Inoltre, altrettanto infondato, è il primo motivo di censura con il quale è stato dedotto che non sussisterebbe, nella fattispecie di cui trattasi, alcuno dei presupposti di cui alla norma richiamata dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 ai fini del

Lazzini Sonia 27/05/10
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E infatti, è evidente che, nel caso di specie, la revoca dell’incarico è stata motivata esplicitamente ed indubitabilmente dall’intervenuto mutamento delle circostanze inerenti direttamente ed immediatamente all’oggetto della convenzione da stipulare; sulla base dell’incarico approvato con la deliberazione n. 6/2008, infatti, il Consorzio riteneva di avere incarico direttamente e personalmente il professionista quale persona fisica ed invece, al momento della concreta ed effettiva stipulazione della convenzione con il medesimo, si è trovato di fronte un soggetto giuridico diverso ed autonomo.

e non può ritenersi che per la mera circostanza concreta di una offerta particolarmente favorevole dal punto di vista economico lo stesso Consorzio fosse vincolato a perseguire su di una strada non corretta e non corrispondente comunque alle proprie prospettive ed alle scelte puntuali e concrete in precedenza effettuate in ordine alla qualità personale del soggetto incaricato.

Ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del Consorzio di bonificadi revoca dell’incarico professionale conferito er l’impossibilità di sottoscrivere la convenzione con soggetto diverso da quello risultante dalla deliberazione di cui sopra

1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990.

Non sussisterebbe, nella fattispecie di cui trattasi, alcuno dei presupposti di cui alla norma richiamata ai fini della revoca del provvedimento.

2- Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 90 e 91, co. 2, e 57, co. 6, del D. Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi della normativa richiamata l’incarico di progettazione potrebbe essere legittimamente attribuito ad una società di ingegneria come quella ricorrente in questa sede.

3- Eccesso di potere per illogicità manifesta.

Il comportamento del Consorzio sarebbe contraddittorio.

4- Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per illogicità ed incongruenza della motivazione.

Con l’ordinanza n. 384/09 del 26.1.2009 è stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Consorzio intimato si è costituito in giudizio in data 13.2.2009 depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la infondatezza del ricorso, insistendo per il suo rigetto.

Il Consorzio ha depositato documentazione concernente la vicenda in data 15.1.2010, insistendo per il rigetto del ricorso; in particolare ha depositato copia dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2263/09 del 5.5.2009 di accoglimento dell’appello cautelare e di riforma dell’ordinanza n. 384/2009.

Alla pubblica udienza dell’8.2.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Inoltre, altrettanto infondato, è il primo motivo di censura con il quale è stato dedotto che non sussisterebbe, nella fattispecie di cui trattasi, alcuno dei presupposti di cui alla norma richiamata dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 ai fini della legittima revoca del provvedimento.

E infatti, è evidente che, nel caso di specie, la revoca dell’incarico è stata motivata esplicitamente ed indubitabilmente dall’intervenuto mutamento delle circostanze inerenti direttamente ed immediatamente all’oggetto della convenzione da stipulare; sulla base dell’incarico approvato con la deliberazione n. 6/2008, infatti, il Consorzio riteneva di avere incarico direttamente e personalmente il professionista quale persona fisica ed invece, al momento della concreta ed effettiva stipulazione della convenzione con il medesimo, si è trovato di fronte un soggetto giuridico diverso ed autonomo.

E’ evidente che, nella fattispecie di cui trattasi, si è verificato il venire meno di uno dei presupposti essenziale dell’incarico, quello soggettivo, inerente l’effettivo destinatario dell’incarico stesso, che, indubbiamente, legittima la revoca dell’incarico stesso.

Altrettanto infondato è, poi, il secondo motivo di censura con il quale è stato dedotto che, ai sensi della normativa richiamata di cui al combinato disposto degli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006, l’incarico di progettazione di cui trattasi poteva essere legittimamente attribuito ad una società di ingegneria come quella di cui il ricorrente in questa sede è amministratore e legale rappresentante.

