Infortunio in itinere non ricollegabile ad esigenze o fatti di servizio da alcun nesso di causalità

Lazzini Sonia 17/05/07
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Ai fini della dimostrazione del rapporto di dipendenza tra evento lesivo e rischio inerente l’attività lavorativa, nell’ ipotesi dell’ infortunio in itinere, si rivela essenziale verificare la sussistenza del comportamento ordinario tenuto dall’ agente, con riferimento a quello inerente la normale attività lavorativa: non sussiste dipendenza allorchè l’incidente si sia verificato al di fuori del percorso più breve di collegamento tra la sede di servizio e l’abitazione in quanto  la deviazione operata nel percorso normale è infatti ricollegabile ad una scelta, per così dire, arbitraria, con l’ esposizione del soggetto ad un evento dannoso derivante da fatto imputabile alla volontà del dipendente di allontanarsi dall’ ordinario itinerario
 
Il Consiglio di Stato con la decisione numero 296 del 26 gennaio 2007 ci offre un importante insegnamento in tema di infortunio in itinere e suo riconoscimento:
 
< Come è noto, la nozione di infortunio in itinere è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale relativa alla portata delle norme concernenti la disciplina dell’equo indennizzo e del trattamento privilegiato di riversibilità (disciplinati rispettivamente dall’art. 68 del T.U. approvato col D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dagli artt. 92 e 93 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092), benefici erogabili anche quando la causa dell’evento lesivo della salute dal dipendente si sia verificata in itinere, vale a dire mentre egli sta per raggiungere la sede dell’ufficio o da questa sta per recarsi alla propria abitazione. 
 
Tale principio è stato affermato tenendo soprattutto conto della lettera delle norme che disciplinano l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, le quali collegano tali benefici alla perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio o da fatti di servizio.
 
Di fronte al tenore letterale delle sopra riportate disposizioni, le quali non fanno espresso richiamo alla prestazione del servizio, è stato ritenuto bastevole un nesso eziologico tra l’infermità e il servizio prestato, perché si applichino i benefici ivi previsti, avendo la giurisprudenza costantemente ritenuto che non vi è la interruzione del nesso di causalità quando l’evento lesivo avviene sì al di fuori dell’orario di servizio ma nel corso dell’attività strumentale alla prestazione del servizio.
 
Tale attività strumentale può però essere presa in considerazione ai fini del giudizio di dipendenza solo se la stessa presenta – secondo criteri di normalità – un carattere necessitato.>
 
Nella particolare fattispecie però:
 
< Tale incidente si è infatti verificato mentre il militare si trovava
 
in licenza, concessagli a richiesta per sostenere l’esame di ammissione all’Accademia del Corpo e dunque per finalità e in un contesto non ricollegabili a esigenze o fatti di servizio da alcun nesso di causalità.
 
In altri termini, dal momento che il viaggio nel corso del quale fu contratta l’infermità è stato intrapreso dal militare per sua scelta e non in funzione di interessi dell’Amministrazione, l’infermità stessa non può ritenersi occasionata dal servizio.>
 
A cura di *************
 
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello proposto da ***** **, rappresentato e difeso dall’avvocato ****************** ed elettivamente domiciliato in Roma Via C. Morin n. 45 presso lo studio del difensore;
 
contro
 
il Ministero dell’economia e delle finanze- Corpo della Guardia di Finanza, in persona del Ministro p.t., e la II Commissione Medica presso l’Ospedale Militare di Verona rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma Via dei Portoghesi n. 12;
 
per l’annullamento
 
   della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – I Sez. 8.3.2001 n. 2088;
 
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
   Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione appellata;
 
   Visti gli atti tutti della causa;
 
   Relatore alla Udienza del 21 novembre 2006 il consigliere ***********; udito l’avvocato dello Stato ********;
 
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO
 
Il giorno 20 giugno 1996 l’appellante – all’epoca in servizio presso la Scuola allievi sottufficiali della Guardia di Finanza in L’Aquila – è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, riportando l’infermità “ esiti di frattura branche ileo ed ischeo pubiche, esiti di frattura apofisi stiloide ulnare e radiale sx., pregressa contusione cranica e rachide lombo sacrale”.
 
Di fatto l’incidente si è verificato – in un tratto autostradale interessato da lavori in corso – mentre il sottufficiale faceva ritorno al Reparto di appartenenza a bordo di una autovettura condotta da un collega, dopo essersi recato a Roma in licenza straordinaria militare per sostenere l’esame di ammissione all’Accademia del Corpo.
 
Decorso il periodo di convalescenza, il militare ha richiesto il riconoscimento della causa di servizio.
 
