;
– Per la classe di concorso A446 (lingua e civiltà straniera spagnolo):
B.E., non costituita;
– Per la classe di concorso A245 (lingua straniera francese):
V.S., non costituita;
– Per la classe di concorso A246 (lingua e civiltà straniera francese):
A.G., non costituita;
– Per la classe di concorso A546 (lingua e civiltà straniera tedesco):
F.C., non costituita;
– Per la classe di concorso A545 (lingua straniera tedesca):
F.C., non costituita
– Per la classe di concorso EEEE (scuola elementare):
D.M.R., non costituita;
– Per la classe di concorso AAAA (scuola materna):
D.M.R., non costituita;
per l’annullamento
previa sospensione, degli atti seguenti:
– graduatorie provinciali definitive aggiornate di terza fascia del biennio 2004/2006, pubblicate in data 10 settembre 2004 dal C.S.A. di Siracusa, relative al concorso per soli titoli ex L. 124/1999 per le seguenti classi di concorso: **** (lingua straniera inglese), A346 (lingua e civiltà straniera inglese), A245 (lingua straniera francese), A246 (lingua e civiltà straniera francese), A445 (lingua straniera spagnolo), A446 (lingua e civiltà straniera spagnolo), A546 (lingua e civiltà straniera tedesco), A545 (lingua straniera tedesco), EEEE (scuola elementare), AAAA (scuola materna), nelle quali ai ricorrenti non sono stati attribuiti punti 3 o punti 6, in dipendenza della mancata valutazione dei corsi di perfezionamento in “Studi islamici” e/o “Islamistica”, organizzati dall’Istituto Universitario Orientale di Napoli;
– atti di approvazione delle graduatorie impugnate;
– ogni altro provvedimento del Dirigente pro tempore del C.S.A. di Siracusa connesso, precedente o consequenziale alle graduatorie impugnate, compresi gli atti di immissione in ruolo o di stipula di supplenze, nonché interpretativo delle stesse, al momento ignoto, in quanto lesivo;
– ogni altro atto connesso, precedente o consequenziale in quanto lesivo, anche se al momento ignoto, di organi superiori;
Visti il ricorso principale, il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Autorità intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore per la pubblica udienza del 7 febbraio 2007 il Consigliere dott. *************;
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto e diritto
1) L’Istituto Universitario Orientale – Seconda Università di Napoli  organizzava in provincia di Siracusa, in collaborazione con Istituto Mediterraneo Studi Universitari, dei corsi di perfezionamento post-laurea in “Studi Islamici” ed in “Islamistica”, di durata annuale, con esame finale.
In particolare:
– Il Corso di perfezionamento in “Studi Islamici” per l’anno 1997/98 prevedeva le seguenti aree formative:
storia del Mondo Islamico;
religione islamica;
lingua e cultura araba;
letteratura islamica;
sociologia e filosofia islamica.
– Il Corso di perfezionamento in “Islamistica” per l’anno 1998/99 si sviluppava secondo il seguente programma:
l’Islam in prospettiva storico – religiosa;
le influenze delle normative religiose sulle società musulmane;
riflessi del credo e della spiritualità islamiche nella cultura dei popoli musulmani.
Entrambi i corsi erano riservati ai laureati in Lingue, Lettere, Storia, Filosofia e Studi Islamici ed ai diplomati del Magistero.
Ai corsi di cui sopra partecipavano vari docenti.
Con decreti direttoriali del 21 aprile 2004, 7 giugno 2004 e 29 luglio 2004 il Direttore Generale per il personale della scuola presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha disposto per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, prevedendo l’attribuzione di punti 3 per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria nella quale è stato chiesto l’inserimento.
All’atto della formazione delle graduatorie di terza fascia il Centro Servizi Amministrativi di Siracusa ha negato l’attribuzione del punteggio di cui sopra ai docenti che avevano frequentato i corsi di perfezionamento in “Studi Islamici” ed “Islamistica”, inclusi nelle graduatorie relative ai seguenti insegnamenti:
A345 (lingua straniera inglese), A346 (lingua e civiltà straniera inglese), A245 (lingua straniera francese), A246 (lingua e civiltà straniera francese), A445 (lingua straniera spagnolo), A446 (lingua e civiltà straniera spagnolo), A546 (lingua e civiltà straniera tedesco), A545 (lingua straniera tedesco), EEEE (scuola elementare), AAAA (scuola materna).
Con ricorso principale notificato il 9 novembre 2004, depositato il 22 novembre 2004, i docenti interessati hanno impugnato le relative graduatorie, reclamando l’attribuzione del punteggio per i predetti corsi di perfezionamento che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, sarebbero “coerenti”  sia con l’insegnamento delle Lingue straniere che con l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari.