Senza entrare nel merito dell’ammissibilità o meno in astratto ai sensi della richiamata normativa dell’incarico di cui trattasi, l’unica circostanza in concreto rilevante al riguardo è che, in concreto, il Consorzio ha avanzato la richiesta al professionista personalmente ed ha ritenuto legittimamente che la relativa proprosta dallo stesso personalmente provenisse e che allo stesso pertanto esclusivamente fosse imputabile.

Il Consorzio non ha ritenuto di dovere richiedere ad una società di ingegneria la proposta di cui trattasi ma ha ritenuto, nella propria discrezionalità e con scelta sostanzialmente non messa in discussione, di richiedere la proposta ad un professionista personalmente.

D’altronde una eventuale impugnazione in tale direzione della proposta avanzata dal Consorzio sarebbe, comunque, assolutamente tardiva e fuori termine e non potrebbe,m pertanto, essere presa in alcuna considerazione nel merito in questa sede.

Infine è infondato anche il quarto ed ultimo motivo di censura con il quale è stato dedotta la illogicità ed incongruenza della motivazione addotta dal Consorzio a supporto della impugnata revoca dell’incarico di cui trattasi in violazione del disposto di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990.

La circostanza, infatti, che l’offerta presentata dal ricorrente fosse in modo decisivo la più bassa avanzata e la necessità che la stazione appaltante persegua il fine dell’interesse pubblico alla minore spesa non ha quella efficacia determinante ai fini della illegittimità della impugnata revoca.

Ed infatti la stessa revoca è stata legittimamente adottata da parte del Consorzio per le considerazioni di cui in precedenza e non può ritenersi che per la mera circostanza concreta di una offerta particolarmente favorevole dal punto di vista economico lo stesso Consorzio fosse vincolato a perseguire su di una strada non corretta e non corrispondente comunque alle proprie prospettive ed alle scelte puntuali e concrete in precedenza effettuate in ordine alla qualità personale del soggetto incaricato.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 7866 del 21 aprile 2010 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

 

N. 07866/2010 REG.SEN.

N. 11184/2008 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 11184 del 2008, proposto dalla:
società Ricorrente Servizi s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. *************, con domicilio eletto presso ***************, in Roma, via Calabria n. 56;

contro

Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ***********, con domicilio eletto presso *********************, in Roma, via E. Gianturco n.1;

nei confronti di

Controinteressata *******, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della deliberazione del Consorzio di bonifica a sud di Anagni n. 9 del 18.7.2008, di revoca dell’incarico professionale conferito con la deliberazione n. 6 del 28.5.2008, per l’impossibilità di sottoscrivere la convenzione con soggetto diverso ( la società Ricorrente s.r.l. di cui è amministratore l’ing. E. C.) da quello risultante dalla deliberazione di cui sopra ( l’ing. C. in proprio);

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2010 il dott. ************************* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato e depositato nei termini, la società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consorzio di bonifica a sud di Anagni n. 9 del 18.7.2008, di revoca dell’incarico professionale conferito con la deliberazione n. 6 del 28.5.2008, per l’impossibilità di sottoscrivere la convenzione con soggetto diverso ( la società Ricorrente s.r.l. di cui è amministratore l’ing. E. C.) da quello risultante dalla deliberazione di cui sopra ( l’ing. C. in proprio), deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990.

Non sussisterebbe, nella fattispecie di cui trattasi, alcuno dei presupposti di cui alla norma richiamata ai fini della revoca del provvedimento.

2- Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 90 e 91, co. 2, e 57, co. 6, del D. Lgs. n. 163/2006.

Ai sensi della normativa richiamata l’incarico di progettazione potrebbe essere legittimamente attribuito ad una società di ingegneria come quella ricorrente in questa sede.

3- Eccesso di potere per illogicità manifesta.

Il comportamento del Consorzio sarebbe contraddittorio.

4- Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 per illogicità ed incongruenza della motivazione.

Con l’ordinanza n. 384/09 del 26.1.2009 è stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Consorzio intimato si è costituito in giudizio in data 13.2.2009 depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la infondatezza del ricorso, insistendo per il suo rigetto.

Il Consorzio ha depositato documentazione concernente la vicenda in data 15.1.2010, insistendo per il rigetto del ricorso; in particolare ha depositato copia dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2263/09 del 5.5.2009 di accoglimento dell’appello cautelare e di riforma dell’ordinanza n. 384/2009.

