Infortunio sportivo e responsabilità dell’Istituto scolastico

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(Cass. civ. sez. III 10 aprile 2019, n. 9983)

Il caso

Durante un torneo di pallamano organizzato dalla scuola uno degli alunni cadeva a terra e, andando ad urtare contro una panchina, riportava delle lesioni alla bocca. I genitori del minore avanzavano domanda per il risarcimento dei danni nei confronti dell’Istituto scolastico e del MIUR, la quale veniva rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.

Avverso la sentenza d’appello i genitori dell’infortunato proponevano ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048, 2050 c.c. per il mancato rispetto, da parte dell’Istituto scolastico, della disposizione dell’art. 1, co. 2, del regolamento ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Handball che prescrive l’obbligo di « con una fascia di sicurezza di almeno 1 metro sui lati lunghi e di 2 metri sui lati corti» e per la mancata predisposizione di idonee cautele e protezioni sulle panchine a bordo campo atte ad evitare che i giocatori potessero procurarsi delle lesioni.

Sul punto:”La responsabilità del Comune per i danni prodotti dalla mancanza di manutenzione”

La decisione della Corte

La Terza Sezione civile, nel respingere il ricorso, ha ribadito il proprio orientamento in tema di infortunio scolastico, ricordando che «ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica la disciplina sportiva e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.»[1]

In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo da cui siano derivate lesioni personali ad un partecipante, per un fatto posto in essere da altro giocatore, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto legame funzionale tra il gioco e l’evento lesivo.

Tale collegamento deve escludersi, secondo la Corte, quando l’atto sia stato compiuto con lo scopo di ledere ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco.

Di conseguenza «sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti con lo specifico scopo di ledere anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta», mentre, a contrariis, «non sussiste responsabilità se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, oppure nel caso in cui, nonostante si sia in presenza di una violazione delle regole proprie dell’attività specificamente svolta, l’atto sia a questa funzionalmente connesso, rientrando cioè nell’alea normale della medesima».[2]

Per quanto concerne, invece, l’onere della prova la Terza Sezione rammenta che la Corte, in varie occasioni[3], ha sottolineato che «in caso di infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica incombe sul medesimo dare prova dell’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, laddove è a carico della scuola la prova del fatto impedivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto ivi compresa l’illustrazione della difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza

Sulla base dei principi suindicati la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello secondo la quale l’incidente sportivo è avvenuto «per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano» rientrante nell’alea normale di tale attività sportiva.

I giudici di merito, in particolare, avevano accertato che l’infortunato era caduto scivolando mentre stava rincorrendo un avversario con la palla e, a seguito della caduta, aveva riportato delle lesioni per aver urtato contro una panchina la cui presenza non era di certo una negligenza addebitabile alla scuola.

In conclusione la Corte di Cassazione ravvisando che l’Istituto scolastico aveva fatto quanto doveva per assolvere all’obbligo di vigilanza, cui è tenuto ai sensi dell’art. 2048 c.c., lo ha ritenuto non responsabile e, quindi, non tenuto al risarcimento dei danni, in quanto il sinistro si è verificato con modalità tali da non potere essere impedito rientrando nell’alea normale dell’attività sportiva in questione.

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Note

[1] Così Cass. civ. sez. III, 28 settembre 2009, n. 20743. V. anche Cass. civ. Sez. III 08 aprile 2016, n. 6844 e Cass. civ. sez. III, 14 ottobre 2003, n. 15321.

[2] Si esprime in questi termini Cass. civ. sez. III, 8 agosto 2002, n. 12012 e Cass. civ. sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20908 con nota di FILIPPI, La responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi, in Resp. civ., 2006, 7, 601 e di FACCI, L’osservatorio delle Corti Superiori, in Resp. civ., 2006, 2, 178.

[3] Cfr. Cass. civ. sez. III, 8 aprile 2016, n.  6844; Cass. civ. sez. III 28 luglio 2017, n. 18903; Cass. civ. sez. III, 20 maggio 2015, n. 10268 e Cass. civ. sez. III 19 febbraio 2013, n. 4018.

Avv. Mazzei Martina

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