A sostegno delle proprie ragioni i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:
I – Eccesso di potere per illogicità. Eccesso di potere per mancata valutazione dei principi che regolano la nuova scuola italiana
II – Eccesso di potere per lesione dell’affidamento
III – Violazione di legge per mancanza di adeguata motivazione
IV – Eccesso di potere. Mancata graduazione della coerenza del titolo posseduto. Eccesso di potere per svilimento delle risorse umane
V – Eccesso di potere per contraddittorietà
Le Autorità intimate si sono costituite in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Dopo la proposizione del gravame principale, con atto notificato il 14 dicembre 2004, depositato il 20 dicembre 2004 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso una determinazione interna del C.S.A. di Siracusa, datata 7 settembre 2004 (conosciuta mediante accesso informale, avvenuto nei primi giorni del mese di novembre 2004), in base alla quale l’Amministrazione avrebbe stabilito di valutare il corso di “Islamistica” soltanto per le classi A036 (filosofia, psicologia e scienza dell’educazione) e A037 (filosofia e storia), mentre il corso di “Studi islamici" sarebbe stato valutato soltanto per le classi di concorso A043 (italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media), A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A051 (materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale), A052 (materie letterarie, latino e greco nel liceo classico), A036 (filosofia, psicologia e scienze dell’educazione) e A037 (filosofia storia).
A sostegno delle proprie ragioni i ricorrenti hanno dedotto la seguente ulteriore censura:
I MA – Eccesso di potere per carenza d’istruttoria. Erronea interpretazione della normativa relativa alle classi di concorso e agli studi universitari.
Con ordinanza collegiale n. 109 del 22 – 24 febbraio 2005 questo Tribunale – Sezione Terza ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i docenti inclusi nelle graduatorie impugnate, che potrebbero essere pregiudicati dall’accoglimento del gravame.
Tale incombente è stato eseguito dai ricorrenti nei modi e nei termini indicati nella predetta ordinanza collegiale.
A seguito di ulteriore produzione documentale da parte della Pubblica amministrazione, avvenuta il 21 febbraio 2005, i ricorrenti con atto notificato (soltanto alle Autorità intimate) l’8 aprile 2005, depositato il 15 aprile 2005, hanno dedotto la seguente ulteriore censura:
II M.A. – Erronea interpretazione della normativa relativa ai corsi successivi alla laurea. Erronea interpretazione della normativa sull’autonomia scolastica.
III M.A. – Possibile valenza pedagogica della conoscenza della cultura islamica
Con ordinanza collegiale n. 741 del 3 – 9 maggio 2005 questo Tribunale – Sezione Terza ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 la causa è passata in decisione.
2) La questione principale, di cui il Collegio è chiamato ad occuparsi, concerne l’applicazione della tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del decreto leg.vo 16 aprile 1994, n. 297 (posta in essere con D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con L. 4 giugno 2004, n. 143), che, alla lettera C, punto C.11, prevede testualmente:
“per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3”.
All’atto della formazione delle graduatorie di terza fascia, il Centro Servizi Amministrativi di Siracusa ha negato l’attribuzione del punteggio di cui sopra ai docenti che avevano frequentato i corsi di perfezionamento in “Studi Islamici” ed “Islamistica”, inclusi nelle graduatorie relative ai seguenti insegnamenti:
A345 (lingua straniera inglese), A346 (lingua e civiltà straniera inglese), A245 (lingua straniera francese), A246 (lingua e civiltà straniera francese), A445 (lingua straniera spagnolo), A446 (lingua e civiltà straniera spagnolo), A546 (lingua e civiltà straniera tedesco), A545 (lingua straniera tedesco), EEEE (scuola elementare), AAAA (scuola materna).
Lo stesso Centro servizi amministrativi, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, ha stabilito di valutare il corso di “Islamistica” soltanto per le classi A036 (filosofia, psicologia e scienza dell’educazione) e A037 (filosofia e storia), mentre il corso di “Studi islamici" è stato valutato soltanto per le classi di concorso A043 (italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media), A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A051 (materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto magistrale), A052 (materie letterarie, latino e greco nel liceo classico), A036 (filosofia, psicologia e scienze dell’educazione) e A037 (filosofia storia).
I ricorrenti sostengono che i predetti corsi di perfezionamento in “Studi Islamici” ed in “Islamistica”, sarebbero “coerenti” sia con l’insegnamento delle Lingue straniere che con l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari.
Per il Tribunale, la tesi degli interessati dev’essere condivisa, per le seguenti considerazioni:
A – Nei bandi con i quali sono stati attivati i corsi di perfezionamento in “Studi Islamici” ed in “Islamistica” è stato espressamente previsto, quale requisito di partecipazione, il possesso della Laurea in lingue e del Diploma del Magistero, il che sta a significare che per l’Istituto Universitario Orientale – Seconda Università di Napoli i corsi di cui trattasi sono stati ritenuti confacenti agli interessi culturali e formativi dei soggetti in possesso di tali titoli di studio, venendo in tal modo espresso un sicuro giudizio di “coerenza” tra la conoscenza del mondo islamico e l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari o l’insegnamento delle lingue straniere nelle scuole di ogni ordine e grado.