Alla pubblica udienza dell’8.2.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

DIRITTO

Si premette che solo a seguito della costituzione in giudizio del Consorzio intimato ed al conseguente deposito di tutta la documentazione inerente alla vicenda di cui trattasi, intervenuta in data 13.2.2009, ossia successivamente all’adozione dell’ordinanza cautelare di accoglimento dell’istanza di sospensiva proposta dal ricorrente n. 384/2009 del 26.1.2009, il Collegio ha potuto avere una visione completa ed esauriente dal punto di vista soprattutto documentale della vicenda in questione.

Al riguardo si premette una breve ricostruzione in punto di fatto dei passaggi della detta vicenda come artico tisi nel tempo ed emergenti dalla documentazione depositata da ultimo in atti.

L’Ing. C. ha sottoscritto con il Consorzio resistente, in data 27.1.2006, una convenzione, di durata biennale e passibile di rinnovo, per la consulenza generale nel campo della ingegneria idraulica .

In pendenza della stessa il ricorrente, con la nota del 20.3.2007/26.3.2007, ha comunicato al Consorzio “ di avere mutato la ragione sociale e fiscale per le proprie attività professionali che sono confluite nella RICORRENTE SERVIZI s.r.l., di cui amministratore” e che comunque “ gli incarichi affidati direttamente al sottoscritto sono svolti a cura ed esclusivamente dallo stesso professionista”.

Precisava, altresì, che “ le fatture per le prestazioni svolte o da svolgere saranno emesse dalla RICORRENTE SERVIZI s.r.l. …”.

Il Consorzio ha riscontrato la predetta nota con una serie di incontri con il diretto interessato alla presenza anche del consulente legale del Consorzio; all’esito il ricorrente, con la propria nota dell’11.9.2007, di cui al prot. n. 715 del 12.9.2007 dell’ente, preso atto delle risultanze degli incontri intercorsi, dai quali è emersa la impossibilità di valutare positivamente la fattibilità della propria istanza, relativamente alla richiesta di fatturazione ed alla conseguente richiesta di pagamento, previa acquisizione di un parere legale al riguardo da parte del consulente legale dello stesso consorzio, ha concluso attestando che “ il sottoscritto dichiara che proseguirà il rapporto professionale con il Consorzio in maniera autonoma, come in precedenza a detta istanza, senza alcuna variazione sostanziale di carattere contrattuale e fiscale”, sottoscrivendo la detta nota per esteso di proprio pugno.

Di seguito, pertanto, il ricorrente, titolare di propria partita IVA, emetteva a suo noma le fatture nn. 1, 2, 3 e 4 del 2008, incassando i relativi mandati di pagamento.

Il Consorzio, quindi, nel mese di maggio 2008, ha contattato telefonicamente e sollecitato il ricorrente a formulare, in via di urgenza, una offerta economica per la progettazione dei lavori, la direzione dei lavori e responsabile della sicurezza relativamente ai lavori di ripristino della rete tubata esistente nel comprensorio irriguo ******, I stralcio, che è stata inoltrata da parte di questi in data 21.5.2008 con la nota di cui al prot. n. 610.

In ordine alla predetta offerta è necessario osservare quanto segue:

– l’invito alla presentazione dell’offerta è stato rivolto dal Consorzio esclusivamente e direttamente alla persona dell’Ing. C.;

– la busta contenente la relazione-offerta riporta all’esterno, nella parte relativa all’indicazione del mittente, esclusivamente il nominativo dell’Ing. C., senza alcuna altra ulteriore eventuale specificazione;

– la relazione tecnica-offerta è stata redatta su carta intestata alla società RICORRENTE SERVIZI s.r.l.;

– la relazione tecnica-offerta riporta il timbro, in ogni sua pagina, dell’Ing. C. con il relativo numero di iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Frosinone;

– la relazione tecnica-offerta è stata sottoscritta in proprio e direttamente da parte dello stesso Ing. C.;

– in alcuna parte della detta relazione-offerta l’Ing C. ha dichiarato di essere il legale rappresentante e/o l’amministratore o di avere operato in nome e per conto della società RICORRENTE SERVIZI s.r.l..