Avendo il Comandante formulato parere favorevole l’istanza è stata sottoposta alla competente C.M.O. di primo grado, la quale ha invece ritenuto che le infermità non fossero ascrivibili a fatto di servizio.
 
Come prescritto dalla normativa di settore in caso di pareri discordanti, la pratica è stata quindi inviata alla C.M.O. di seconda istanza, la quale si è anch’essa sfavorevolmente pronunciata.
 
Il m.llo ** ha quindi impugnato avanti al T.A.R. Lombardia il provvedimento col quale l’Amministrazione gli ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità contratte nell’incidente.
 
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che le infermità non fossero state contratte in occasione del servizio.
 
La sentenza è impugnata dal militare che ne chiede l’integrale riforma, deducendo la sussistenza del nesso di causalità tra l’incidente ed il particolare servizio da lui espletato.
 
Con la memoria di costituzione l’Amministrazione ha insistito per la conferma della sentenza impugnata.
 
Alla Udienza del 21 novembre 2006 l’appello è stato trattenuto in decisione.
 
DIRITTO
 
L’appello non è fondato.
 
A giudizio del Collegio, infatti, i rilievi mossi dall’appellante alla sentenza di primo grado non possono essere condivisi, in quanto effettivamente non sussiste nesso eziologico fra le infermità contratte dal militare ed il servizio dallo stesso espletato.
 
Come è noto, la nozione di infortunio in itinere è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale relativa alla portata delle norme concernenti la disciplina dell’equo indennizzo e del trattamento privilegiato di riversibilità (disciplinati rispettivamente dall’art. 68 del T.U. approvato col D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dagli artt. 92 e 93 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092), benefici erogabili anche quando la causa dell’evento lesivo della salute dal dipendente si sia verificata in itinere, vale a dire mentre egli sta per raggiungere la sede dell’ufficio o da questa sta per recarsi alla propria abitazione. 
 
Tale principio è stato affermato tenendo soprattutto conto della lettera delle norme che disciplinano l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, le quali collegano tali benefici alla perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio o da fatti di servizio.
 
Di fronte al tenore letterale delle sopra riportate disposizioni, le quali non fanno espresso richiamo alla prestazione del servizio, è stato ritenuto bastevole un nesso eziologico tra l’infermità e il servizio prestato, perché si applichino i benefici ivi previsti, avendo la giurisprudenza costantemente ritenuto che non vi è la interruzione del nesso di causalità quando l’evento lesivo avviene sì al di fuori dell’orario di servizio ma nel corso dell’attività strumentale alla prestazione del servizio.
 
Tale attività strumentale può però essere presa in considerazione ai fini del giudizio di dipendenza solo se la stessa presenta – secondo criteri di normalità – un carattere necessitato.
 
Ai fini della dimostrazione del rapporto di dipendenza tra evento lesivo e rischio inerente l’attività lavorativa, nell’ ipotesi dell’ infortunio in itinere, si rivela quindi essenziale verificare la sussistenza del comportamento ordinario tenuto dall’ agente, con riferimento a quello inerente la normale attività lavorativa.
 
In questo senso, la giurisprudenza ha ad esempio chiarito che non sussiste dipendenza allorchè l’incidente si sia verificato al di fuori del percorso più breve di collegamento tra la sede di servizio e l’abitazione: la deviazione operata nel percorso normale è infatti ricollegabile ad una scelta, per così dire, arbitraria, con l’ esposizione del soggetto ad un evento dannoso derivante da fatto imputabile alla volontà del dipendente di allontanarsi dall’ ordinario itinerario.
 
Applicando i criteri ora esposti al caso in esame deve rilevarsi che, come statuito dal Tribunale, l’incidente occorso al maresciallo ** è caratterizzato da una mera coincidenza cronologica con il servizio dallo stesso prestato.
 
Tale incidente si è infatti verificato mentre il militare si trovava
 
in licenza, concessagli a richiesta per sostenere l’esame di ammissione all’Accademia del Corpo e dunque per finalità e in un contesto non ricollegabili a esigenze o fatti di servizio da alcun nesso di causalità.
 
In altri termini, dal momento che il viaggio nel corso del quale fu contratta l’infermità è stato intrapreso dal militare per sua scelta e non in funzione di interessi dell’Amministrazione, l’infermità stessa non può ritenersi occasionata dal servizio. 
 
Sulla base di queste considerazioni l’appello va quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata.
 
Ricorrono però giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari di questo grado del giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
 
Le spese e gli onorari del grado sono compensati.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
   Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – _ 26 gennaio 2007

Lazzini Sonia

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