B – Tale giudizio di “coerenza” non è né illogico, né arbitrario, ma tiene conto della realtà sociale e culturale in cui si trova ad operare la scuola d’oggi.
Infatti, la società in cui viviamo è caratterizzata sempre più dalla massiccia presenza di immigrati, il che rende necessario impostare le attività scolastiche secondo modelli interculturali, se si vuole che il messaggio educativo venga recepito da tutti indistintamente gli utenti del servizio scolastico e se si vuole favorire, con lo strumento della conoscenza e del rispetto delle diversità, l’integrazione di chi ha abbandonato la propria terra d’origine per cercare un’occupazione che garantisca il sostentamento a sé ed alla propria famiglia.
Vista in quest’ottica, una conoscenza adeguata dell’Islam e dei suoi risvolti storici, religiosi e filosofici può essere un’occasione preziosa per gli insegnanti di scuola materna ed elementare, che, specie in taluni istituti scolastici, sono chiamati a cimentarsi quotidianamente con i figli di immigrati, i quali portano con sé credenze ed abitudini familiari, la cui mancata conoscenza costituisce un serio ostacolo per qualsiasi forma d’integrazione e di sviluppo armonico di una società multietnica. Si pensi alle scuole di Cassibile, frazione di Siracusa, di ******** e di Pachino, centri ricadenti nell’ambito della circoscrizione del C.S.A. di Siracusa, caratterizzati notoriamente da elevata presenza di lavoratori extracomunitari, la maggior parte dei quali provenienti da Paesi islamici.
C – Quando poici si sposta nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, oltre alle ragioni prima indicate, sicuramente rilevanti sotto il profilo didattico, va evidenziata altresì l’esistenza un continuo interscambio tra le varie culture europee e la cultura islamica, che non può essere ignorato dagli insegnanti di lingue straniere.
Come evidenziato dai ricorrenti, influssi della cultura araba si ritrovano nella letteratura spagnola, nella letteratura tedesca (ancorché in misura meno rilevante), nella letteratura francese (si pensi agli studiosi delle ex colonie francesi del Nord Africa), nella letteratura inglese di epoca coloniale (per tutti, il nome di **********************, autore de’ “I sette pilastri della saggezza”), o ancora nella letteratura nordamericana (Washington Irving, con i suoi “Racconti dell’Alhambra”).
Orbene, lo studio dell’Islam in tutti i suoi aspetti può sicuramente arricchire il messaggio culturale dei docenti di lingue straniere, posti in grado non soltanto di spiegare gli aspetti lessicali, ma anche i contenuti dei brani che parlano di un mondo altrimenti poco noto, o di spiegare adeguatamente gli episodi di cronaca che si verificano in Paesi europei, quali la Germania e la Francia, nei quali la presenza di immigrati provenienti da Paesi islamici è massiccia.
D – Va rilevato infine che nel decreto ministeriale 4 agosto 2000, contenente le “Determinazioni delle classi delle lauree universitarie”, all’allegato 11, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha previsto per la Classe delle Lauree in Lingue e culture Moderne, tra le materie che possono essere oggetto dell’offerta formativa, l’Archeologia e storia dell’arte musulmana (L-OR/11) e la Storia dei Paesi islamici ((L-OR/10), dimostrazione questa della rilevanza dei predetti insegnamenti nella formazione culturale dei futuri docenti di lingue straniere.
In conclusione, i corsi di perfezionamento in “Studi Islamici” ed in “Islamistica”, sono “coerenti” (dal latino cohaerere, ossia “essere strettamente unito”) sia con l’insegnamento delle Lingue straniere che con l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, donde la necessità della loro valutazione, conformemente alle prescrizioni della tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell’ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del decreto leg.vo 16 aprile 1994, n. 297 (posta in essere con D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito con L. 4 giugno 2004, n. 143), lettera C, punto C.11.
Sussiste altresì il denunciato vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, non avendo l’Amministrazione spiegato le ragioni della mancata valutazione dei corsi in questione in danno dei ricorrenti.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il ricorso in esame dev’essere accolto e va conseguentemente disposto l’annullamento delle graduatorie impugnate, limitatamente alla mancata valutazione, a favore dei ricorrenti, dei suddetti corsi di perfezionamento.
Attesa la novità e la peculiarità della questione trattata, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, **************** di Catania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla le graduatorie impugnate, limitatamente alla mancata valutazione a favore dei ricorrenti dei corsi di perfezionamento in “Studi islamici” e/o “Islamistica”, organizzati dall’Istituto Universitario Orientale – Seconda Università di Napoli.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2007.
           L’Estensore                                                  Il Presidente
     (*******************)                                (***********************)
 
 
 
 
Depositata in Segreteria il
    Il Direttore di Segreteria della Sezione

sentenza

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