Il Consorzio, quindi, con la deliberazione n. 6 del 28.5.2008 ha affidato all’Ing. ************* di cui trattasi, con mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione con lo stesso personalmente della relativa convenzione, predisposta con la indicazione del relativo puntuale nominativo.

Con la nota di cui al prot. n. 701 del 26.6.2008 il ricorrente ha fatto presente di essere ancora in attesa della sottoscrizione della convenzione, evidenziando, altresì, “ come già rappresentato a questo Consorzio con la nota del 20.3.2007, che le attività ingegneristiche del sottoscritto Ing. **********, pur esclusive, verranno svolte all’interno della RICORRENTE SERVIZI s.r.l. che provvederà ad emettere le ralive fatture”.

Il Consorzio, in riscontro, con la nota di cui al prot. n. 704 del 27.6.2008, ha dato atto che la convenzione di conferimento dell’incarico di cui trattasi, predisposta dagli uffici competenti, era già in possesso dello stesso che avrebbe potuto provvedere alla sottoscrizione nel momento che avesse ritenuto più opportuno.

Ha, tuttavia, ribadito, in ordine alla oramai nota questione della intestazione delle fatture e del destinatario dei relativi pagamenti, quanto già dedotto in sede di incontro tra le parti, alla presenza del consulente legale del Consorzio, del 16.6.2008, ritenendo che il contenuto della richiamata nota del 20.3.2007 fosse da ritenersi come definitivamente superato, nei rapporti tra le parti, dalla successiva nota dell’11.9.2007.

Il ricorrente ha riscontrato la detta ultima nota con la propria di cui al prot. n. 719 del 4.7.2008, con la quale, dopo avere argomentatamente ed approfonditamente affrontato la relativa questione, ha sollecitato il Consorzio a fissare la data di formalizzazione del contratto con le modalità in ordine al beneficiario dallo stesso indicato.

Con la successiva nota di cui al prot. n. 740 dell’11.7.2008 il ricorrente ha quindi ribadito la propria disponibilità alla sottoscrizione del contratto nei soli termini dallo stesso più volte specificato, con diffida alla revoca dell’incarico stesso e con riserva delle eventuali conseguenti azioni legali.

Il Consorzio, infine, con la impugnata deliberazione n. 9 del 18.7.2008 ha revocato l’incarico professionale conferito al ricorrente con la precedente deliberazione n. 6 del 28.5.2008, per la ritenuta impossibilità di procedere alla sottoscrizione della convenzione con soggetto diverso ( la società Ricorrente s.r.l. di cui è amministratore l’ing. E. C.) da quello risultante dalla deliberazione di cui in precedenza ( ossia l’ing. C. in proprio).

Dalla ampia e dettagliata esposizione in fatto che precede è evidente la infondatezza nel merito del ricorso in trattazione.

Ed infatti, in primo luogo, con riferimento al terzo motivo di censura, che si affronta per primo per ordine logico, non vi è stata alcuna contraddittorietà nel comportamento tenuto dal Consorzio nella vicenda di cui trattasi.

Il Consorzio, sulla base della dichiarazione in precedenza resa dal ricorrente con la richiamata nota dell’11.9.2007-12.11.2007, mai revocata o modificata dall’interessato, che non è, pertanto, successivamente ritornato sul punto, ha ritenuto, correttamente, superata la questione concernente la eventuale fatturazione ed il conseguente pagamento alla società Ricorrente Servizi s.r.l. e non invece all’Ing. C. personalmente.

In alcun momento della intera vicenda, infatti, è possibile ritenere che il Consorzio abbia in qualche modo mutato il proprio orientamento al riguardo.

Nella sostanza l’unico elemento che potrebbe avere indotto il ricorrente ha ritenere che la questione potesse essere risolta nel senso dallo stesso ripetutamente prospettato è esclusivamente la intestazione dei fogli sui quali è stata redatta la relazione-offerta del 26.5.2008.

Tuttavia non pare revocabile in dubbio che il detto flebile indizio possa e debba essere superato alla luce dei plurimi e concordanti indizi, rinvenibile dalla attenta lettura della detta relazione-offerta, tutti in senso diametralmente contrario.

