Infrazione al C.d.S. e successiva ordinanza-ingiunzione: l’interruzione della prescrizione si realizza soltanto quando l’atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario, così come previsto dall’art. 2943 c.c.

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Lo ha stabilito il GdP di Brindisi con sentenza depositata in cancelleria il 1° dicembre 2006.
In particolare, con la richiamata pronuncia il Giudice adito ha accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Brindisi per il pagamento della sanzione di Euro 126,58 relativa ad una multa notificata al ricorrente nel 2001.
Col citato ricorso il ricorrente ha censurato la nullità del provvedimento impugnato in quanto emesso in violazione dell’art. 209 del C.d.S., in relazione all’art. 28 della L.689/81.
Ed infatti, la violazione del C.d.S. addebitata al ricorrente fu accertata il 28-ll-2000 e notificata, successivamente, il 22-1-2001, mentre l’ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata il 25-2-2006, quindi oltre il termine di prescrizione previsto dalle norme di legge con conseguente decadenza dell’ente impositore dall’esazione del credito.
Il Comune di Brindisi, costituitosi in giudizio, ha sostenuto la legittimità del provvedimento amministrativo, ritenendo che il termine di prescrizione è stato interrotto con l’emissione e il deposito dell’ordinanza all’ufficiale notificatore, avvenuto il 10-2-2006.
Viceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.
Per il GdP di Brindisi infatti "l’art. 209 del C.d.S. sancisce che il diritto a riscuotere le somme proventi delle sanzioni amministrative si prescrive, secondo la norma prevista dell’art. 28 della L.689/81 che fissa il termine per la riscossione del credito in 5 anni dal giorno in cui fu commessa la violazione, salvo che, nel frattempo non vi sia stato atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c.".
Ha poi aggiunto il Giudice che "Dalla documentazione depositata in atti, si evince che la notifica del verbale di contravvenzione avvenne il 22-2-2001: calcolando da tale data il decorso della prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, il termine scade il 22-2-2006, mentre l’ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata il 25-2-2006, quindi oltre i 5 anni previsti dalla legge".
Pertanto, ha concluso il Giudice di Pace "la tesi con cui, il Comando di PM., nella sua memoria difensiva, afferma che il termine di prescrizione deve ritenersi interrotto con il deposito del provvedimento ingiuntivo al messo notificatore da parte dell’ente impositore il 10-2-2006, non è giuridicamente fondata: l’interruzione della prescrizione si realizza soltanto quando l’atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario, così come previsto dall’art. 2943 c.c.".
 
Avv. ****************
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il             Giudice di Pace di Brindisi, nella persona del dott. **************, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 446-2006 R.G. introdotta ai sensi dell’art. 22 L. 689/81
da
………….., rappresentato e difeso da11’avv. *****************, come da mandato a margine;
ricorrente
contro
COMUNE DIBRINDISI, in persona del suo legale rappresentante, difeso da sé stesso;
resistente
 
Conclusioni per il ricorrente: annullamento dell’ingiunzione dì pagamento n. 7545/05, notificata in data 25-2-2006 emessa dal Comune di Brindisi per ilpagamento della sanzione di Euro 126,58.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
L’avv. ********, difensore del sig. …………, impugna la nullità del provvedimento firmato dal Comandante della P.M. di Brindisi, citato in epigrafe, eccependo che esso è viziato di nullità perché emesso in violazione del1’art. 209 del C.d.S., in relazione all’art. 28 della L. 689/81. Osserva parte ricorrente che la violazione del C.d.S. addebitata al …………. fu accertata il28-ll-2000 e notificata, successivamente, il 22-1-2001, mentre l’ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata il 25-2-2006, quindi oltre il termine di prescrizione previsto dalle norme di legge che segue la decadenza dell’ente impositore dell’esazione del credito.
Chiede che sia dichiarata la nullità dell’ordinanza ingiunzione con vittoria di spese.
Il Comune di Brindisi, per il tramite del Comando dei VV.UU., deposita memorie difensive in cui riafferma la legittimità del provvedimento amministrativo, sostenendo che il termine di prescrizione è stato interrotto con l’emissione e il deposito dell’ordinanza all’ufficiale notificatore, avvenuto il 10-2-2006.
All’udienza di trattazione è presente solo parte ricorrente che contesta le deduzioni del Comando di P.M., ribadendo che l’ordinanza è nulla per violazione del termine di prescrizione.
Dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, il ricorso viene deciso dal Giudice con la lettura del dispositivo delle sentenze.
 
MOTIVI
 
L’eccezione di prescrizione formulata dal difensore del ricorrente è fondata alla luce della normativa vigente in materia.
L’art. 209 del C.d.S. sancisce che il diritto a riscuotere le somme proventi delle sanzioni amministrative si prescrive, secondo la norma prevista dell’art. 28 della L. 689/81 che fissa il termine per la riscossione del credito in 5 anni dal giorno in cui fu commessa la violazione, salvo che, nel frattempo non vi sia stato atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 cc. Dalla documentazione depositata in atti, si evince che la notifica del verbale di contravvenzione avvenne il 22-2-2001: calcolando da tale data il decorso della prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione, il termine scade il 22-2-2006, mentre l’ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata il 25-2-2006, quindi oltre i 5 anni previsti dalla legge. Il Comando di PM., nella sua memoria difensiva, afferma che il termine di prescrizione deve ritenersi interrotto con il deposito del provvedimento ingiuntivo al messo notificatore da parte dell’ente impositore il 10-2-2006.
La tesi del Comune non è giuridicamente fondata: l’interruzione della prescrizione si realizza soltanto quando l’atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario, così come previsto dall’art. 2943 cc.
Il ricorso merita accoglimento per cui l’ordinanza ingiunzione deve essere annullata.
Per giusti motivi, le spese di giudizio, calcolate in Euro 200,00 oltre oneri di legge, sono poste a carico del Comune di Brindisi soccombente.
 
P.Q.M.
 
Il Giudice di Pace di Brindisi ******************** visto ed applicato l’art. 23 L. 689/81, così provvede:
letti il ricorso del sig. ……….. e le note difensive del Comando di P.M. di Brindisi;
-accertato che l’eccezione di prescrizione del credito vantato dal Comune è fondata, in quanto risulta violato il termine di cui all’art. 28 della L. 689/81;
-annulla ’ingiunzione di pagamento impugnata e, in applicazione del principio di soccombenza. addebita le spese e competenze di giudizio, calcolate in complessivi Euro 200,00, al Comune di Brindisi, tenuto conto che il ricorrente, per difendersi, ha dovuto rivolgersi ad avvocato di fiducia.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Brindisi 1-12-2006.
Il Giudice di Pace di Brindisi
Dott. **************
 
 

Matranga Alfredo

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