Non può, pertanto, fondatamente ritenersi che la mera circostanza di avere redatto la richiamata relazione su carta intestata alla società valga quale revoca della sottoscrizione dell’impegno assunto neu confronti del Consorzio con la nota dell’11.9.2007, con la quale il ricorrente ha attesto che proseguirà il rapporto professionale con il Consorzio in maniera autonoma, come in precedenza a detta istanza, senza alcuna variazione sostanziale di carattere contrattuale e fiscale”, sottoscrivendo la detta nota per esteso di proprio pugno.

Inoltre, altrettanto infondato, è il primo motivo di censura con il quale è stato dedotto che non sussisterebbe, nella fattispecie di cui trattasi, alcuno dei presupposti di cui alla norma richiamata dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 ai fini della legittima revoca del provvedimento.

E infatti, è evidente che, nel caso di specie, la revoca dell’incarico è stata motivata esplicitamente ed indubitabilmente dall’intervenuto mutamento delle circostanze inerenti direttamente ed immediatamente all’oggetto della convenzione da stipulare; sulla base dell’incarico approvato con la deliberazione n. 6/2008, infatti, il Consorzio riteneva di avere incarico direttamente e personalmente il professionista quale persona fisica ed invece, al momento della concreta ed effettiva stipulazione della convenzione con il medesimo, si è trovato di fronte un soggetto giuridico diverso ed autonomo.

E’ evidente che, nella fattispecie di cui trattasi, si è verificato il venire meno di uno dei presupposti essenziale dell’incarico, quello soggettivo, inerente l’effettivo destinatario dell’incarico stesso, che, indubbiamente, legittima la revoca dell’incarico stesso.

Altrettanto infondato è, poi, il secondo motivo di censura con il quale è stato dedotto che, ai sensi della normativa richiamata di cui al combinato disposto degli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006, l’incarico di progettazione di cui trattasi poteva essere legittimamente attribuito ad una società di ingegneria come quella di cui il ricorrente in questa sede è amministratore e legale rappresentante.

Senza entrare nel merito dell’ammissibilità o meno in astratto ai sensi della richiamata normativa dell’incarico di cui trattasi, l’unica circostanza in concreto rilevante al riguardo è che, in concreto, il Consorzio ha avanzato la richiesta al professionista personalmente ed ha ritenuto legittimamente che la relativa proprosta dallo stesso personalmente provenisse e che allo stesso pertanto esclusivamente fosse imputabile.

Il Consorzio non ha ritenuto di dovere richiedere ad una società di ingegneria la proposta di cui trattasi ma ha ritenuto, nella propria discrezionalità e con scelta sostanzialmente non messa in discussione, di richiedere la proposta ad un professionista personalmente.

D’altronde una eventuale impugnazione in tale direzione della proposta avanzata dal Consorzio sarebbe, comunque, assolutamente tardiva e fuori termine e non potrebbe,m pertanto, essere presa in alcuna considerazione nel merito in questa sede.

Infine è infondato anche il quarto ed ultimo motivo di censura con il quale è stato dedotta la illogicità ed incongruenza della motivazione addotta dal Consorzio a supporto della impugnata revoca dell’incarico di cui trattasi in violazione del disposto di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990.

La circostanza, infatti, che l’offerta presentata dal ricorrente fosse in modo decisivo la più bassa avanzata e la necessità che la stazione appaltante persegua il fine dell’interesse pubblico alla minore spesa non ha quella efficacia determinante ai fini della illegittimità della impugnata revoca.

Ed infatti la stessa revoca è stata legittimamente adottata da parte del Consorzio per le considerazioni di cui in precedenza e non può ritenersi che per la mera circostanza concreta di una offerta particolarmente favorevole dal punto di vista economico lo stesso Consorzio fosse vincolato a perseguire su di una strada non corretta e non corrispondente comunque alle proprie prospettive ed alle scelte puntuali e concrete in precedenza effettuate in ordine alla qualità personale del soggetto incaricato.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto siccome infondato nel merito.

Spese compensate.

Contributo unificato irripetibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Contributo unificato irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

****************, Pr*************************************, ***********, Es**************************, Primo Referendario

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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